DISEGNO DI LEGGE OTTOBRE 1996
n. 1514 d'iniziativa del senatore LAURO
Disciplina degli approdi turistici
Il presente
disegno di legge detta le norme generali per disciplinare la materia
degli approdi turistici. In una corretta visione delle competenze
istituzionali, vengono riconosciute e riaffermate le prerogative
delle regioni in materia di assetto territoriale e, quindi, di
localizzazione degli approdi per il diporto nautico, salvi i poteri
di indirizzo e di coordinamento dello Stato, che si estendono alla
identificazione delle linee fondamentali di tale assetto, con
particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla difesa del
suolo e delle coste, e che acquisiscono maggiore valenza quando si
tratti di opere in tutto od in parte insistenti su aree del demanio
statale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, e successive modificazioni. Allo Stato
restano riservati, ai sensi dell'articolo 59 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica, i poteri di concessione, di controllo
dell'esercizio e di polizia marittima e portuale, trattandosi di
funzioni che vanno indiscutibilmente ricondotte al sistema della
portualità in senso lato e che, afferendo agli interessi
fondamentali della navigazione e della sicurezza, fanno
necessariamente capo alla collettività nazionale, di cui lo
Stato stesso é ente esponenziale. Nessuno potrebbe dire che
una regione senza litorale (ad esempio, la Lombardia) abbia minor
titolo ad interloquire rispetto ad un'altra in un discorso
concernente la realizzazione e la funzionalità degli approdi,
sia sotto il profilo dell'uso primario - la navigazione, anche se da
diporto - spettante ai cittadini in quanto tali, sia sotto il profilo
delle realtà economiche sottese a tale uso, realtà che
trascendono normalmente l'ambito di una singola regione. Permangono,
quindi, intatte le ragioni per cui le funzioni in materia di diporto
nautico, che é una specie di navigazione in genere e di
approdi per diporto nautico, che sono il necessario supporto di tale
specie di navigazione e che costituiscono un aspetto differenziato
del fenomeno unitario della portualità, sono state riservate
allo Stato e ritenute non delegabili. La presente proposta di legge
risponde a questa impostazione. Gli articoli 1 e 2 definiscono le
finalità e la nozione di approdo turistico, mentre l'articolo
3 stabilisce la procedura di adozione dei piani di localizzazione nel
rispetto dei delineati livelli di competenza. Per evitare una
pluralità di strumenti programmatori, si prevede che il piano
regionale di localizzazione possa essere unificato con il piano
regionale di utilizzazione del demanio riguardante le attività
delegate, di cui si parla in seguito. L'articolo 4 disciplina il
procedimento di concessione di competenza dell'autorità
marittima, che resta sottoposto alle vigenti norme del codice e del
regolamento per la navigazione marittima, con tre particolarità
salienti, riguardanti:
a) il giudizio preliminare di ammissibilità
della domanda, in ragione del rispetto del piano regionale di
localizzazione (commi 1 e 3);
b) la possibilità
di procedere a concessione non soltanto per un singolo approdo, ma
anche per un sistema organico di approdi, unificati in ragione degli
itinerari nautici e della funzionalità dei servizi (commi 2 e
10);
c) il richiamo al principio, affermato dalla Corte
di cassazione, ma non sempre seguito dai giudici di merito, per cui
le opere da realizzare su area demaniale non sono soggette a
concessione edilizia, ma alla procedura di accertamento di conformità
alle prescrizioni urbanistiche, ora prevista dagli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (comma
7);
d) la necessità di riportare sotto piú
stretto controllo il fenomeno della cosiddetta privatizzazione dei
porti pubblici (comma 9, con riferimento all'articolo 2, comma 2).
L'articolo 5 riguarda il regime delle opere che non insistono su aree di proprietà statale, opere che secondo l'interpretazione delle attuali norme del codice sarebbero altrimenti sottoposte ad una sostanziale espropriazione unitamente alle aree stesse. L'articolo 6 é relativo alla figura del responsabile di approdo turistico, quale necessario interlocutore dell'autorità marittima. Con l'articolo 7, infine, si precisa il meccanismo operativo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, relativo al passaggio delle funzioni delegate. Si chiarisce che l'approvazione del piano regionale di utilizzazione (che, come si é detto, puó essere unificato in un unico documento con il piano di localizzazione degli approdi) é preliminare rispetto al passaggio delle funzioni e che tale passaggio deve essere comunque preceduto dalla individuazione degli uffici regionali ove si andranno ad allocare le funzioni delegate (comma 1). Anche la devoluzione del maggiore gettito dei canoni, destinato a sopperire agli oneri di organizzazione e svolgimento delle funzioni, non puó che essere successivo a questa individuazione (comma 3), mentre sarebbe in contrasto con il delineato sistema e ne farebbe venir meno le ragioni una eventuale subdelega delle funzioni stesse ad organo statale (si ricorda il caso della Sicilia, ove le funzioni, peraltro trasferite e non delegate, in materia di demanio marittimo sono state poi dalla regione delegate alle capitanerie di porto). Per quanto riguarda la definizione del piano di utilizzazione, appare coerente con il sistema adottare una procedura analoga a quella prevista per il piano di localizzazione degli approdi, tenendo conto del fatto che per le funzioni delegate il potere di direttiva fa capo al Governo nella sua collegialità (articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), e che al Governo nella sua collegialità sembra quindi opportuno ricondurre, nel caso di mancato accordo, anche il potere di identificazione delle aree sulle quali vanno esercitate le funzioni delegate e che la procedura già prevista dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 é stata oggetto di contestazione e non ha dato esito concreto. Rispetto a questa originaria previsione, si attribuisce in sostanza un maggiore potere di interlocuzione alle regioni, stabilendo che il dissenso di queste puó essere superato soltanto dal supremo organo di direzione politica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Finalità)
1. Il presente disegno di legge ha lo scopo di favorire l'ordinato esercizio della navigazione da diporto e di garantirne la sicurezza attraverso lo sviluppo di idonee strutture ricettive e di assistenza dei mezzi nautici, in armonia con le esigenze di assetto territoriale e di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative delle regioni in materia.
Art. 2. (Definizione di approdo turistico)
1. Ai fini della presente legge sono
definiti approdi turistici quei complessi di opere, realizzati e
gestiti in regime di concessione demaniale fuori dell'ambito dei
porti classificati, per l'ormeggio ed il ricovero delle unità
da diporto e per ogni attività connessa e sussidiaria.
2.
Sono equiparate agli approdi turistici per gli effetti
dell'articolo 4, comma 9, e dell'articolo 6, le strutture
destinate all'ormeggio ed al ricovero delle unità da
diporto realizzate e gestite in regime di concessione demaniale
nell'ambito dei porti classificati.
Art. 3. (Piano regionale di localizzazione degli approdi turistici)
1. Le regioni adottano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di
localizzazione degli approdi turistici ricadenti nel territorio
costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di
tutela della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifi
cazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, nonché degli atti di indirizzo e
coordinamento eventualmente emanati in materia ai sensi
dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli
articoli 4 e 81, comma 1, lettera a) , del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e tenuto conto
delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei
piani urbanistici.
2. Il piano di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, riguardante la
delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio
marittimo, per le utilizzazioni turistiche e ricreative, puó
essere esteso alla localizzazione degli approdi turistici, anche
se esclusi dalla delega stessa ai sensi dell'articolo 59, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616. Qualora si verifichi tale estensione, il
piano di utilizzazione deve essere adottato nel termine stabilito
dal comma 1 del presente articolo.
3. La localizzazione degli
approdi turistici é determinata in relazione alle esigenze
della navigazione da diporto, che richiedono la presenza lungo
tutta la linea costiera nazionale di approdi di adeguata
ricettività ed attrezzature disposti in modo da garantire
in ogni caso la sicurezza, nonché con riguardo alla
morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di
difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone
retrostanti e all'importanza dei centri abitati viciniori.
4.
Il piano di localizzazione degli approdi turistici e il piano di
utilizzazione delle zone del demanio marittimo previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, qualora comprendano la localizzazione degli approdi
turistici, sono trasmessi al Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'esame degli interventi previsti in relazione a
quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, e per la
valutazione di compatibilità con gli interessi della difesa
e della sicurezza dello Stato.
5. Entro trenta giorni dalla
ricezione del piano di cui al comma 4, il Ministro dei trasporti e
della navigazione convoca una conferenza di servizi composta da un
rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione,
che la presiede, e da un rappresentante, per ciascuno, dei
Ministeri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e
dell'ambiente, ai fini dell'esame del piano e della formulazione
di eventuali osservazioni. I rappresentanti dei Ministeri possono
essere assistiti da esperti, anche estranei all'amministrazione
dello Stato.
6. Quando il piano sia sottoposto ad
osservazioni, ai sensi del comma 5, la regione interessata procede
al riesame e adotta, entro trenta giorni dalla ricezione delle
informazioni, una nuova deliberazione. Se le osservazioni sono
accolte, il piano diviene definitivo; altrimenti esso é
sottoposto, entro trenta giorni dalla comunicazione della nuova
deliberazione regionale, all'esame del Consiglio dei ministri, che
delibera in merito alla sua approvazione, modificandone
eventualmente il contenuto sulla base dei criteri di cui al comma
3.
7. Qualora le regioni, alla scadenza del termine stabilito
al comma 1, non abbiano adottato i piani di localizzazione degli
approdi turistici e non vi provvedano entro un ulteriore termine
di novanta giorni dalla data di ricezione del formale invito da
parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, i piani sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e
dell'ambiente. Il concerto puó essere raggiunto attraverso
la conferenza di servizi prevista al comma 5.
8. Il Ministero
dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate
provvedono alla pubblicazione dei piani definitivi e delle
eventuali deliberazioni sostitutive al fine di assicurarne la
massima diffusione.
9. Il Governo puó chiedere in ogni
tempo la modifica dei piani di localizzazione, an che
indipendentemente dagli adeguamenti richiesti dall'adozione di
atti di indirizzo e di coordinamento e provvedere alla modifica di
quelli deliberati in via sostitutiva. Ai fini della modifica, la
regione interessata deve essere sentita con atto formale del
Ministro dei trasporti e della navigazione perché essa
possa deliberare nel termine di cui al comma 6. La regione deve
essere sentita anche quando il piano di localizzazione sia stato
adottato dal Governo ai sensi del comma 7.
Art. 4. (Procedimento di concessione)
1. Sono inammissibili le domande di
concessione per iniziative non aderenti alle indicazioni dei piani
di localizzazione regionali di cui all'articolo 3.
2. La
domanda di concessione puó riferirsi ad un solo approdo
turistico ovvero a piú approdi, purché essi facciano
parte di un sistema integrato rispondente ad esigenze di sicurezza
e di funzionalità, da valutare con particolare riguardo
allo sviluppo della navigazione da diporto ed all'interesse degli
utenti. Nell'ipotesi di concorso di domande concernenti il sistema
o uno degli approdi in esso compresi tale valutazione assume
rilievo preminente.
3. Le domande di concessione possono
essere presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione
ovvero alle capitanerie di porto competenti per territorio. Il
giudizio di ammissibilità é dato dal direttore
marittimo, ovvero dal Ministro qualora si tratti di domande
concernenti un sistema di approdi ricadenti nell'ambito
territoriale di piú di una regione.
4. La domanda di
concessione deve essere corredata anche da uno studio di impatto
ambientale da sottoporre all'esame della regione competente per
gli aspetti che esulano dalla localizzazione dell'approdo.
5.
Al fine di un piú rapido svolgimento della fase
istruttoria, il Ministro dei trasporti e della navigazione o,
previa autorizzazione, il direttore marittimo competente per
territorio, puó convocare una conferenza dei rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate e degli organismi ed enti
abilitati ad esprimere giudizi e pareri.
6. Le determinazioni
da adottare nelle conferenze di cui al comma 5 richiedono
l'assenso dei rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e della
navigazione, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici, e
della regione, ciascuno per le valutazioni di rispettiva
competenza.
7. Le opere previste nell'atto di concessione da
realizzare su area demaniale non sono soggette a concessione
edilizia . L'accertamento di conformità alle prescrizioni
urbanistiche é per esse effettuato ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383.
8. La durata del rapporto concessorio é fissata
in ragione dell'entità degli investimenti e non puó
essere stabilita per un periodo eccedente i sessanta anni. Nella
fase di realizzazione delle opere e comunque per un tempo non
superiore a tre anni il canone puó essere ridotto fino alla
metà dell'importo stabilito.
9. Il rilascio della
concessione é di competenza del Ministro dei trasporti e
della navigazione anche quando la concessione riguarda le
iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 2, o sono comunque
utilizzate opere foranee preesistenti, purché sia prevista
la realizzazione di strutture fisse ovvero la durata della
concessione sia stabilita per un periodo superiore a quindici
anni. Se la durata della concessione eccede tale periodo per
effetto di successivi rinnovi, é di competenza del Ministro
dei trasporti e della navigazione l'atto di rinnovo riguardante il
periodo eccedente. Nei rimanenti casi la competenza per il
rilascio e per il rinnovo della concessione é del direttore
marittimo o del comandante del porto a seconda che la durata
originaria della concessione ovvero quella complessiva risultante
dall'atto di rinnovo ecceda o meno i quattro anni.
10. Qualora
la concessione sia stata rilasciata per un sistema di approdi
turistici, le sopravvenute ragioni di decadenza o di revoca
riguardanti uno o piú approdi compresi nel sistema non
comportano la caduca zione dell'intero rapporto concessorio,
purché non siano compromesse la realizzazione, manutenzione
e gestione dei rimanenti approdi e permangano le particolari
esigenze di sicurezza e di funzionalità poste a
giustificazione del sistema.
11. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione provvede a verificare attraverso un apposito
organo che l'approdo turistico sia realizzato in conformità
dell'atto di concessione e dispone gli opportuni controlli per
garantire l'ordinato esercizio. La capitaneria di porto
territorialmente competente svolge la vigilanza sui lavori e
assicura in ogni tempo il rispetto delle norme di sicurezza e di
polizia marittima, fissando annualmente le tariffe di ormeggio,
che per gli approdi di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano
soltanto ai posti riservati alle unità in ricovero
obbligato.
Art. 5. (Regime giuridico delle opere)
1. In deroga agli articoli 28 e 49 del codice della navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato quelle opere che, seppure comprese nel perimetro dell'approdo turistico definito con l'atto di concessione, insistono su aree non demaniali o non patrimoniali dello Stato. Tali opere e le aree di sedime conservano la loro preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti ai lavori di costruzione dell'approdo turistico, a meno che non riguardino i canali di diretta comunicazione con il mare aperto.
Art. 5. (Regime giuridico delle opere)
1. In deroga agli articoli 28 e 49 del codice della navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato quelle opere che, seppure comprese nel perimetro dell'approdo turistico definito con l'atto di concessione, insistono su aree non demaniali o non patrimoniali dello Stato. Tali opere e le aree di sedime conservano la loro preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti ai lavori di costruzione dell'approdo turistico, a meno che non riguardino i canali di diretta comunicazione con il mare aperto.
Art. 6. (Responsabile di approdo turistico)
1. Alle attività tecniche ed
operative, che si svolgono nell'approdo turistico, é
preposto il responsabile di approdo turistico, nominato dal
concessionario sulla base dei requisiti di cui al comma 2.
2.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce i requisiti per la nomina a
responsabile di approdo turistico, definendone i relativi compiti.
3. Il concessionario comunica all'autorità marittima le
generalità del responsabile di approdo turistico, il quale
attesta il possesso dei requisiti di nomina, a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
Art. 7. (Trasferimento di funzioni delegate)
1. La delega delle funzioni amministrative sul
demanio per le utilizzazioni turistiche e ricreative diviene
operativa ai sensie e nei limiti dell'articolo 59, commi primo e
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, relativamente alle aree non escluse, dopo che il
piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, é divenuto definitivo e dopo che la regione ha
provveduto alla organizzazione delle funzioni delegate, che non
possono essere subdelegate ad organi dello Stato.
2. Il piano
di cui al comma 1 del presente articolo, deliberato dalla regione
dopo l'istruttoria prevista dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, é
trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione perché
ne promuova l'esame, limitatamente alla compatibilità delle
destinazioni d'uso con gli interessi della difesa e della
sicurezza dello Stato ed all'accettabilità degli interventi
strutturali con riferimento alla tutela ambientale ed ecologica
del territorio ed alla difesa del suolo e delle coste. Si
applicano le disposizioni dei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 3.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di indirizzo, di coordinamento
e di direttiva di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e agli articoli 4 e 81, primo comma, lettera a) ,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, il Governo ha la facoltà di promuovere la modifica del
piano secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, comma 9,
della presente legge.
3. La devoluzione del maggior gettito
dei canoni prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, decorre dalla data in cui il piano di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo é divenuto
definitivo, ovvero da quella, se successiva, della delibera
regionale di individuazione degli uffici incaricati di svolgere le
funzioni delegate.
Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Per le domande di concessione
prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano salvi gli atti istruttori già
compiuti alla stessa data; gli ulteriori atti sono regolati dalla
presente legge.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, si applicano le disposizioni del codice della
navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e delle altre
leggi o regolamenti attinenti alla disciplina del demanio
marittimo, nonché le normative interne e comunitarie
modificative o integrative di tali disposizioni.