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 l'acqua limpida delle Isole Tremiti (FG)... di r.egidi
 
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"Sempre camminerò per queste spiagge tra la sabbia e la schiuma dell'onda. L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma. Ma sempre spiaggia e mare rimarranno."

Gibran Khalil
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di r.egidi (del 19/06/2008 @ 11:44:51, in Articoli, linkato 1320 volte)

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenuteci dai nostri Utenti della Regione Marche, riteniamo di dover chiarire un’aspetto della determinazione del Canone, sul quale a nostro avviso non dovrebbe essere posto in forza di legge alcun dubbio: LA STAGIONALITA’.

L’Articolo 3 comma 4 della L 494/93 stabilisce che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

 La nota Circolare n. 120/01 è tornata sull’argomento per chiarirlo specificando che il presupposto per l’applicazione dell’art.3 comma 4 L 494/93 è l’obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione ogni struttura realizzata o utilizzata. Si specifica che la norma è applicabile nel caso di utilizzo di pertinenze demaniali. Il periodo della stagionalità deve essere specificato nell’atto concessorio . Quindi la procedura prevede calcolo del canone annuo normalmente_ commisurazione in dodicesimi dell’importo al periodo di effettiva utilizzazione _ se tale importo risulta inferiore ai canoni minimi saranno applicati i canoni minimi (se previsti).

Come è noto il SID contiene le procedure normalizzate a cui tutto il territorio italiano deve attenersi.

 Il quadro stagionalità indica solamente se è applicabile o meno la stagionalità indicando il periodo di inizio e fine, con un approccio “tutto o niente”, ossia non è possibile fare partizioni nella concessione e applicare la stagionalità solo a zone particolari della CDM e riportare tale approccio nei modelli normalizzati SID.

Questa interpretazione della legge, quindi, che a dire il vero è limitata a poche aree territoriali, che porta a suddividere la concessione e ad applicare la stagionalità ai canoni parziali e non già al canone annuo totale cozza sia con la legge 494/93 che con la circolare esplicativa n. 120/01 del Ministero competente ed infine con l’impostazione dei modelli normalizzati del SID nel cui G.O.L. (Gruppo di Lavoro) fa parte anche il Ministero delle Finanze.

 

ristorante sul mareLa Finanziaria 2007, per quanto attiene il calcolo canone delle pertinenze presenti sul demanio marittimo, fa riferimento ai valori medi di locazione immobiliare individuati e forniti dall’Agenzia del Territorio nell’ambito dell’Osservatorio Mercato immobiliare (OMI). All’attualità l’OMI mantiene una netta separazione tra le destinazioni d’uso “Commerciale” e “Terziario”, presentando affitti unitari sensibilmente più bassi in quest’ultimo caso. Per un corretto calcolo del canone riferito alle pertinenze demaniali, quindi, diventa fondamentale comprendere se uno stabilimento balneare, un ristorante o un bar, che sono le attività maggiormente presenti sul demanio marittimo, sono da ascriversi alla categoria “Commerciale” o “Terziario” in riferimento alla classificazione prodotta dall’OMI – Agenzia del Territorio. Orbene, in moltissime realtà italiane i funzionari deputati al calcolo dei canoni demaniali stanno ascrivendo le tipologie prima dette nella categoria del Commerciale.

Tuttavia, sulla base di interessanti osservazioni e ricostruzioni, i nostri consulenti sono giunti alla evidente dimostrazione che tali attività economiche sono invece da ascriversi più propriamente al Terziario che non al Commerciale, con conseguenti sgravi di canone da imporre ai concessionari nell’ordine del 30-35% a seconda delle differenti realtà italiane.

Vi presentiamo, qui di seguito, le Nostre ricostruzioni.

Il terziario è il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e comprende tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività dei settori primario (agricoltura) e secondario (industria) che vanno sotto il nome di “servizi”. L'attività economica del settore terziario riguarda, quindi: · servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni; · servizi commerciali; · gastronomia, turismo, ospitalità; · servizi assicurativi e servizi bancari; · attività amministrativa degli organi di stato; · servizi avanzati, come fornitura di attrezzature, macchinari e beni, informatica, ricerca e sviluppo, consulenza legale, fiscale e tecnica, analisi e collaudi, formazione, marketing. Da questa definizione comprendiamo che il settore terziario comprende sia le attività economiche di tipo commerciale sia le attività di produzione servizi. L’Agenzia del Territorio nelle pubblicazioni dell’OMI riporta una categoria denominata Terziario e una denominata Commerciale distinguendo, quindi, all’interno del Terziario, due Ambienti diversi. Questo per l’ovvia ragione che il commerciale da sempre presenta l’appetibilità maggiore sul mercato rispetto agli altri servizi del terziario, oltre a possedere peculiarità specifiche settoriali che possono essere trattate separatamente ed autonomamente. Questa differenziazione presente nell’OMI ci impone di classificare le attività terziarie presenti sul demanio marittimo ad un livello più spinto. Abbiamo bisogno, in altre parole, di inquadrare, volta per volta, queste attività nel Commerciale, quindi come un attività commerciale propriamente detta, oppure nel generale e generico Terziario come attività di produzione servizi.

Il problema dell’inquadramento degli esercenti degli stabilimenti balneari, ad esempio, era già stato sollevato, dal punto di vista previdenziale, dai funzionari INPS. La questione fu oggetto di un approfondito esame da parte della Direzione Generale, di concerto con L’Avvocatura Centrale, nella circolare n. 259 del 20/12/1996 che portò alla conclusione che le attività di cui trattasi sono da ascriversi al settore terziario.

 Oggi per classificare con puntualità ogni attività economica è d’obbligo la consultazione dell’ unico strumento, a livello europeo, di classificazione di tutte le attività economiche: l’ATECO 2007. L’ATECO 2007, valevole dal 1° Gennaio 2008, è pubblicato dall’ISTAT, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006. L'ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione, oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione. In conclusione, grazie a tale strumento, oggi, il mondo della statistica ufficiale, fiscale e camerale adotta la stessa classificazione e nomenclatura delle attività economiche. Sfogliando tale documento notiamo subito che le attività commerciali propriamente dette sono contemplate in un'unica categoria la G. Tale categoria prende il nome di “COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI “. Si suddivide in tre sotto categorie: 1) n. 45: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; 2) n. 46: COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); 3) n. 47: COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI).

Deduciamo che se in queste categorie non troviamo la nostra attività economica ebbene questa non può definirsi un attività commerciale né in Italia né in Europa. In queste categorie troviamo ad esempio tutti i negozi sia al dettaglio che all’ingrosso. Scorrendo ancora il documento in questione notiamo che dalla categoria H iniziano i “servizi”:

  • H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO; 
  •  I – SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE.
  •  In tale categoria troviamo i ristoranti, i bar, i villaggi turistici , i campeggi, le strutture ricettive in generale, etc.; J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE;
  •  K – ATTIVITA’ FINANZIARIE ED ASSICURATIVE; 
  •  L – ATTIVITA’ IMMOBILIARI;
  • M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE,
  • N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE;
  • O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA;
  •  P – ITRUZIONE;
  •  O – SANITA’ ED ASSISTENZA SOCIALE;
  •  R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO. In tale categoria troviamo una sottocategoria, la n. 93, chiamata ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO. Al codice 93.29.20 leggiamo “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”;
  •  S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI . (Con S si chiudono le categorie di servizi).

CONCLUSIONI

Il terziario è quindi il settore che comprende tutti i servizi e, come sottoinsieme, ricomprende anche le Attività Commerciali. Poichè l’OMI mantiene una separazione netta tra il Commerciale ed il Terziario proponendo affitti unitari sensibilmente diversi, il funzionario dell’Ufficio demanio, dovrà classificare con precisione le attività economiche terziarie che si svolgono all’interno della pertinenza per poter scegliere la corretta categoria OMI a cui ascriverla: Commerciale o più in generale Terziario. Anche la finanziaria 2007 mantiene una netta separazione tra le attività commerciali propriamente dette ed il terziario in generale tant’è che parla di: “ …… pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi .. “ . In conclusione, se l’ attività in esame non rientra nell’elenco chiuso delle attività commerciali proposto dall’ATECO 2007 non potrà definirsi “Attività Commerciale”. Molte delle attività economiche che si esercitano infatti sul demanio marittimo le ritroveremo verosimilmente nelle categorie di Attività di Produzione Servizi, ossia ascrivibili nel più generale Terziario con riferimento all’OMI (ad esempio: bar, ristoranti, stabilimenti balneari, etc.). Classificare un ristorante o un bar o uno stabilimento balneare come un attività commerciale applicando valori OMI per la categoria “Commerciale” non appare quindi corretto. Le suddette attività andranno più propriamente inquadrate come attività di produzione servizi, applicando di conseguenza i valori OMI forniti per la categoria “Terziario”. Sarà agevole verificare che i valori medi unitari forniti dall’OMI per le due categorie differiscono sensibilmente tra loro a seconda della specifica realtà in cui si opera. La classificazione delle attività nel Terziario anziché nel Commerciale si rifletterà in veri e propri sgravi nella quantificazione del canone nell’ordine del 30-35%.!

 
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