Legge regionale Puglia n. 17 del 23/06/2006.

Finalmente una legge che, con gradualità, conferisce ai comuni costieri pugliesi le competenze di gestione sul demanio marittimo.

La delega avviene in tre momenti.

Prima fase: Dall'entrata in vigore della Legge, sino alla predisposizione del Piano regionale Demaniale da parte della Regione, ai Comuni è consentito solo predisporre i rinnovi, trasformando anche le licenze temporanee annuali in sessennali pur mantenendo una clausola di precarietà, autorizzare temporanee utilizzazioni del demanio marittimo per manifestazioni sportive etc., rilasciare autorizzazioni suppletive (ma non licenze suppletive ..), rilasciare autorizzazioni per realizzare servizi igienici ed opere per il superamento di barriere architettoniche anche in eccedenza alle volumetrie assentite, subingressi, etc..

In altre parole non si possono rilasciare nuove CDM o licenze suppletive che alterino in modo sensibile l'assetto della concessione o siano tese ad occupare nuove aree.

Seconda fase: Dall'approvazione del Piano regionale sino alla predisposizione o adeguamento del Piano Comunale il Comune potrà esercitare l'attività concessoria solamente nel rispetto del Piano Regionale.

Terza fase. Dall'approvazione del Piano Comunale delle Coste il trasferimento si completa diventando pienamente operativo.

Tutte le pratiche acquisite dalla Regione, però, dovranno essere portate a termine dalla  stessa Regione per garantire continuità amministrativa.

Le novità e gli spunti di riflessione sono tanti.

 Vogliamo brevemente accennare ad alcune, senza la pretesa di esaurire l'argomento:

1)   Snellimento procedurale. Il parere espresso ai sensi dell'articolo 12 del Reg. di Esec. al Cod. della Navigazione è ora competenza dei Comuni e non più del Genio Civile regionale;

2)   I tempi del procedimento. Entro 90 giorni dall'ultimo parere bisogna rilasciare l'atto. Una buona norma ma sorge  una prima  osservazione critica: .. perchè mai non si sono fissati anche i tempi totali del procedimento come obbligato dalla legge 241/90 e succ. mod. ed int. ?;

3)   Polizia Giudiziaria. Si chiarisce che la polizia Municipale può intervenire sul demanio non solo per interventi di polizia amministrativa ma anche per rilevamenti e operazioni di polizia giudiziaria come rilevare e denunciare gli abusi demaniali;

4)   Risorse finanziarie ai comuni. Il 75% dell'imposta regionale, 10 % del canone annuo, è devoluta ai Comuni!. Allo stesso modo le spese di istruttoria e le infrazioni rilevate dai Comuni alle Ordinanze Annuali;

5)   La durata delle concessioni. La durata per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.
Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata sarà stabilita dai PCC;

6)   Specifica sulla locuzione “facile rimozione”. Viene stabilito che per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere. Una norma molto “ambientalista” che difficilmente vedremo applicata. La specifica è fatta “in riferimento all'articolo 9 comma 1”, articolo che si occupa della comparazione tra  domande concorrenti. Sembra, quindi, che tale specifica integrativa non valga in generale ma solo durante una comparazione. Quindi si delinea il rilascio di un parere articolo 12 Reg. di Esec. al Cod. affermando che un opera è di facile rimozione anche se si usano materiali cementanti  ???? .......  Era questo l'intento del legislatore regionale ?

     

Dott. ssa EGIDI Roberta