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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di r.egidi (del 05/12/2007 @ 12:07:45, in dBlog, linkato 1675 volte)
Il 23 Novembre 2007 a Pescara, in occasione di un importante Corso di Formazione sulla GESTIONE DEMANIO MARITTIMO NEGLI ENTI LOCALI, indetto dalla scuola di Pubblica Amministrazione ISCEA. in collaborazione con la Società www.vieste.it S.r.l, presso l'Hotel Victoria con la partecipazione di numerosissimi Enti locali, Regioni, Capitanerie ed Autorità Portuali nasce la volontà di dare vita all' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI COSTIERI ITALIANI. Ad oggi, infatti, nonostante l'Italia sia una penisola e da sempre il Nostro paese abbia mostrato la sua vocazione marinara, non vi è Associazione che permetta di tutelare a pieno gli interessi dei Comuni costieri. Questi ultimi, ad esempio, con il sostanziarsi delle deleghe sulla materia demaniale marittima, si ritrovano a dover fronteggiare singolarmente una serie di problematiche che invece potrebbero avere dei portavoce e individuare, per la loro risoluzione, un modus operandi univoco. Pertanto, da un'intuizione del Presidente dell'ISCEA, il Sig. Ciro Vitolo e dell'Amministratrice dell'ISCEA la Sig.ra Ortensia Coppola ,nasce la volontà, di cui si fa portavoce l'Assessore Riccardo Padovano, Assessore delle risorse del mare presso il Comune di Pescara, di far confluire le esigenze dei Comuni Costieri italiani in un unica Associazione che saprà tutelare gli interessi comuni , fornire gli strumenti formativi per un aggiornamento continuo, gli strumenti informatici per una gestione moderna degli Uffici etc.

Aderiscono all'iniziativa l'Ing. Ruggieri Giannicola e la Dott.ssa Roberta Egidi. Si coglie l'occasione per raccogliere in via del tutto informale l'adesione dei Comuni presenti seppur nelle persone dei Funzionari, riservandoci l'impegno di non far cadere la proposta e di attivarsi prontamente presentando al più presto, alle rispettive Amministrazioni di appartenenza il progetto di costituzione della suddetta Associazione per avere le formali adesioni nei termini di legge.
Gli scopi perseguiti saranno quelli legati alla costa ed al mare; a titolo indicativo e non esaustivo: demanio marittimo, pesca e acquacoltura, protezione delle coste, portualità, turismo balneare, etc.. Segue l'elenco degli Enti Costieri presenti che rilevano l'iniziativa di possibile interesse:
Di Admin (del 29/10/2007 @ 10:11:02, in dBlog, linkato 2121 volte)
FINANZIARIA 2007 - CALCOLO DEL CANONE PER LE PERTINENZE - PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE.
Sulla base delle numerose richieste di consulenza amministrativa demaniale pervenute presso i Ns. Uffici, si è registrato da più parti un diverso modo di operare delle Amministrazioni nel calcolo delle pertinenze, spesso anche sulla base di interpretazioni differenti rese dalle Agenzie del Demanio periferiche e più precisamente nell’applicazione della percentuale di abbattimento. Ed è per questo motivo che si ritiene doveroso fare un po’ di chiarezza. La legge finanziaria 2007 a tal proposito recita:
"per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto (e non scaglioni progressivi di superficie ..) per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato (è previsto quindi un calcolo del canone annuo che termina con questa prima moltiplicazione ) è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. ( la riduzione quindi è applicata solamente in un secondo momento dopo aver prima calcolato il canone annuo ... ) ".
I dubbi sono sorti, in qualcuno, in quanto il legislatore non ha specificato nella frase “scaglioni progressivi di superficie del manufatto” se doveva farsi riferimento alla superficie complessiva o parziale. Tuttavia, tali dubbi dovevano necessariamente cadere a fronte della Circolare esplicativa dell’Agenzia del Demanio Direzione Centrale di Roma del 09/03/2007 circa l’interpretazione della Legge Finanziaria. Infatti, alle pagine 6 e 7 si legge:
"alle pertinenze si applica il canone complessivo C così determinato: C= (canone omi min + canone omi max ) / 2 * 6.5*superficie" .
Si aggiunge poi : "gli importi così ottenuti (si presume quindi che prima vada approntata la suddetta moltiplicazione) sono abbattuti in relazione alla superficie del manufatto così come di seguito riportato . I coefficienti di abbattimento del canone annuo complessivo relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (W) sono i seguenti ……(omissis) ... . ".
Come si evince la circolare è chiara nel prevedere un primo calcolo del canone complessivo C con la formula riportata e successivamente un abbattimento di tale canone con un coefficiente relativo agli scaglioni progressivi di superficie complessiva del manufatto (non scaglioni progressivi di superficie parziale del manufatto).
Se si volesse effettuare degli abbattimenti per scaglioni progressivi, la formula di calcolo avrebbe moltiplicato dei parziali di superficie del manufatto per la media dei valori OMI e per 6.5 ottenendo canoni parziali - poi ridotti per scaglioni di superficie parziale del manufatto - infine sommati per dare il canone totale.
Si tratta di una sommatoria di canoni parziali dipendenti dalle superfici parziali del manufatto.
A sgomberare il campo da ogni dubbio, comunque, si richiama l’attenzione sul fatto che già la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella nota del 26/03/2007 indirizzata all’Agenzia di Roma, proponeva il calcolo “a scaglioni parziali” facendo addirittura un esempio con una pertinenza di 300 mq. sostenendo che il calcolo proposto dall’Agenzia di Roma non era corretto.
Come è noto l’Agenzia di Roma ha risposto a questa nota, in data 29/05/2007 comunicando formalmente che l’Ufficio di Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui la problematica era stata sottoposta per le valutazioni di competenza, ha constatato formalmente la correttezza, sotto tutti i profili, della circolare in questione .
La questione non è stata più toccata. Il Ministero ha dovuto accettare l’interpretazione dell' Organo Tecnico. Probabilmente non era nelle intenzioni del Ministero portare a questo tipo di calcolazione, ma purtroppo il modo in cui l’articolo della Finanziaria è stata scritto non rende possibile un’interpretazione diversa.
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