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	<modified>2008-01-07T11:11:52+01:00</modified>
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		<title><![CDATA[L’ESATTO INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PRESENTI SUL DEMANIO MARITTIMO: “ATTIVITA’ COMMERCIALI”  O “ATTIVITA’ DI PRODUZIONE SERVIZI” ?  SGRAVI DI CANONE NELL’ORDINE DEL 30-35% !]]></title>
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		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="WIDTH: 228px; HEIGHT: 147px" height="247" alt="ristorante sul mare" src="/public/il-ristorante-sul-mare.jpg" width="373" align="left" />La Finanziaria 2007, per quanto attiene il calcolo canone delle pertinenze presenti sul demanio marittimo, fa riferimento ai valori medi di locazione immobiliare individuati e forniti dall&rsquo;Agenzia del Territorio nell&rsquo;ambito dell&rsquo;Osservatorio Mercato immobiliare (OMI). All&rsquo;attualit&agrave; l&rsquo;OMI mantiene una netta separazione tra le destinazioni d&rsquo;uso &ldquo;Commerciale&rdquo; e &ldquo;Terziario&rdquo;, presentando affitti unitari sensibilmente pi&ugrave; bassi in quest&rsquo;ultimo caso. Per un corretto calcolo del canone riferito alle pertinenze demaniali, quindi, diventa fondamentale comprendere se uno stabilimento balneare, un ristorante o un bar, che sono le attivit&agrave; maggiormente presenti sul demanio marittimo, sono da ascriversi alla categoria &ldquo;Commerciale&rdquo; o &ldquo;Terziario&rdquo; in riferimento alla classificazione prodotta dall&rsquo;OMI &ndash; Agenzia del Territorio. Orbene, in moltissime realt&agrave; italiane i funzionari deputati al calcolo dei canoni demaniali stanno ascrivendo le tipologie prima dette nella categoria del Commerciale. </p>
<p>Tuttavia, sulla base di interessanti osservazioni e ricostruzioni, i nostri consulenti sono giunti alla evidente dimostrazione che tali attivit&agrave; economiche sono invece da ascriversi pi&ugrave; propriamente al Terziario che non al Commerciale, con conseguenti sgravi di canone da imporre ai concessionari nell&rsquo;ordine del 30-35% a seconda delle differenti realt&agrave; italiane. </p>
<p>Vi presentiamo, qui di seguito, le Nostre ricostruzioni. </p>
<p>Il terziario &egrave; il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e comprende tutte quelle attivit&agrave; complementari e di ausilio alle attivit&agrave; dei settori primario (agricoltura) e secondario (industria) che vanno sotto il nome di &ldquo;servizi&rdquo;. L'attivit&agrave; economica del settore terziario riguarda, quindi: &middot; servizi a rete, cio&egrave; trasporti e comunicazioni; &middot; servizi commerciali; &middot; gastronomia, turismo, ospitalit&agrave;; &middot; servizi assicurativi e servizi bancari; &middot; attivit&agrave; amministrativa degli organi di stato; &middot; servizi avanzati, come fornitura di attrezzature, macchinari e beni, informatica, ricerca e sviluppo, consulenza legale, fiscale e tecnica, analisi e collaudi, formazione, marketing. Da questa definizione comprendiamo che il settore terziario comprende sia le attivit&agrave; economiche di tipo commerciale sia le attivit&agrave; di produzione servizi. L&rsquo;Agenzia del Territorio nelle pubblicazioni dell&rsquo;OMI riporta una categoria denominata Terziario e una denominata Commerciale distinguendo, quindi, all&rsquo;interno del Terziario, due Ambienti diversi. Questo per l&rsquo;ovvia ragione che il commerciale da sempre presenta l&rsquo;appetibilit&agrave; maggiore sul mercato rispetto agli altri servizi del terziario, oltre a possedere peculiarit&agrave; specifiche settoriali che possono essere trattate separatamente ed autonomamente. Questa differenziazione presente nell&rsquo;OMI ci impone di classificare le attivit&agrave; terziarie presenti sul demanio marittimo ad un livello pi&ugrave; spinto. Abbiamo bisogno, in altre parole, di inquadrare, volta per volta, queste attivit&agrave; nel Commerciale, quindi come un attivit&agrave; commerciale propriamente detta, oppure nel generale e generico Terziario come attivit&agrave; di produzione servizi. </p>
<p>Il problema dell&rsquo;inquadramento degli esercenti degli stabilimenti balneari, ad esempio, era gi&agrave; stato sollevato, dal punto di vista previdenziale, dai funzionari INPS. La questione fu oggetto di un approfondito esame da parte della Direzione Generale, di concerto con L&rsquo;Avvocatura Centrale, nella circolare n. 259 del 20/12/1996 che port&ograve; alla conclusione che le attivit&agrave; di cui trattasi sono da ascriversi al settore terziario.</p>
<p>&nbsp;Oggi per classificare con puntualit&agrave; ogni attivit&agrave; economica &egrave; d&rsquo;obbligo la consultazione dell&rsquo; unico strumento, a livello europeo, di classificazione di tutte le attivit&agrave; economiche: l&rsquo;ATECO 2007. L&rsquo;ATECO 2007, valevole dal 1&deg; Gennaio 2008, &egrave; pubblicato dall&rsquo;ISTAT, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006. L'ATECO 2007 &egrave; stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione, oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si &egrave; pervenuti ad un'unica classificazione. In conclusione, grazie a tale strumento, oggi, il mondo della statistica ufficiale, fiscale e camerale adotta la stessa classificazione e nomenclatura delle attivit&agrave; economiche. Sfogliando tale documento notiamo subito che le attivit&agrave; commerciali propriamente dette sono contemplate in un'unica categoria la G. Tale categoria prende il nome di &ldquo;COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI &ldquo;. Si suddivide in tre sotto categorie: 1) n. 45: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; 2) n. 46: COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); 3) n. 47: COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI). </p>
<p>Deduciamo che se in queste categorie non troviamo la nostra attivit&agrave; economica ebbene questa non pu&ograve; definirsi un attivit&agrave; commerciale n&eacute; in Italia n&eacute; in Europa. In queste categorie troviamo ad esempio tutti i negozi sia al dettaglio che all&rsquo;ingrosso. Scorrendo ancora il documento in questione notiamo che dalla categoria H iniziano i &ldquo;servizi&rdquo;: </p>
<ul>
    <li>H &ndash; TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;&nbsp; </li>
    <li>&nbsp;I &ndash; SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE. </li>
    <li>&nbsp;In tale categoria troviamo i ristoranti, i bar, i villaggi turistici , i campeggi, le strutture ricettive in generale, etc.; J &ndash; SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; </li>
    <li>&nbsp;K &ndash; ATTIVITA&rsquo; FINANZIARIE ED ASSICURATIVE;&nbsp; </li>
    <li>&nbsp;L &ndash; ATTIVITA&rsquo; IMMOBILIARI; </li>
    <li>M &ndash; ATTIVITA&rsquo; PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE, </li>
    <li>N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE; </li>
    <li>O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA; </li>
    <li>&nbsp;P &ndash; ITRUZIONE; </li>
    <li>&nbsp;O &ndash; SANITA&rsquo; ED ASSISTENZA SOCIALE; </li>
    <li>&nbsp;<strong>R - ATTIVIT&Agrave; ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO. In tale categoria troviamo una sottocategoria, la n. 93, chiamata ATTIVIT&Agrave; SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO. Al codice 93.29.20 leggiamo &ldquo;Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali&rdquo;;</strong> </li>
    <li>&nbsp;S - ALTRE ATTIVIT&Agrave; DI SERVIZI . (Con S si chiudono le categorie di servizi). </li>
</ul>
<p><strong>CONCLUSIONI </strong></p>
<p>Il terziario &egrave; quindi il settore che comprende tutti i servizi e, come sottoinsieme, ricomprende anche le Attivit&agrave; Commerciali. Poich&egrave; l&rsquo;OMI mantiene una separazione netta tra il Commerciale ed il Terziario proponendo affitti unitari sensibilmente diversi, il funzionario dell&rsquo;Ufficio demanio, dovr&agrave; classificare con precisione le attivit&agrave; economiche terziarie che si svolgono all&rsquo;interno della pertinenza per poter scegliere la corretta categoria OMI a cui ascriverla: Commerciale o pi&ugrave; in generale Terziario. Anche la finanziaria 2007 mantiene una netta separazione tra le attivit&agrave; commerciali propriamente dette ed il terziario in generale tant&rsquo;&egrave; che parla di: &ldquo; &hellip;&hellip; pertinenze destinate ad attivit&agrave; commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi .. &ldquo; . In conclusione, se l&rsquo; attivit&agrave; in esame non rientra nell&rsquo;elenco chiuso delle attivit&agrave; commerciali proposto dall&rsquo;ATECO 2007 non potr&agrave; definirsi &ldquo;Attivit&agrave; Commerciale&rdquo;. Molte delle attivit&agrave; economiche che si esercitano infatti sul demanio marittimo le ritroveremo verosimilmente nelle categorie di Attivit&agrave; di Produzione Servizi, ossia ascrivibili nel pi&ugrave; generale Terziario con riferimento all&rsquo;OMI (ad esempio: bar, ristoranti, stabilimenti balneari, etc.). Classificare un ristorante o un bar o uno stabilimento balneare come un attivit&agrave; commerciale applicando valori OMI per la categoria &ldquo;Commerciale&rdquo; non appare quindi corretto. Le suddette attivit&agrave; andranno pi&ugrave; propriamente inquadrate come attivit&agrave; di produzione servizi, applicando di conseguenza i valori OMI forniti per la categoria &ldquo;Terziario&rdquo;. Sar&agrave; agevole verificare che i valori medi unitari forniti dall&rsquo;OMI per le due categorie differiscono sensibilmente tra loro a seconda della specifica realt&agrave; in cui si opera. <strong>La classificazione delle attivit&agrave; nel Terziario anzich&eacute; nel Commerciale si rifletter&agrave; in veri e propri sgravi nella quantificazione del canone nell&rsquo;ordine del 30-35%.! </strong></p>]]></content>
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		<title><![CDATA[ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI COSTIERI ITALIANI]]></title>
		<id>http://www.demaniomarittimo.com/dblog/articolo.asp?articolo=5</id>
		<created>2007-12-05T12:07:45+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Il 23 Novembre 2007 a Pescara, in occasione di un importante Corso di Formazione sulla GESTIONE DEMANIO MARITTIMO NEGLI ENTI LOCALI, indetto dalla scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA. in collaborazione con la Societ&agrave; www.vieste.it S.r.l, presso l'Hotel Victoria con la partecipazione di numerosissimi Enti locali, Regioni, Capitanerie ed Autorit&agrave; Portuali nasce la volont&agrave; di dare vita all' <strong>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI COSTIERI ITALIANI.</strong> Ad oggi, infatti, nonostante l'Italia sia una penisola e da sempre il Nostro paese abbia mostrato la sua vocazione marinara, non vi &egrave; Associazione che permetta di tutelare a pieno gli interessi dei Comuni costieri. Questi ultimi, ad esempio, con il sostanziarsi delle deleghe sulla materia demaniale marittima, si ritrovano a dover fronteggiare singolarmente una serie di problematiche che invece potrebbero avere dei portavoce e individuare, per la loro risoluzione, un modus operandi univoco. Pertanto, <strong>da un'intuizione del Presidente dell'ISCEA, il Sig. Ciro Vitolo e dell'Amministratrice dell'ISCEA la Sig.ra Ortensia Coppola</strong> <strong>,nasce la volont&agrave;, di cui si fa portavoce l'Assessore Riccardo Padovano, Assessore delle risorse del mare presso il Comune di Pescara, di far confluire le esigenze dei Comuni Costieri italiani in un unica Associazione</strong> che sapr&agrave; tutelare gli interessi comuni , fornire gli strumenti formativi per un aggiornamento continuo, gli strumenti informatici per una gestione moderna degli Uffici etc. </p>
<p><img alt="Ass. Padovano, Ciro Vitolo e Ortensia Coppola" src="/public/PB230007.JPG" /></p>
<p>Aderiscono all'iniziativa <strong>l'Ing. Ruggieri Giannicola</strong> <strong>e la Dott.ssa Roberta Egidi</strong>. Si coglie l'occasione per raccogliere in via del tutto informale l'adesione dei Comuni presenti seppur nelle persone dei Funzionari, riservandoci l'impegno di non far cadere la proposta e di attivarsi prontamente presentando al pi&ugrave; presto, alle rispettive Amministrazioni di appartenenza il progetto di costituzione della suddetta Associazione per avere le formali adesioni nei termini di legge.</p>
<p>&nbsp;Gli scopi perseguiti saranno quelli legati alla costa ed al mare; a titolo indicativo e non esaustivo: demanio marittimo, pesca e acquacoltura, protezione delle coste, portualit&agrave;, turismo balneare, etc.. Segue l'elenco degli Enti Costieri presenti che rilevano l'iniziativa di possibile interesse: </p>]]></content>
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		<issued>2007-12-05T12:07:45+01:00</issued>
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		<title><![CDATA[FINANZIARIA 2007 - CALCOLO DEL CANONE PER LE PERTINENZE ]]></title>
		<id>http://www.demaniomarittimo.com/dblog/articolo.asp?articolo=4</id>
		<created>2007-10-29T10:11:02+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>FINANZIARIA 2007 - CALCOLO DEL CANONE PER LE PERTINENZE - PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE. </p>
<p><img style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 135px" height="135" alt="Spiaggia di Vieste" src="/public/spiaggia.jpg" width="193" border="2" />Sulla base delle numerose richieste di consulenza amministrativa demaniale pervenute presso i Ns. Uffici, si &egrave; registrato da pi&ugrave; parti un diverso modo di operare delle Amministrazioni nel calcolo delle pertinenze, spesso anche sulla base di interpretazioni differenti rese dalle Agenzie del Demanio periferiche e pi&ugrave; precisamente nell&rsquo;applicazione della percentuale di abbattimento. Ed &egrave; per questo motivo che si ritiene doveroso fare un po&rsquo; di chiarezza. La legge finanziaria 2007 a tal proposito recita: </p>
<p>&quot;per le pertinenze destinate ad attivit&agrave; commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone &egrave; determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto (e non scaglioni progressivi di superficie ..) per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto &egrave; moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cos&igrave; determinato (&egrave; previsto quindi un calcolo del canone annuo che termina con questa prima moltiplicazione ) &egrave; ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. ( la riduzione quindi &egrave; applicata solamente in un secondo momento dopo aver prima calcolato il canone annuo ... ) &quot;. </p>
<p>I dubbi sono sorti, in qualcuno, in quanto il legislatore non ha specificato nella frase &ldquo;scaglioni progressivi di superficie del manufatto&rdquo; se doveva farsi riferimento alla superficie complessiva o parziale. Tuttavia, tali dubbi dovevano necessariamente cadere a fronte della Circolare esplicativa dell&rsquo;Agenzia del Demanio Direzione Centrale di Roma del 09/03/2007 circa l&rsquo;interpretazione della Legge Finanziaria. Infatti, alle pagine 6 e 7 si legge:</p>
<p>&nbsp;&quot;alle pertinenze si applica il canone complessivo C cos&igrave; determinato: C= (canone omi min + canone omi max ) / 2 * 6.5*superficie&quot; .</p>
<p>Si aggiunge poi : &quot;gli importi cos&igrave; ottenuti (si presume quindi che prima vada approntata la suddetta moltiplicazione) sono abbattuti in relazione alla superficie del manufatto cos&igrave; come di seguito riportato . I coefficienti di abbattimento del canone annuo complessivo relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (W) sono i seguenti &hellip;&hellip;(omissis) ... . &quot;. </p>
<p>Come si evince la circolare &egrave; chiara nel prevedere un primo calcolo del canone complessivo C con la formula riportata e successivamente un abbattimento di tale canone con un coefficiente relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (non scaglioni progressivi di superficie parziale del manufatto).</p>
<p>&nbsp;Se si volesse effettuare degli abbattimenti per scaglioni progressivi, la formula di calcolo avrebbe moltiplicato dei parziali di superficie del manufatto per la media dei valori OMI e per 6.5 ottenendo canoni parziali - poi ridotti per scaglioni di superficie parziale del manufatto - infine sommati per dare il canone totale. </p>
<p>Si tratta di una sommatoria di canoni parziali dipendenti dalle superfici parziali del manufatto.</p>
<p>&nbsp;A sgomberare il campo da ogni dubbio, comunque, si richiama l&rsquo;attenzione sul fatto che gi&agrave; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella nota del 26/03/2007 indirizzata all&rsquo;Agenzia di Roma, proponeva il calcolo &ldquo;a scaglioni parziali&rdquo; facendo addirittura un esempio con una pertinenza di 300 mq. sostenendo che il calcolo proposto dall&rsquo;Agenzia di Roma non era corretto. </p>
<p>Come &egrave; noto l&rsquo;Agenzia di Roma ha risposto a questa nota, in data 29/05/2007 comunicando formalmente che l&rsquo;Ufficio di Coordinamento Legislativo del Ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze, a cui la problematica era stata sottoposta per le valutazioni di competenza, ha constatato formalmente la correttezza, sotto tutti i profili, della circolare in questione .</p>
<p>&nbsp;La questione non &egrave; stata pi&ugrave; toccata. Il Ministero ha dovuto accettare l&rsquo;interpretazione dell' Organo Tecnico. Probabilmente non era nelle intenzioni del Ministero portare a questo tipo di calcolazione, ma purtroppo il modo in cui l&rsquo;articolo della Finanziaria &egrave; stata scritto non rende possibile un&rsquo;interpretazione diversa. <br /><br /><img height="NaN" alt="" src="/public/001_1219 (2).jpg" width="600" /></p>]]></content>
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