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GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio
2003,
sentenza n. 11476
-
Inquinamento acqua e suolo
- le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi
Corte di Cassazione Civile Sez. I del
24 luglio 2003, sentenza n. 11476 - Inquinamento acqua e
suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la
potestà normativa regionale
Consiglio
di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n.
1247-
Demanio libero -
l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette - di cause
ostative al rilascio della concessione.
Consiglio di Stato, sezione V, 2
ottobre 2002, n. 5162 - La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un
provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2000, n.
15546.-
Uso gratuito per
l’esercizio di un servizio governativo di un bene demaniale
C .Conti reg. Sicilia sez. contr., 12 luglio 2000, n.
13.-
Rinnovo
concessione
Consiglio Stato sez. V, 4 agosto 2000, n.
4306.- Potere di autotutela
Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n.
79.-
Convenzione su un
bene demaniale - qualifica di concessione-contratto.
Consiglio di Stato, sezione V, 2
ottobre 2002, n. 5162 - La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del
tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia
Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2000, n.
15006.- Definizione e
differenza tra inalveamento e inondazione
Cassazione civile
sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12701. - Definizione e concetto del demanio idrico – pertinenze e demanialità –
sdemanializzazione.
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
17.-
Mare e coste – Demanio
marittimo
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
17.(parte II)-
Mare e coste – Demanio
marittimo – Costruzione di opere edilizie abusive
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17(parte
III) - Mare e coste – Fascia di rispetto di 30 metri dal demanio
marittimo
T.A.R ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
43-
Mare e coste – Demanio
– Opere private amovibili, con finalità balneare
T.A.R. Abruzzo, Pescara – 4 agosto 2003, n.
685-
Mare e coste – Demanio
marittimo
CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI –31 luglio 2003, n.
4438-
Mare e coste – Demanio
marittimo
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003
sentenza n. 1601-
Disposizioni normative sulla
demanialità marittima
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003
sentenza n. 1601 (parte II) - La nozione di: porto, di demanialità e di demanio marittimo
artificiale
CASSAZIONE PENALE sezione III del 7 marzo
2003-
Demanio marittimo -
opere di innovazioni non autorizzate
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n.
2508.-
Demanio marittimo -
individuazione dell’immobile da demolire
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza
8 maggio 2002 n. 17178- Opere edilizie
abusive intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo
Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178-(parte II)- La natura del reato previsto dagli artt. 55 e
1161 del codice della navigazione
Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178- (parte III)- Distinzione tra l’abusiva occupazione del demanio marittimo (art. 54),
(anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) e la esecuzione non
autorizzata di operare
T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2000, n.
171..-
Unicità della concessione
su beni demaniali
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 23 dicembre 1999,
n. 695.
- Demanio marittimo - procedimento di
delimitazione.
Cassazione penale sez. III, 19 febbraio 1999, n.
713. - Demanio marittimo - esecuzione di nuove opere entro la fascia di
trenta metri dal demanio.
Consiglio Stato sez. VI, 2 marzo 1999, n.
242.-
Demanio marittimo e
previsioni nel Prg.
Cassazione civile sez. I, 21 aprile 1999, n.
3950. -
Demanio marittimo -
accertamento di ridemanializzazione
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1999, n.
32. - Non sorge alcun diritto di prelazione, nel procedimento di
concessione, per chi occupa abusivamente un bene demaniale.
T.A.R. Marche 28 maggio 1999, n.
649. - Risoluzione
automatica, in mancanza di atto formale
Corte Conti sez. contr., 21 luglio 1999, n.
57.- Obbligatorietà della pubblicazione della domanda di concessione ex
art. 18 DPR n. 328/1952.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1999, n.
391. -
Bene non demaniale destinato
ad un pubblico interesse – requisiti
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 14
giugno 1999, n. 280. - Immobile abusivo su demanio - demolizione – non occorrono ulteriori
valutazioni.
Consiglio Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n.
1224. -
Autotutela amministrativa –
azione giudiziaria.
Consiglio Stato sez. VI, 1 settembre 1999, n.
1151. -
Area demaniale marittima – opere non
autorizzate – legittimità dell’ordine di ripristino.
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 1998, n.
662.- Demolizione ex art.54 Cod. Nav.- non abbisogna di motivazione
Cons.giust.amm. Sicilia sez.
giurisd., 18 marzo 1998, n. 167. (parte II) - Occupazione di demanio attraverso strutture semiamovibili –
abusiva.
Cassazione penale sez. III, 23 ottobre 1996, n.
604. -
Art. 1164 c. nav. - reato omissivo
permanente – impossibilità di ottemperare.
Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio
2003, sentenza n. 11476
Inquinamento acqua e suolo - le competenze
dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - legge 319/76 - la
disciplina degli scarichi - la programmazione degli interventi di conservazione
e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed
idrosolubili - la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il
controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) - articolo 6 del D.p.r.
915/82. Secondo la Corte Costituzionale Sentenza n. 168/93 «gli articoli 2 e
4 della suddetta legge 319/76 prevedono le competenze dello Stato e delle
Regioni in materia. In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate
l’attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la
emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e
di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa
integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali. Inoltre,
successivamente alla citata legge 319/76, lo Stato ha trasferito alle Regioni le
funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli
interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei
rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la
prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) e ha poi
ulteriormente precisato le competenze delle stesse (articolo 6 del D.p.r.
915/82)». Sulla base di tale complesso normativo fondante il potere
dell’autonomia regionale, la Regione Lazio, nell’esercizio delle funzioni e dei
compiti affidatile con le suddette norme, avrebbe legittimamente «emanato la
legge impugnata e provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da
insediamenti civili preesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge
319/76, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo
l’obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di
spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa. La determinazione delle
conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice
ordinario competente per il merito».
Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24
luglio 2003, sentenza n. 11476 (parte II)
Inquinamento acqua e suolo - le competenze
dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la potestà normativa
regionale - la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale -
illecito amministrativo regionale e sanzione comminata dalla legislazione
nazionale. Non v’è posto per un restringimento del significato del precetto
contenuto nell’articolo 43 dalla legge regionale pugliese del 1983, sicché esso
si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne è
posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il
decreto legge 79, citato), con riferimento sia alle condotte di apertura che a
quelle di “effettuazione” degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo
e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di “mantenimento” di scarichi
non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento amministrativo. In
particolare, l’“effettuazione” di scarichi di tal fatta comporta l’applicabilità
della sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico
idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo
nonostante siano sprovvisti dell’autorizzazione regionale. In tal modo, la
cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar
luogo ad un illecito amministrativo caratterizzato dalla previsione di una
condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella
regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l’articolo
21, ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal decreto legge 79/1995,
più volte citato).
Consiglio di
Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1247
Demanio libero - l’inclusione della zona
nell’elenco delle aree naturali protette - di cause ostative al rilascio della
concessione. Una volta accertata l’inclusione della zona nell’elenco delle
aree naturali protette di cui all’art. 5 della legge regionale della Campania n.
33 del 1993, irrilevanti appaiono le ulteriori considerazioni concernenti il
fatto che, contrariamente a quanto deduce il Comune, la presenza dello
stabilimento “L’Oasi” interromperebbe la continuità del demanio libero. La
determinazione discrezionale dell’Amministrazione di non procedere alla
formulazione di proposte alla Regione, di non procedere a richieste di mutamento
di destinazione d’uso del demanio di uso civico per la presenza di cause
ostative al rilascio della concessione rimane, infatti, affidato all’esistenza
di ragioni immuni da vizi di legittimità, consistente nell’inclusione della zona
in questione fra le aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 33 del
1993. Si osserva, comunque, che il rilievo dell’appellante non può trovare
accoglimento, dal momento che la locuzione utilizzata nel provvedimento
impugnato ubbidisce esclusivamente all’esigenza di evidenziare come
l’assentimento dell’eventuale concessione verrebbe ad incidere sul demanio
libero.
Consiglio di Stato, sezione V, 2
ottobre 2002, n. 5162
La
concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto
autonomo e diverso dalla concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione
delle parti difformi e successiva demolizione della costruzione abusiva per
decadenza del provvedimento concessorio. Sono infondate
le doglianze connesse con la concessione rilasciata dal demanio fluviale in
quanto questo si estrinseca in un provvedimento del tutto autonomo e diverso
dalla concessione edilizia, provvedimento quest’ultimo avente finalità e
garanzie del tutto specifiche e che comunque, ai fini che qui interessano,
costituisce l’unico provvedimetno abilitativo alla realizzazione del manufatto
sotto il prevalente profilo urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la
concessione edilizia e la successiva variante per realizzare un capanno da
pesca, non ha costruito nel termine decadenziale previsto dalla disposizione di
cui all’art.27 della Legge R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed
inoltre eseguiva la palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento”
anziché in “legno”, come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure
attinenti alla pretesa ammissibilità della palificazione in cemento non può
essere ritenuta rilevante ai fini del pieno riscontro della legittimità della
concessione edilizia che, in relazione alla specifica regolamentazione
tipologica della realizzazione in questione - capanno da pesca - richiede ed
impone la palificazione in legno. Di conseguenza il Sindaco, con successive
ordinanze ha dapprima disposto la rimozione delle parti difformi, e
successivamente, sull’accertato presupposto della mancata realizzazione del
necessario solaio, accertava la decadenza della concessione ingiungendo la
conseguente demolizione della costruzione abusiva. La mancata realizzazione di
tale requisito fondamentale della validità del provvedimento concessorio, ha poi
legittimamente comportato l’adozione dell’adottato provvedimento decadenziale.
Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2000, n.
15546.
Uso gratuito per l’esercizio di un
servizio governativo di un bene demaniale - preclusione ingerenza
dell’amministrazione delle finanze. Il ministero delle finanze (in tema di
beni demaniali concessi, ex articolo 1 della legge sulla contabilità generale
dello Stato, in uso gratuito ad un soggetto che eserciti un servizio
governativo, dispone che l'amministrazione dei beni stessi spetta all'ente
concessionario) può esercitare i propri poteri di amministrazione ed autotutela
solo quando cessi l'uso gratuito che forma oggetto della concessione per una
delle cause che comportano il venir meno del provvedimento concessorio; la
concessione gratuita, finché perdura, preclude all'amministrazione delle finanze
di ingerirsi nell'uso del bene demaniale affidato a terzi.
C .Conti reg. Sicilia sez. contr., 12 luglio
2000, n. 13.
Rinnovo concessione - necessità di
adeguata e congrua motivazione espressa - illegittimità della trattativa privata
- eccezione. Necessita di una adeguata e congrua motivazione per il rinnovo
della concessione in uso di un terreno demaniale al precedente titolare sia in
ossequio al generale principio posto dalla l. n. 241 del 1990, sia in quanto la
trattativa privata è consentita solo in caso di acclarata inesistenza di altri
soggetti interessati all'uso del bene; pertanto è illegittimo il rinnovo di una
concessione al precedente titolare, giustificato dall'Amministrazione sulla base
dell'apodittica affermazione che il provvedimento avrebbe in sè idonea
motivazione.
Consiglio Stato sez. V, 4 agosto 2000, n.
4306.
Potere di autotutela - rifiuto di rinnovo
d'una licenza o d'una concessione - esigenze collettive di fruizione e di tutela
dei beni demaniali. Alla p.a. è riconosciuto un generale potere di
autotutela a favore di tutti i tipi di beni pubblici appartenenti al demanio al
patrimonio di sua spettanza, potere che ben si può esplicare anche mediante il
rifiuto di rinnovo d'una licenza o d'una concessione; quando tali atti
ampliativi della sfera giuridica dei privati non siano coerenti con le esigenze
collettive di fruizione e di tutela dei beni stessi.
Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999,
n. 79.
Convenzione su un bene demaniale -
qualifica di concessione-contratto. La convenzione, stipulata fra un comune
ed un privato, avente ad oggetto l'attribuzione al privato dell'utilizzazione di
un bene del demanio comunale (nella specie un acquedotto), nonché della
gestione del servizio pubblico per cui esso serve (nella specie la distribuzione
dell'acqua potabile), riguardando un bene demaniale, deve essere qualificata
come concessione-contratto, poiché l'attribuzione a privati, tanto della
utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato o
del comune, quanto della gestione di un servizio pubblico comunale obbligatorio,
quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa
presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile alla suddetta figura.
Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n. 79.
Consiglio di Stato, sezione V, 2
ottobre 2002, n. 5162 (parte II)
La concessione rilasciata dal
demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla
concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione delle parti difformi e
successiva demolizione della costruzione abusiva per decadenza del provvedimento
concessorio. Sono infondate le doglianze connesse con la
concessione rilasciata dal demanio fluviale in quanto questo si estrinseca in un
provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia,
provvedimento quest’ultimo avente finalità e garanzie del tutto specifiche e che
comunque, ai fini che qui interessano, costituisce l’unico provvedimetno
abilitativo alla realizzazione del manufatto sotto il prevalente profilo
urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la concessione edilizia e la
successiva variante per realizzare un capanno da pesca, non ha costruito nel
termine decadenziale previsto dalla disposizione di cui all’art.27 della Legge
R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed inoltre eseguiva la
palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento” anziché in “legno”,
come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure attinenti alla pretesa
ammissibilità della palificazione in cemento non può essere ritenuta rilevante
ai fini del pieno riscontro della legittimità della concessione edilizia che, in
relazione alla specifica regolamentazione tipologica della realizzazione in
questione - capanno da pesca - richiede ed impone la palificazione in legno. Di
conseguenza il Sindaco, con successive ordinanze ha dapprima disposto la
rimozione delle parti difformi, e successivamente, sull’accertato presupposto
della mancata realizzazione del necessario solaio, accertava la decadenza della
concessione ingiungendo la conseguente demolizione della costruzione abusiva. La
mancata realizzazione di tale requisito fondamentale della validità del
provvedimento concessorio, ha poi legittimamente comportato l’adozione
dell’adottato provvedimento decadenziale.
Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2000, n.
15006.
Definizione e differenza tra inalveamento
e inondazione - esclusione di competenza del Tribunale
regionale delle acque pubbliche. Il fenomeno
dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il
primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta
l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo
entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi
caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione
giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del
diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua
pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la
situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle
vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, comporta
l'esclusione della competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche,
imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti.
Cassazione civile sez. un., 18 dicembre 1998, n.
12701.
Definizione e concetto del demanio idrico
– pertinenze e demanialità – sdemanializzazione. Fanno parte del demanio
idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei
fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le
sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di
piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed
altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per
l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per
assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto
pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino
al momento in cui la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza
alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da
comportamenti omissivi della medesima.
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
17.
Mare e coste – Demanio marittimo –
Detenzione sine titulo di demanio pubblico – Provvedimento di rilascio – Avviso
di avvio del procedimento – Non è necessario – Cooperazione del privato
all’adozione dell’atto – Non è ravvisabile. Il provvedimento di rilascio
adottato dalla p.a., ai sensi dell’art. 823, comma 2, del codice civile, in caso
di detenzione sine titulo da parte di un privato di un’area del demanio
pubblico, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento al soggetto interessato ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto
1990, n. 241, atteso che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcuno spazio utile
per una eventuale cooperazione da parte del privato all’adozione dell’atto in
questione. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO – Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv.
Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato)
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
17.(parte II)
Mare e coste – Demanio marittimo – Costruzione di opere
edilizie abusive – Art. 54 cod. nav. – Ordine di demolizione – Motivazione – Non
è necessaria – Realizzazione senza autorizzazione di opere nella fascia di
rispetto del demanio marittimo – Art. 55 cod. nav. - Ordine di demolizione –
Motivazione – Non è necessaria. In caso di costruzione di opere edilizie
abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai
sensi dell’art. 54 codice della navigazione, indipendentemente dalla ragione per
cui quelle opere sono state eseguite, per cui il provvedimento di demolizione
non abbisogna di una specifica motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo
alle disposizioni in materia violate; ugualmente, l’ordine di demolizione di
opere realizzate senza la preventiva autorizzazione nella fascia di rispetto
confinante con il demanio marittimo non deve necessariamente contenere
un’esplicita motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito, in quanto
lo stesso legislatore ha già individuato agli artt. 54 e 55 cod. nav. tale
interesse, ritenendolo prevalente rispetto a quello dei confinanti col bene
demaniale (T.A.R. Marche, 7 luglio 2000, n. 1147). Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO
– Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture
(Avv. Stato)
T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17(parte
III)
Mare e coste – Fascia di rispetto di
30 metri dal demanio marittimo – Opere realizzate senza autorizzazione della
Capitaneria di Porto – Ordine di riduzione in pristino – Competenza –
Capitaneria di Porto – Art. 55 Cod. nav. – Atti di sanatoria assunti dal Comune
– Irrilevanza. L’art. 55 del codice della navigazione dispone testualmente
che anche per le opere realizzate senza autorizzazione entro la fascia di
rispetto di trenta metri dal demanio “l'autorità marittima provvede ai sensi
dell'articolo precedente”, cioè ingiunge al contravventore di rimettere le cose
in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata
esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’in-teressato (art. 54).
Sul punto non possono assumere alcun rilievo eventuali atti di sanatoria nel
frattempo assunti dal Comune in quanto si tratta di opere abusivamente
realizzate sul demanio marittimo e senza le necessarie autorizzazioni
dell’Autorità marittima. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO – Grotta del Saraceno
s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) T.A.R.
T.A.R ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n.
43
Mare e coste – Demanio – Opere
private amovibili, con finalità balneare – Art. 81 D.P.R. 616/1977 –
Inapplicabilità – Intesa Stato - Regione – E’ necessaria per le opere da
eseguirsi da amministrazioni statali o su demanio statale. L’art. 81 del DPR
n. 616/1977 (intesa Stato – Regione), non attiene alle ipotesi di opere
amovibili, con funzione balneare e di natura privata: per esse, infatti, è
sufficiente, oltre alle prescritte concessioni, il nulla osta “ambientale”,
divenuto di competenza regionale (DPR 616/1977, art. 59: demanio marittimo,
lacuale e fluviale da utilizzare per finalità turistiche e ricreative). L’art.
81 citato precisa che l’intesa Stato – Regione è necessaria per le opere da
eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale, ai soli fini dell'accertamento della conformità alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi. Pres. CATONI, Est. NAZZARO – Di
Bartolomeo e altro (Avv.ti Di Biase e Cipriani) c. Sindaco P.T. Comune di
Pescara (Avv. Di Marco), Ministero dei Trasporti e altro (Avv. Stato), Regione
Abruzzo (n.c.) e Soc. Villa Rosa (Avv. Angelone) -
T.A.R. Abruzzo, Pescara – 4 agosto 2003, n.
685
Mare e coste – Demanio marittimo –
Concessione - Determinazione del canone – utilità economica.
L’Amministrazione che fissa il canone per la concessione di un’area del demanio
marittimo deve illustrare i presupposti, le ragioni e gli elementi di
comparazione in base ai quali è giunta alla quantificazione della somma, tenendo
conto a norma dell’art. 16 del reg. esec. cod. nav. e dell’art. 2 della L. 21
dicembre 1961, n. 1501, dell’utilità economica che l’interessato trae dalla
concessione medesima. Pres. ed Est. ELIANTONIO – Molino Alimenti s.p.a. (Avv.
Cerceo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv.
Stato)
CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI –31 luglio 2003, n.
44
Mare e coste – Demanio marittimo –
ricorso contro le Linee guida per il rilascio di concessioni di beni del demanio
marittimo – competenza territoriale – T.A.R Lazio. Va riconosciuta la
competenza del T.A.R. Lazio per un ricorso avente ad oggetto la circolare n.
120, serie I del 24 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della
navigazione, contente “Linea guida” concernente le procedure amministrative per
il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, in applicazione
dell’art. 2 legge n. 1034 del 1971, determinandosi la competenza territoriale,
per attrazione, ogni qual volta con il provvedimento immediatamente lesivo, sia
pure impugnato (ancorché in via cautelativa, subordinata ed eventuale) un atto
dell’Autorità centrale dello stato, destinato ad avere efficacia sull’intero
territorio nazionale. – Pres.GIOVANNINI, Est. MILLEMAGGI COGLIANI – Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) – (Regolamento di competenza
nel giudizio pendente T.A.R. Toscana, Sez. III r.g.n 345/2003)
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003
sentenza n. 1601
Disposizioni normative sulla demanialità
marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della
navigazione - le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui
alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi
quali "pertinenze del demanio marittimo". Le opere di "canali di
comunicazione con il mare" e "specchi acquei portuali realizzati in base a
concessione", unitamente alle "relative sponde....." che si identificano in
pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di
comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene – non
possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio
marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che
nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del
demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav.
Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono
riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e
art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio
marittimo" ai sensi dell'art.29. Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha
sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni
demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito
portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza
privata, acquistano la demanialità ove rientrino nel "normotipo" (costituito dal
bene demaniale "porto"). Siffatta prospettazione non può essere condivisa, in
sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le
opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di
comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a
concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già
considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice
della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo.
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27
marzo 2003 sentenza n. 1601 (parte
II)
La nozione
di: porto, di demanialità e di demanio marittimo artificiale - la darsena
costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del
demanio marittimo naturale - i "canali di comunicazione con il mare" (e
"relative sponde...") - la demanialità connessa all’utilizzabilità ad uso
pubblico marittimo - Codice della Navigazione. La nozione di porto cui fa
riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere
naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere
di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di
mare i chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio,
all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare. In
questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non
è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La
demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo
artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua
per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale
specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare
chiuso. Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel
demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che,
"le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio
marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro
appartenenza allo Stato. Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del
demanio marittimo, secondo il vigente Codice della Navigazione, i "canali di
comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della
darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett.
c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso
pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove
questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico. Alla luce delle
considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del
D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario
ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto
della demanialità marittima.
CASSAZIONE PENALE sezione III del 7 marzo
2003
Demanio marittimo - opere di innovazioni
non autorizzate su un’area occupata con regolare concessione - reato di
abusivismo - arbitraria occupazione di demanio marittimo – natura permanente del
reato - non sussiste. Il reato di abusivismo per la realizzazione di opere
di innovazioni non autorizzate su demanio marittimo in un area occupata
legalmente, essendo l’autore munito di regolare concessione, e le stesse non
determinano alcun ampliamento dell’area occupata, non ha natura permanente, in
quanto la consumazione cessa con l’ultimazione delle opere senza integrare il
reato di arbitraria occupazione di demanio marittimo. Rosetti
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n.
2508.
Demanio marittimo - individuazione
dell’immobile da demolire - condanna penale - termine di novanta
giorni. Nessuna incertezza sussiste in ordine all'esatta
individuazione dell’immobile da demolire, tanto più che l’appellante ha subito
una condanna penale perché, in violazione degli artt.55 e 1161 del Codice di
Navigazione, ha “costruito un immobile a meno di 30 metri dal Demanio Marittimo
senza il prescritto nulla osta della competente autorità”. Inoltre, l’appellante
si è limitata a fare un'affermazione apodittica sulla distanza del
manufatto abusivo, che sarebbe situato oltre trenta metri dal demanio marittimo,
senza fornire un principio di prova (perizia giurata o altro) per avvalorare una
circostanza che, a fronte della menzionata pronuncia penale, abbisognava di
elementi certi e precisi per essere presa in considerazione. Anche l’ultima
censura è infondata, giacché la stessa appellante precisa che, ai sensi
dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione del ricorso senza che l’organo si sia pronunciato, il ricorso si
intende respinto a tutti gli effetti, con la conseguenza che l’interessato può
proporre ricorso giurisdizionale, per cui non è dato comprendere perché il
silenzio sarebbe contra legem.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8
maggio 2002 n. 17178
Opere edilizie abusive intraprese nelle zone di
rispetto del demanio marittimo - il momento di cessazione della permanenza del
reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione. E’ stata portata
all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il momento di cessazione della
permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione; secondo
alcune decisioni, infatti, tale momento coincide con la fine dell’esecuzione
delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza
l’autorizzazione del capo del compartimento; mentre secondo altre solo con la
rimozione delle opere stesse ovvero con il rilascio dell’autorizzazione. Dunque,
la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale questione si è divisa in due
indirizzi, uno favorevole alla prima tesi e l’altro alla seconda (per il primo
indirizzo cfr.; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Sciarrino,
RV 208053; Cass. pen., sez III, 31 maggio 1997, P.M. in proc. Lantieri; Cass.
pen., sez III 6 aprile 1998, P.M. in proc. Randazzo; per il secondo indirizzo
cfr.: Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1997, La Rosa; Cass. pen., Sez. III, 7
marzo 1998, P.M. in proc. Arcara, Rv 209915; Cass. pen., sez. III, 26 aprile
2000, Musso e altra; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, P.M. in proc.
Martorana; Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 2000, Morici e altra; Cass. pena.
Sez. III, 16 febbraio 2001, Arrostuto). Ebbene, tra i due indirizzi
giurisprudenziali su indicati, si ritiene che sia corretto il primo.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali
Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (parte II)
La natura del reato previsto dagli artt. 55 e
1161 del codice della navigazione - la permanenza cessa al termine
dell’esecuzione delle opere abusive. Il reato previsto dagli artt. 55 e 1161
del codice della navigazione ha natura permanente, ma che tale permanenza cessa
al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Analoga affermazione deve, poi,
essere fatta per il reato di cui agli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64 (costruzione in zona sismica senza il visto del genio civile), sul qual
peraltro si erano già pronunciate le Sezioni Unite, e per quello di cui agli
artt. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (costruzione in assenza
di concessione edilizia).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali
Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (parte III)
Distinzione tra l’abusiva occupazione del
demanio marittimo (art. 54), (anche mediante esecuzione di innovazioni non
autorizzate) e la esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto
dello stesso demanio (art. 55). L’art. 55 citato stabilisce testualmente che
l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo
o dal ciglio di terreni elevati dal mare è sottoposta all’autorizzazione del
capo del compartimento; e al comma 5 aggiunge che quando siano abusivamente
eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi del presente
articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente;
quest’ultimo, e cioè l’art. 54, a sua volta recita che qualora siano
abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni
non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di
rimettere la cose in pristino entro il termine a tale fine stabilito e, in caso
di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato;
infine, l’art. 1161, comma 1, prevede le sanzioni perla violazione delle norme
su riferite e statuisce perciò che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio
del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione
interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero
non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e 716, è punito con l’arresto
fino a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 1.000.0000, sempre che il fatto non
costituisca un più grave reato. Procedendo all’analisi delle norme su citate,
risalta con tutta evidenza che il legislatore ha dichiaratamente distinto,
anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva occupazione (anche mediante
esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (art. 54), e la
esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso
demanio (art. 55). La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i
due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche
all’ovvia ragione che nell’ipotesi dell’occupazione del demanio marittimo il
soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato;
mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato
per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà, dello stesso privato che
l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile
altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine occupazione,
nella nostra lingua designa una presa di possesso stabile o temporanea, di un
bene, mentre il termine esecuzione indica l’attuazione sul piano pratico o
materiale di un’opera. Dunque, è agevole rilevare che, secondo l’interpretazione
più coerente al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e all’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi), la occupazione di un
bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta
illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae
per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di esecuzione
di un’opera, l’azione vietata si perfezione ed esaurisce con la materiale
attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei
lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta
nell’ambito di questi due momenti.
T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2000, n.
171..
Unicità della concessione su beni
demaniali - aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo
regionale. E' da escludere che uno stesso bene del demanio
marittimo possa costituire oggetto di più provvedimenti concessori d'identica
natura e che l'autorità marittima possa, dunque, rilasciare una concessione su
un bene demaniale in relazione al quale sia vigente un precedente titolo
concessorio. In base all'art. 59 dP.R. 24 luglio 1977 n. 616 l'esercizio delle
funzioni amministrative preordinate alla gestione delle aree demaniali destinate
ad utilizzazione turistica e ricreativa, e dunque alla repressione delle abusive
utilizzazioni delle spiagge ex art. 54 c. nav., competeva alle Capitanerie di
porto, e non già alle regioni, sino alla adozione del D.P.C. 21 dicembre 1995,
che ha individuato le aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al
controllo regionale. Anche dopo l'adozione di detto decreto del Presidente del
Consiglio è tuttavia consentito alle regioni, in base alla l. 23 dicembre 1996
n. 647, di continuare ad avvalersi per tali compiti delle Capitanerie di porto.
(T.A.R. Marche 14 gennaio 2000, n. 115)
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 23
dicembre 1999, n. 695.
Demanio marittimo - procedimento di
delimitazione. Il procedimento amministrativo di delimitazione di
determinate zone di demanio marittimo non costituisce attività vincolante
nell'"an" e necessariamente da compiersi dall'Autorità portuale, ma attività di
ricognizione dello stato dei luoghi e della conseguente qualificazione
giuridica, del tutto eventuale e rimessa all'apprezzamento tecnico -
discrezionale del capo del compartimento marittimo, in relazione alla obiettiva
incertezza circa i confini dell'area demaniale.
Cassazione penale sez. III, 19 febbraio 1999, n.
713.
Demanio marittimo - esecuzione di nuove
opere entro la fascia di trenta metri dal demanio. La condotta del reato
previsto e punito dagli art. 55 e 1161 c.n. (esecuzione di nuove opere entro la
fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto
nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza
della prescritta autorizzazione della autorità marittima.
Consiglio Stato sez. VI,
2 marzo 1999, n. 242.
Demanio marittimo e previsioni nel
Prg. Lo strumento urbanistico comunale, nella specie il piano regolatore
generale di Lecce, legittimamente concerne l'assetto territoriale anche della
fascia costiera costituente il demanio marittimo, ai sensi dell'art. 55 c.
nav.
Cassazione civile sez. I, 21 aprile 1999, n.
3950.
Demanio marittimo - accertamento di
ridemanializzazione. In tema di demanio marittimo, allorquando
l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione
di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è
sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una
determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate
caratteristiche del bene stesso, ma è necessario che provi il fatto nuovo che
ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva
destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima
costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene
demaniale.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1999, n.
32.
Non sorge alcun diritto di prelazione,
nel procedimento di concessione, per chi occupa abusivamente un bene
demaniale. La protratta occupazione senza titolo di un terreno demaniale non
può rappresentare motivo valido per procedere ad un successivo procedimento di
concessione, senza il previo espletamento di una pubblica gara, per
regolarizzare la fattispecie, apparendo non conforme ai canoni di buona
amministrazione premiare un comportamento abusivo spesso finalizzato proprio ad
ottenere una successiva regolarizzazione a danno di altri potenziali interessati
(nella specie, tuttavia, la sezione del controllo ha ritenuto legittimo un
provvedimento di concessione, assentito a trattativa privata in favore di una
impresa che da tempo occupava di fatto un terreno demaniale, peraltro con il
tacito benestare dell'amministrazione e previo pagamento, a titolo di
indennizzo, di una comma sostanzialmente pari al canone previsto).
T.A.R. Marche 28 maggio 1999, n. 649.
Risoluzione automatica, in mancanza di
atto formale, alla scadenza della concessione di un bene demaniale - obbligo del
concessionario al rilsascio. La scadenza della concessione di un bene
demaniale comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in
mancanza di formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo
concessorio e insorgenza dell'obbligo del concessionario di rilasciare
l'immobile senza necessità di rituale disdetta o di formale provvedimento di
revoca.
Corte Conti sez. contr.,
21 luglio 1999, n. 57.
Obbligatorietà della pubblicazione della
domanda di concessione ex art. 18 DPR n. 328/1952. La pubblicazione nelle
forme di legge della domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione
demaniale marittima, imposta in particolari circostanze dall'art. 18 del
regolamento di attuazione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15
febbraio 1952 n. 328, non può essere validamente sostituita dal fatto che
l'amministrazione procedente abbia acquisito, sulla domanda stessa, il parere di
un organo consultivo (nella specie, la commissione locale per la pesca
marittima), atteso che la citata pubblicazione è intesa ad assolvere alla
funzione di avviso "ad opponendum" e nel contempo a stimolare la presentazione
di domande concorrenti.
Cassazione
civile sez. un., 15 luglio 1999, n. 391.
Bene non demaniale destinato ad un
pubblico interesse – requisiti. Affinché un bene non appartenente al
demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni
patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi
dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la
manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò
un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di
destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale
destinazione del bene al pubblico servizio. (Conseguentemente, nella specie, il
fatto che il terreno sia stato acquistato dal comune di Roma nel 1884 per
realizzare una "passeggiata pubblica" o parco e che sia stato iscritto
nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta ed
attuale destinazione al pubblico servizio, non è sufficiente per riconoscere al
bene il carattere della indisponibilità).
Cons.giust.amm. Sicilia
sez. giurisd., 14 giugno 1999, n. 280.
Immobile abusivo su demanio - demolizione
– non occorrono ulteriori valutazioni. Qualora sia stata svolta un'attività
edilizia abusiva su un terreno demaniale, si è in presenza di un fatto che
giustifica senza che occorrano altre valutazioni - l'ordine di demolizione
dell'immobile abusivo.
Consiglio Stato sez. V, 1
ottobre 1999, n. 1224.
Autotutela amministrativa – azione
giudiziaria. L'autotutela amministrativa dei beni demaniali o del patrimonio
indisponibile non s'esaurisce nei soli provvedimenti autoritativi di riduzione
in pristino - come quello previsto dall'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all.
F - ma comprende anche la facoltà di revoca o di modificazione, avente forza
coattiva, degli atti e delle situazioni divenute incompatibili con la
destinazione pubblica del bene. Il potere d'autotutela amministrativa dei beni
demaniali, esercitabile ai sensi dell'art. 823 c.c., anche per i beni del
patrimonio indisponibile, serve sia a proteggere il bene da turbativa sia ad
eliminare ogni situazione di contrasto verso il pubblico interesse che deve
ispirarne l'uso se destinato a pubblico servizio, fermo restando che tale
autotutela non è esclusa dall'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria,
essendo entrambi i rimedi previsti dalla legge senza alcun ordine di priorità e
senza preclusioni.
Consiglio Stato sez. VI, 1 settembre 1999, n.
1151.
Area demaniale marittima – opere non
autorizzate – legittimità dell’ordine di ripristino. L'esercizio del potere
del capo del compartimento marittimo di ordinare il ripristino dei luoghi
compresi in area demaniale marittima è legittimato dal solo fatto che siano
state eseguite innovazioni non autorizzate, prescindendosi dall'accertamento
della consistenza delle innovazioni stesse e della loro idoneità a pregiudicare
il bene demaniale e la sua utilizzabilità.
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 1998, n.
662.
Demolizione ex art.54 Cod. Nav.- non
abbisogna di motivazione. In caso di costruzione di opere edilizie abusive
sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi
dell'art. 54 c.n., indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono
state eseguite; il provvedimento di demolizione, che non abbisogna di
motivazione, è destinato al proprietario oppure a chi comunque utilizza le
opere pur costruite da terzi.
Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18
marzo 1998, n. 167 (Parte II)
Occupazione di demanio attraverso
strutture semiamovibili – abusiva. In tema di utilizzazione del demanio
marittimo, l'ordinamento non detta una particolare disciplina in ordine alle
strutture ed agli impianti che non è possibile realizzare su beni appartenenti
a tale categoria senza il consenso dell'amministrazione, sicché deve farsi in
ogni caso riferimento alla più generale disciplina civilistica ed
amministrativistica; pertanto, in applicazione di detta disciplina generale,
deve ritenersi abusiva l'occupazione di un tratto di arenile effettuata con un
rimorchio al quale siano state tolte le ruote, a nulla rilevando la circostanza
che, in caso di necessità, la struttura in questione possa diventare amovibile
mediante la reinstallazione delle ruote.
Cassazione
penale sez. III, 23 ottobre 1996, n. 604.
Art. 1164 c. nav. - reato omissivo
permanente – impossibilità di ottemperare. Il reato di cui all'art. 1164 c.
nav. (Inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive),
consistendo nell'inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o
di un provvedimento amministrativo, è reato omissivo permanente, la cui
permanenza cessa quando il contravventore non è più in grado di ottemperare
alla disposizione o al provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la
permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato
notificato all'imputato, poiché solo da questa data egli - perdendo anche la
disponibilità materiale del bene - era giuridicamente impossibilitato ad
ottemperare all'ingiunzione; che, invece, è infondato sostenere che la
permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nella
ingiunzione, oltre i quali l'esecuzione poteva avvenire d'ufficio a spese
dell'interessato, poiché la scadenza di questo termine ha solo l'effetto di
facultare l'ufficio all'esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le
eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità
(ora concorrente) di provvedere personalmente, possibilità che invece resta
esclusa dopo l'esecuzione di un sequestro sull'opera da demolire).