
Ministero dei Trasporti


| Agli Uffici Provinciali
dell'Agenzia del territorio (Vedi elenco) Alle Direzioni Marittime (vedi elenco) Alle Capitanerie di porto (vedi elenco) Alle Autorità portuali (vedi elenco)
Prot. n. M_TRA/DINFR 2592 |
Agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio (Vedi elenco) Alle Direzioni Marittime (vedi elenco) Alle Capitanerie di porto (vedi elenco) Alle Autorità portuali (vedi elenco) Alle Filiali dell'Agenzia del demanio (vedi elenco) Agli Assessorati e Uffici Regionali (vedi elenco) Ai Comuni costieri (vedi elenco) Ai Servizi Integrati Infrastnitture e Trasporti (vedi elenco) Al Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto All'Assoporti -Corso Risorgimento, 24 - 00186 ROMA All'A.nx.i. - Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA . |
Oggetto: Circolare Demanio Marittimo - Modalità operative per la generazione dei dati di aggiornamento/allineamento dei sistemi informativi dell'Agenzia del Territorio -Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti.
Nell'ambito delle proprie competenze l'allora Ministero della Marina Mercantile e Fallerà Ministero delle Finanze hanno costituito, con apposito protocollo d'Intesa nel 1994, un Gruppo Operativo di Lavoro (G.O.L.) allo scopo di curare gli aspetti di comune interesse relativi alla realizzazione del Sistema Informativo demanio marittimo.
All'attualità., alla luce delle riorganizzazioni intervenute, il G.O.L. costituito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia del Demanio.
L'Agenzia dei Territorio ed il Ministero dei Trasporti si sono dotati, ciascuno per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di specifici sistemi informativi rispettivamente dedicati alla gestione dei dati catastali ed all'esatta individuazione e localizzazione dei beni costituenti il pubblico demanio marittimo nonché la conoscenza dello stato di utilizzo degli stessi (Sistema Informativo Demanio marittimo - S.I.D.).
Per quanto riguarda in particolare la gestione del demanio marittimo il G.O.L. ha finalizzato negli Ultimi anni la propria attività alla semplificazione dei processi amministrativi connessi al rilascio ed alla successiva gestione delle concessioni su beni del demanio marittimo.
L'infrastruttura informatica a supporto di detto processo è stata individuata in via prioritaria nel sistema di interscambio fra i sistemi informativi dell'Agenzia del Territorio e del Ministero dei Trasporti.
Parallelamente, nell'ambito del G.O.L., è allo studio analogo sistema di interscambio tra il S.I.D. e il Sistema Informativo dell'Agenzia del Demanio, già immediatamente interessata all'utilizzo condiviso del S.I.D., che ha dimostrato interesse nella possibilità di consultazione del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) allestito dal Ministero dei Trasporti.
Il progetto ha perseguito due obiettivi principali:
1. rivedere i processi amministrativi e tecnici per il rilascio delle concessioni demaniali, per la demanializzazione e sdemanialìzzazione di beni, operando una profonda revisione organizzativa nel rispetto della normativa vigente.
2. creare una infrastruttura per l'interscambio di informazioni catastali e territoriali fra le istituzioni partecipanti al progetto ma potendo rappresentare altresì uno snodo con le infrastrutture informatiche e telematiche realizzate dagli Enti Locali per una più larga condivisione del patrimonio informativo.
L'Agenzia del Territorio ha quindi realizzato le componenti di interscambio per consentire, in modalità di cooperazione applicativa, di fornire le informazioni catastali di impianto per il sistema informativo del demanio marittimo ed i successivi aggiornamenti catastali sui beni demaniali.
Le caratteristiche operative e funzionali del S.I.D., così come del predetto Sistema di interscambio, qualificano entrambi quali strumenti di riferimento, da parte dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative afferenti il demanio narittìmo.
Quanto sopra nello spirito del dettato del D.lgs. n. 112/98, nonna di riferimento sìa per l'Agenzia del territorio che per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti.
Giova ricordare che l'art. 104, comma 1, lett. (qq del D.lgs. n. 112/98, come modificato dall'ari. 11 del D.lgs. n.443/99, mantiene in capo allo Stato le funzioni relative "al Sistema Informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 281/97", per la cui sottoscrizione il Ministero dei Trasporti ha già dato avvio alla esecuzione delle relative azioni propedeutiche. In questo stesso contesto il Gruppo Operativo di Lavoro (G.O.L.) ha definito le procedure e gli strumenti operativi necessari per la realizzazione del menzionato Sistema di interscambio.
La presente circolare, a firma congiunta delle tre amministrazioni, nasce con lo scopo di fornire le prime indicazioni in merito alle procedure per l'utilizzo condiviso del sistema a tutti i soggetti in indirizzo, a vario titolo interessati nella gestione del demanio marittimo e quindi nella generazione, per quanto di rispettiva competenza, di quei dati di comune interesse che afferiscono l'aggiornamento/allineamento dei due sistemi informativi.
Le indicazioni di cui alla presente circolare non modificano, pertanto, le modalità di svolgimento dei procedimenti di competenza dei destinatali della stessa che restano disciplinati dalle norme vigenti, ma sono volte unicamente a "regolare" i circuiti attraverso i quali rendere operativo il sistema di interscambio, definendo gli adempimenti di competenza di ciascuno dei soggetti interessati.
La definizione dei predetti adempimenti, ferme restando le competenze e le autonomie di tutti i soggetti in indirizzo, è specificatamente preordinata a garantire il coordinamento delle attività necessarie al funzionamento del Sistema di interscambio nel pieno rispetto di quei principi di ìmplementazione dell'efficacia e di semplificazione dell'azione amministrativa.
Inoltre le presenti procedure sono volte a schematizzare alcune attività del demanio marittimo ai fini di una costante e uniforme attualizzazione dei sistema dati.
E' evidente che ciascuna delle scriventi amministrazioni si riserva di integrare, ove necessario, le indicazioni riguardanti unicamente i dati di propria competenza.
Nelle more della messa in esercizio a regime del Sistema di interscambio fra le istituzioni partecipanti al progetto si è resa necessaria la definizione di specifici modelli organizzativi e procedure operative.
I modelli e le procedure così come definiti devono essere applicati dagli uffici in indirizzo; essi in particolare riguardano:
1. l'accatastamento dei fabbricati realizzati sul demanio marittimo;
2. il rilascio in concessione delle pertinenze demaniali marittime e degli immobili realizzati su particelle appartenenti al demanio marittimo;
3. !a demolizione e l'acquisizione, da parte dell'amministrazione marittima e finanziaria, delle opere realizzate sul demanio marittimo;
4. la sdemanializzazione, la delimitazione e la demanializzazione;
5. la gestione dei limiti territoriali ed amministrativi.
Le citate fattispecie, afferenti la gestione del pubblico demanio marittimo, in ragione della sostanziale incidenza sul diritto di proprietà, interessano, oltre che il Ministero dei Trasporti e le amministrazioni regionali o locali delegate all'esercizio delle funzioni di cui è causa, il Ministero dell'economia e delle finanze e più precisamente l'Agenzia del Territorio per gli aspetti catastali e l'Agenzia del Demanio per gli aspetti dominicali.
1. ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI REALIZZATI SUL DEMANIO MARITTIMO
Fermo restando l'utilizzo dei Modelli Domanda normalizzati approvati e di quelli in corso di approvazione da parte del Ministero dei trasporti, qualora ci si trovi in presenza di una richiesta di concessione di beni demaniali che preveda la realizzazione di opere oggetto di accatastamento ovvero di Tipo A (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o miisto), di Tipo B (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato), di Tipo C (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in «Amento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento) il soggetto che richiede la concessione, indicherà, nel Modello Domanda D1, gli identificativi catastali del bene che saranno forniti dagli Uffici provinciali competenti dell'Agenzia del territorio, previa prenotazione. Questi identificativi devono essere riportati nella sezione 2 del quadro T del Modello Domanda DI, nei campi ad essi dedicati e costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento, al quale il concessionario è tenuto.
Le amministrazioni che rilasciano le concessioni demaniali devono consegnare agli interessati copia dei modelli normalizzati, (disponibili anche sul sito www.trasporti.gov.it) insieme con gli stralci di mappa della porzione di interesse generati dal S.I.D., fornendo, altresì, tutte le indicazioni necessane alla acquisizione degli identificativi catastali, al fine della compilazione del Modello Comanda DI.
Ai fini del corretto esercizio da parte dello Stato, delle funzioni relative al S.I.D., è necessario che le Amministrazioni cui compete l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo rilascino, a far data dal 1° marzo 2008 le concessioni con i dati di tale identificativo catastale.
Si segnala, altresì, che è necessario che a ciascuna opera di tipologia A, B o C da realizzare sul demanio marittimo sia assegnato un numero di particella per ciascun corpo di fabbrica; nel caso in cui più corpi di fabbrica costituiscano una unica unità immobiliare, la stessa sarà contraddistìnta con più numeri partìcellari graffati, mentre nel caso di corpo di fabbrica comprendente più unità immobiliari, ciascuna sarà contraddistinta da un proprio numero di particella e dal relativo subalterno. La predetta procedura consente, attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Demanio marittimo, di disporre della esatta rappresentazione del demanio marittimo e, attraverso il predetto Sistema di Interscambio, il costante aggiornamento della stessa. Ed ancora, attraverso la prenotazione degli identificativi catastali delle realizzando opere, di cui sarà data evidenza nel Sistema Informativo Demanio marittimo, l'Agenzia dei territorio potrà effettuare i successivi controlli relativi al regolare accatastamento di quanto realizzato.
L'intestazione della ditta da iscrivere negli atti catastali è la seguente: "nome del concessionario" proprietà snperfìciaria (per il fabbricato), "Demanio Pubblico dello Stato (ramo marina mercantile) proprietà per l'area (concedente).
2. MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ICI CON RIFERIMENTO AI FABBRICATI DI DIFFICILE RIMOZIONE COSTITUENTI PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 29 E 49 COD. NAV. - GESTIONE SUBALTERNI -
In ragione della previsione introdotta dall'alt. 18, comma 3, della Legge 388 del 23.12.2000 (Finanziaria 2001), il quale, modificando l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, ha contemplato quale nuovo soggetto passivo dell' IC.I. il concessionario di aree demaniali, si rende necessaria la adozione di un modello organizzativo che consenta agli enti locali la agevole applicazione del tributo in questione.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario che le pertinenze siano rilasciate in concessione per unità minime corrispondenti al subalterno, hi ragione di quanto sopra si prevede di dar corso ad una sistematica operazione di "divisione in subalterni" delle stesse.
Nel transitorio precedente la messa in esercizio del Sistema di interscambio e della esecuzione della divisione in subalterni delle pertinenze demaniali marittime, il rilascio delle concessioni per tali beni, avverrà utilizzando le planimetrie esistenti delle opere richieste in concessione al fine di consultarne lo "stato" di utilizzazione.
Le predette planimetrie, "aggiornate" con la evidenziazione della porzione di interesse, devono essere consegnate all'amministrazione cui si propone la domanda di concessione su supporto informatico contenente la immagine, in formato raster della stessa, nonché su supporto cartaceo. I supporti di cui sopra costituiscono parte integrante del Modello Domanda DI e, pertanto, devono essere indicati nel Quadro T del citato Modello.
Allo scopo di non pregiudicare in alcun modo il regolare esercizio delle funzioni amministrative afferenti il demanio marittimo, nella ipotesi in cui le planimetrie non siano disponibili presso l'Agenzia del territorio o quando le stesse non siano rispondenti allo stato di fatto, le amministrazioni concedenti devono segnalare tale circostanza al Ministero dei trasporti.
II modello organizzativo sopra definito trova applicazione unicamente in riferimento alle pertinenze demaniali marittime; quanto alle aree demaniali si precisa che possono essere date in concessione porzioni dì particelle; in tal ultimo caso i concessionari devono corrispondere l' ICI in proporzione alla occupazione loro concessa,
3. DEMOLIZIONE E ACQUISIZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA E FINANZIARIA, DELLE OPERE REALIZZATE SUL DEMANIO MARITTIMO.
L'artìcolo 31 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione sancisce che, ove non sia diversamente previsto da particolari condizioni della concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione il concessionario di beni demaniali marittimi qualora le Amministrazioni Statali competenti (Capitanerie di Porto e Agenzia del Demanio), su attivazione dell'Ente concedente, non intendano avvalersi della facoltà di acquisire le opere, è obbligato a provvedere, nei termini stabiliti, alla demolizione delle opere realizzate ed alla rimessa in pristino ed alla riconsegna dei beni concessigli.
Ove il concessionario non adempia l'obbligo di demolizione, l'Amministrazione concedente provvede ai sensi del comma 2, articolo 49 Cod. Nav..
Non appena le opere in questione vengano demolite il concessionario è tenuto a presentare presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio i documenti nella fattispecie previsti dalla prassi catastale per l'aggiornamento degli atti catastali.
Nell'ipotesi di mantenimento delle opere allo Stato, da parte delle Amministrazioni competenti, devono essere svolte le consuete operazioni di incameramento, alle quali deve intervenire un rappresentante dell'Agenzia del demanio ai fini della redazione dei relativi testimoniali di stato.
Le opere incamerate sono iscritte nell'inventario dei beni del "demanio pubblico dello stato" (ramo marina mercantile), a termine degli articoli 3 e 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato (R.D. 827/1924). Analogamente in catasto verranno aggiornate le intestazioni secondo quanto sopra riportato.
Per la esecuzione della procedura di incameramento in esame, su segnalazione dell'amministrazione concedente nonché sulla scorta degli elementi di fatto acquisiti prioritariamente attraverso la consultazione del S.I.D., sì procederà in base alle rituali procedure. Nel corso delle operazioni di incameramento sono effettuate le verifiche relative all'immobile ivi comprese quelle della documentazione catastale (regolarità dell'accatastamento, esistenza delle relative planimetrie, ecc) al fine di assumere tutte le determinazioni necessarie. L'Agenzia del Demanio provvede automaticamente alla redazione dei testimoniali e a dare corso alle necessarie volture catastali presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.
3.1 DEMOLIZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
l'articolo 34 Cod. Nav. come da ultimo modificato dalla L. 308/2004 e Fart. 36 Reg. Nav. Mar. disciplinano l'ipotesi che, su richiesta delle Amministrazioni statali, regionali e locali interessate, determinate aree del demanio marittimo vengano destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni di determinate partì del demanio marittimo è autorizzata dal Ministero dei trasporti e consta di processo verbale di consegna.
Nel verbale deve essere normalmente sancito che quando la zona non sia più necessaria per l'amministrazione consegnataria la zona stessa dovrà essere restituita all'amministrazione marittima unitamente alle opere erette.
Le opere realizzate da altre pubbliche amministrazioni devono essere accatastate a cura della amministrazione usuaria non appena realizzate e collaudate; pertanto, anche nel caso in esame, si procede alla prenotazione degli identificativi catastali con le modalità esposte al paragrafo 1 della presente circolare.
Per la esecuzione della procedura in esame, su segnalazione dell'amministrazione marittima e sulla scorta degli elementi di fatto acquisiti anche attraverso la consultazione del S.I.D., le Amministrazioni competenti procedono alle rituali procedure di incameramento. Durante le operazioni di incameramento vengono effettuate tutte le verifiche relative all'immobile ivi comprese quelle della documentazione catastale (regolarità dell'accatastamento, esistenza delle relative planimetrie, ecc) al fine di assumere tutte le determinazioni necessarie. In base alle risultanze di queste ultime si dovrà procedere come di seguito indicato:
- nel caso che le opere in questione debbano, in base al titolo di consegna, essere demolite, l'amministrazione usuaria procede alla demolizione ed alla produzione dei documenti catastali di aggiornamento presso il competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
- nel caso che le opere debbano essere incamerate, unitamente alle operazioni di presa in consegna, le Amministrazioni competenti procedono con le operazioni di incameramento e alla relativa volturazione in catasto a cura dell'Agenzia del Demanio.
4. SDEMANIALIZZAZIONE, DEMANIALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE
L'art. 35 del Cod. Nav.; disciplina il procedimento di esclusione di zone dal demanio marittimo, c.d. sdernanializzazione. Presupposto del provvedimento di esclusione è la valutazione in ordine alla inutilizzabilità del bene per pubblici usi del mare.
L'amministrazione marittima promuove la rilevazione delle aree non più utilizzabili per pubblici usi ed avviare la procedura- che si conclude con la emanazione di un decreto (c.d. decreto di sclassifica) adottato dì concerto dai competenti dirigenti del Ministero dei Trasporti e dell'Agenzia del demanio. L'Agenzia del Demanio presenterà le relative volture catastali presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio.
L'art. 33 del Cod. Nav., disciplina il procedimento di ampliamento del demanio marittimo. Ove per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'atto propulsivo che avvia il procedimento avente ad oggetto l'integrazione di zone limitrofe al demanio è una proposta di demanialìzzazione proveniente dall'amministrazione marittima. Quest'ultima acquisisce preliminarmente dall'Agenzia del Territorio certificate informazioni per l'identificazione del soggetto proprietario, nonché sulla attualità dei dati catastali della zona di iterasse.
Completata questa fase preliminare ed eseguita la istruttoria, il Ministero dei Trasporti trasmette gli.....all'Agenzia del demanio per gli adempimenti di competenza.
Successivamente i! Ministero dei trasporti emana, con decreto dirigenziale, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione della zona da demanializzare secondo le modalità procedurali previste dalle nonne in materia di esproprio.
Tale decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare. Il Ministero dei Trasporti metterà in atto la procedura espropriativa prevista dal T.U. D.P.R. 327/01 e s.m.i. al termine della quale comunicherà l'avvenuta conclusione del procedimento all'Agenzia del Demanio che presenterà le relative volture catastali presso il competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
La delimitazione del demanio marittimo di cui agli artt. 32 Cod. Nav. e 58 del relativo regolamento di esecuzione ha il fine di accertare i confini dei singoli beni dello stesso, la cui demanialità è riconosciuta ex lege, poiché rientranti tra quelli indicati nell'art. 28 Cod. Nav..
L'amministrazione marittima, valutata positivamente la necessità o l'opportunità di dare avvio al procedimento invita le pubbliche amministrazioni ed i privati che possono avervi interesse, a presentare le deduzioni ed ad assistere alle relative operazioni.
La commissione delimitatrice, composta da un rappresentante dell'Agenzia demanio e uno del competente Servizio Integrato Infrastnitture e trasporti, presieduta da un rappresentante dell'amministrazione marittima, provvede alla delimitazione.
Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni ed ove necessario del relativo frazionamento catastale. Tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato dopo l'approvazione da parte del Direttore Marittimo di concerto con un rappresentante di Agenzia del demanio, secondo la procedura di cui all'ari. 32 Cod. Nav..
Gli aggiornamenti del territorio derivanti dalle procedure di sdemanializzazione, demanializzazione e delimitazioni sono inviati, nel rispetto della normativa e prassi catastale dall'Agenzia de! demanio all'Agenzia del territorio, che attraverso il Sistema di interscambio li invia al S.I.D. per i beni demaniali marittimi e per le partìcelle frontiste. Sarà compito dell'Agenzia del Demanio occuparsi cella necessaria volturazione presso l'Agenzia del territorio.
5. VARIAZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE
Le variazioni che man mano si verificano sui beni demaniali iscritti in catasto, le quali possono essere soggettive (se interessano l'intestazione dei titolari dei diritti reali applicati ai beni) o oggettive (se interessano lo stato e il reddito imponibile dei beni), devono essere puntualmente riportate negli atti catastali.
Gran parte degli aggiornamenti relativi alle particelle demaniali riguarda variazioni soggettive dipendenti principalmente da correzione di errori, espropriazioni, sentenze dell'autorità giudiziaria. la presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive ed oggettive riguardanti le aree demaniali compete alle Pubbliche Amministrazioni usuarie o ai concessionari delle aree e dei fabbricati demaniali marittimi. Nei casi residuali tali variazioni spettano all'Agenzia del demanio in qualità di ente proprietario. Le variazioni relative ai beni realizzati sul demanio marittimo devono essere dichiarate in vigenza della concessione dal titolare della stessa (concessionario). Infine è appena il caso di rilevare che per le operazioni di accatastamento saranno applicati, se dovuti, i tributi catastali previsti.
6. GESTIONE DEI LIMITI TERRITORIALI ED AMMINISTRATIVI
La generazione dei dati di aggiornamento/allineamento dei Sistemi informativi del Ministero dei Trasporti e dell'Agenzia del territorio riguarda, da ultimo, la gestione dei limiti territoriali ed amministrativi.
L'aggiornamento degli atti, per quanto concerne i limiti territoriali ed amministrativi dei Comuni, è svolta, autonomamente, dai competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, secondo le disposizioni vigenti, sulla base del provvedimento disciplinante gli stessi.
Attraverso il Sistema di interscambio gli aggiornamenti sono acquisiti al SUD.
Gli aggiornamenti che riguardano la variazione di Direzioni Marittime, Capitanerie di porto, Autorità Portuali ed aree escluse dal conferimento alle Regioni saranno effettuati a cura del Ministero dei trasporti.
7. GESTIONE FATTISPECIE PREGRESSE
Quanto richiamato nella procedura relativa all'accatastamento dei fabbricati realizzati sul demanio marittimo dettata al paragrafo 1 della presente circolare, ed in particolare l'obbligo dell'accatastamento in capo al concessionario [con la intestazione alla ditta: "nome del concessionario" per il fabbricato, "Demanio Pubblico dello Stato (ramo marina mercantile) per l'area], previa prenotazione degli identificativi catastali, dei fabbricati realizzati sul demanio marittimo trova applicazione anche per gli immobili realizzati nell'ambito di concessioni demaniali marittime rilasciate anteriormente alla emanazione della presente circolare ed ancora in vigenza.
Quanto precede non implica modifica del titolo concessone già rilasciato e vi; della regolarizzazione dell'accertamento al momento
|
Agenzia del Demanio Il Direttore Elisabetta Spìtz
|
Ministero dei Trasporti Il Direttore Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna Cosimodo Caliendo |
Agenzia del Territorio Il Direttore Marco Picardi
|
|
Agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio: L'AQUILA CHIETI PESCARA TERAMO CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA POTENZA MATERA NAPOLI AVELLEVO CASERTA BENEVENTO SALERNO BOLOGNA FERRARA FORLI MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI TRIESTE GORIZIA PORDENONE UDINE ROMA FROSINONE LATINA VITERBO GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO
|
Alle Filiali dell'Agenzia del Demanio: ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PUGLIA SARADEGNA SICILIA TOSCANA UMBRIA VENETO
|
Direzione Marittima di:
|
GENOVA LIVORNO ROMA NAPOLI REGGIO CALABRIA
|
BARI
PESCARA ANCONA RAVENNA VENEZIA
|
TRIESTE
PALERMO CATANIA CAGLIARI |
Capitaneria di porto di:
| IMPERIA | CROTONE | MONFALCONE |
| SAVONA | TARANTO | CAGLIARI |
| GENOVA | GALLIPOLI | ORISTANO |
| LA SPEZIA | BRINDISI | PORTO TORRESS |
| MARINA DI CARRARA | BASI | OLBIA |
| VIAREGGIO | MOLFETTA | LA MADDALENA |
| LIVORNO | MANFREDONIA | PALERMO |
| PORTOFERRAIO | TERMOLI | CATANIA |
| CIVITAVECCHIA | PESCARA | MESSINA |
| ROMA | ORTONA | MTLAZZO |
| GAETA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | SIRACUSA |
| NAPOLI | ANCONA | GELA |
| TORRE DEL GRECO | PESARO | PORTO EMPEDOCLE |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | RIMTOI | AUGUSTA |
| SALERNO | RAVENNA | MAZARA DEL VALLO |
| VLBO VALENTIA | CHIOCCIA | TRAPANI |
| GIOIA TAURO | VENEZIA | POZZALLO |
| REGGIO CALABRIA | TRIESTE |
All'Autorità portuale di :
| ANCONA AUGUSTA BARI BRINDISI CAGLIARI CATANIA CIVITAVECCHIA GENOVA GIOIA TAURO LA SPEZIA LIVORNO MARINA DI CARRARA
|
MESSINA NAPOLI OLBIA E GOLFO ARANCI PALERMO PIOMBINO RAVENNA SALERNO SAVONA TARANTO TRIESTE VENEZIA
|
Ai Servizi Integrati Infrastnitture e Trasporti (S.I.I.T.)
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA, LIGURIA
VENETO, TRENTINO - ALTO ADIGE, FRIULI - VENEZIA GIULIA
EMILIA-ROMAGNA, MARCHE
TOSCANA, UMBRIA
LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA
CAMPANIA, MOLISE
PUGLIA, BASILICATA
SICILIA, CALABRIA