Applicazione della STAGIONALITA'
A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenuteci dai nostri Utenti della Regione Marche, riteniamo di dover chiarire un’aspetto della determinazione del Canone, sul quale a nostro avviso non dovrebbe essere posto in forza di legge alcun dubbio: LA STAGIONALITA’.
L’Articolo 3 comma 4 della L 494/93 stabilisce che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.
La nota Circolare n. 120/01 è tornata sull’argomento per chiarirlo specificando che il presupposto per l’applicazione dell’art.3 comma 4 L 494/93 è l’obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione ogni struttura realizzata o utilizzata. Si specifica che la norma è applicabile nel caso di utilizzo di pertinenze demaniali. Il periodo della stagionalità deve essere specificato nell’atto concessorio . Quindi la procedura prevede calcolo del canone annuo normalmente_ commisurazione in dodicesimi dell’importo al periodo di effettiva utilizzazione _ se tale importo risulta inferiore ai canoni minimi saranno applicati i canoni minimi (se previsti).
Come è noto il SID contiene le procedure normalizzate a cui tutto il territorio italiano deve attenersi.
Il quadro stagionalità indica solamente se è applicabile o meno la stagionalità indicando il periodo di inizio e fine, con un approccio “tutto o niente”, ossia non è possibile fare partizioni nella concessione e applicare la stagionalità solo a zone particolari della CDM e riportare tale approccio nei modelli normalizzati SID.
Questa interpretazione della legge, quindi, che a dire il vero è limitata a poche aree territoriali, che porta a suddividere la concessione e ad applicare la stagionalità ai canoni parziali e non già al canone annuo totale cozza sia con la legge 494/93 che con la circolare esplicativa n. 120/01 del Ministero competente ed infine con l’impostazione dei modelli normalizzati del SID nel cui G.O.L. (Gruppo di Lavoro) fa parte anche il Ministero delle Finanze.
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