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Giurisprudenza

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GIURISPRUDENZA

 Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476 - Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi

Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476 - Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la potestà normativa regionale

 Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1247- Demanio libero - l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette - di cause ostative al rilascio della concessione.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162 - La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia

Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15546.- Uso gratuito per l’esercizio di un servizio governativo di un bene demaniale

C .Conti reg. Sicilia sez. contr., 12 luglio 2000, n. 13.- Rinnovo concessione

Consiglio Stato sez. V, 4 agosto 2000, n. 4306.- Potere di autotutela

Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n. 79.- Convenzione su un bene demaniale - qualifica di concessione-contratto.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162 - La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia

Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2000, n. 15006.- Definizione e differenza tra inalveamento e inondazione

 

 Cassazione civile sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12701. - Definizione e concetto del demanio idrico – pertinenze e demanialità – sdemanializzazione.

 T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17.- Mare e coste – Demanio marittimo

T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17.(parte II)- Mare e coste – Demanio marittimo – Costruzione di opere edilizie abusive

T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17(parte III) - Mare e coste – Fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo

T.A.R ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 43- Mare e coste – Demanio – Opere private amovibili, con finalità balneare

T.A.R. Abruzzo, Pescara – 4 agosto 2003, n. 685- Mare e coste – Demanio marittimo

CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI –31 luglio 2003, n. 4438- Mare e coste – Demanio marittimo

Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601- Disposizioni normative sulla demanialità marittima

 Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601 (parte II) - La nozione di: porto, di demanialità e di demanio marittimo artificiale

CASSAZIONE PENALE sezione III del 7 marzo 2003- Demanio marittimo - opere di innovazioni non autorizzate

Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2508.- Demanio marittimo - individuazione dell’immobile da demolire

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178- Opere edilizie abusive intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo

 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178-(parte II)- La natura del reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178- (parte III)- Distinzione tra l’abusiva occupazione del demanio marittimo (art. 54), (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) e la esecuzione non autorizzata di operare

T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2000, n. 171..- Unicità della concessione su beni demaniali

 

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 23 dicembre 1999, n. 695. - Demanio marittimo - procedimento di delimitazione.

 

Cassazione penale sez. III, 19 febbraio 1999, n. 713. - Demanio marittimo - esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio.

Consiglio Stato sez. VI, 2 marzo 1999, n. 242.- Demanio marittimo e previsioni nel Prg.

 

Cassazione civile sez. I, 21 aprile 1999, n. 3950. - Demanio marittimo - accertamento di ridemanializzazione

Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1999, n. 32. - Non sorge alcun diritto di prelazione, nel procedimento di concessione, per chi occupa abusivamente un bene demaniale.

  T.A.R. Marche 28 maggio 1999, n. 649. - Risoluzione automatica, in mancanza di atto formale

Corte Conti sez. contr., 21 luglio 1999, n. 57.- Obbligatorietà della pubblicazione della domanda di concessione ex art. 18 DPR n. 328/1952.

Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1999, n. 391. - Bene non demaniale destinato ad un pubblico interesse – requisiti

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 14 giugno 1999, n. 280. - Immobile abusivo su demanio - demolizione – non occorrono ulteriori valutazioni.

Consiglio Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224. - Autotutela amministrativa – azione giudiziaria.

Consiglio Stato sez. VI, 1 settembre 1999, n. 1151. - Area demaniale marittima – opere non autorizzate – legittimità dell’ordine di ripristino.

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662.- Demolizione ex art.54 Cod. Nav.- non abbisogna di motivazione

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 marzo 1998, n. 167. (parte II) - Occupazione di demanio attraverso strutture semiamovibili – abusiva.

 Cassazione penale sez. III, 23 ottobre 1996, n. 604. - Art. 1164 c. nav. - reato omissivo permanente – impossibilità di ottemperare.

 

 

 

 

Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476

Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - legge 319/76 - la disciplina degli scarichi - la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili - la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) - articolo 6 del D.p.r. 915/82. Secondo la Corte Costituzionale Sentenza n. 168/93 «gli articoli 2 e 4 della suddetta legge 319/76 prevedono le competenze dello Stato e delle Regioni in materia. In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l’attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali. Inoltre, successivamente alla citata legge 319/76, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (articolo 6 del D.p.r. 915/82)». Sulla base di tale complesso normativo fondante il potere dell’autonomia regionale, la Regione Lazio, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti affidatile con le suddette norme, avrebbe legittimamente «emanato la legge impugnata e provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili preesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge 319/76, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo l’obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa. La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito».

 

Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476 (parte II)


Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la potestà normativa regionale - la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale - illecito amministrativo regionale e sanzione comminata dalla legislazione nazionale. Non v’è posto per un restringimento del significato del precetto contenuto nell’articolo 43 dalla legge regionale pugliese del 1983, sicché esso si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne è posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il decreto legge 79, citato), con riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle di “effettuazione” degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di “mantenimento” di scarichi non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento amministrativo. In particolare, l’“effettuazione” di scarichi di tal fatta comporta l’applicabilità della sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano sprovvisti dell’autorizzazione regionale. In tal modo, la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar luogo ad un illecito amministrativo caratterizzato dalla previsione di una condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l’articolo 21, ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal decreto legge 79/1995, più volte citato).

 

 Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1247

Demanio libero - l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette - di cause ostative al rilascio della concessione. Una volta accertata l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette di cui all’art. 5 della legge regionale della Campania n. 33 del 1993, irrilevanti appaiono le ulteriori considerazioni concernenti il fatto che, contrariamente a quanto deduce il Comune, la presenza dello stabilimento “L’Oasi” interromperebbe la continuità del demanio libero. La determinazione discrezionale dell’Amministrazione di non procedere alla formulazione di proposte alla Regione, di non procedere a richieste di mutamento di destinazione d’uso del demanio di uso civico per la presenza di cause ostative al rilascio della concessione rimane, infatti, affidato all’esistenza di ragioni immuni da vizi di legittimità, consistente nell’inclusione della zona in questione fra le aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 33 del 1993. Si osserva, comunque, che il rilievo dell’appellante non può trovare accoglimento, dal momento che la locuzione utilizzata nel provvedimento impugnato ubbidisce esclusivamente all’esigenza di evidenziare come l’assentimento dell’eventuale concessione verrebbe ad incidere sul demanio libero.

 

 Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162

 La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione delle parti difformi e successiva demolizione della costruzione abusiva per decadenza del provvedimento concessorio. Sono infondate le doglianze connesse con la concessione rilasciata dal demanio fluviale in quanto questo si estrinseca in un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia, provvedimento quest’ultimo avente finalità e garanzie del tutto specifiche e che comunque, ai fini che qui interessano, costituisce l’unico provvedimetno abilitativo alla realizzazione del manufatto sotto il prevalente profilo urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la concessione edilizia e la successiva variante per realizzare un capanno da pesca, non ha costruito nel termine decadenziale previsto dalla disposizione di cui all’art.27 della Legge R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed inoltre eseguiva la palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento” anziché in “legno”, come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure attinenti alla pretesa ammissibilità della palificazione in cemento non può essere ritenuta rilevante ai fini del pieno riscontro della legittimità della concessione edilizia che, in relazione alla specifica regolamentazione tipologica della realizzazione in questione - capanno da pesca - richiede ed impone la palificazione in legno. Di conseguenza il Sindaco, con successive ordinanze ha dapprima disposto la rimozione delle parti difformi, e successivamente, sull’accertato presupposto della mancata realizzazione del necessario solaio, accertava la decadenza della concessione ingiungendo la conseguente demolizione della costruzione abusiva. La mancata realizzazione di tale requisito fondamentale della validità del provvedimento concessorio, ha poi legittimamente comportato l’adozione dell’adottato provvedimento decadenziale.

 

Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15546.

Uso gratuito per l’esercizio di un servizio governativo di un bene demaniale - preclusione ingerenza dell’amministrazione delle finanze. Il ministero delle finanze (in tema di beni demaniali concessi, ex articolo 1 della legge sulla contabilità generale dello Stato, in uso gratuito ad un soggetto che eserciti un servizio governativo, dispone che l'amministrazione dei beni stessi spetta all'ente concessionario) può esercitare i propri poteri di amministrazione ed autotutela solo quando cessi l'uso gratuito che forma oggetto della concessione per una delle cause che comportano il venir meno del provvedimento concessorio; la concessione gratuita, finché perdura, preclude all'amministrazione delle finanze di ingerirsi nell'uso del bene demaniale affidato a terzi.

 

C .Conti reg. Sicilia sez. contr., 12 luglio 2000, n. 13.

Rinnovo concessione - necessità di adeguata e congrua motivazione espressa - illegittimità della trattativa privata - eccezione. Necessita di una adeguata e congrua motivazione per il rinnovo della concessione in uso di un terreno demaniale al precedente titolare sia in ossequio al generale principio posto dalla l. n. 241 del 1990, sia in quanto la trattativa privata è consentita solo in caso di acclarata inesistenza di altri soggetti interessati all'uso del bene; pertanto è illegittimo il rinnovo di una concessione al precedente titolare, giustificato dall'Amministrazione sulla base dell'apodittica affermazione che il provvedimento avrebbe in sè idonea motivazione.

 

Consiglio Stato sez. V, 4 agosto 2000, n. 4306.

Potere di autotutela - rifiuto di rinnovo d'una licenza o d'una concessione - esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni demaniali. Alla p.a. è riconosciuto un generale potere di autotutela a favore di tutti i tipi di beni pubblici appartenenti al demanio al patrimonio di sua spettanza, potere che ben si può esplicare anche mediante il rifiuto di rinnovo d'una licenza o d'una concessione; quando tali atti ampliativi della sfera giuridica dei privati non siano coerenti con le esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni stessi.

 

Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n. 79.

Convenzione su un bene demaniale - qualifica di concessione-contratto. La convenzione, stipulata fra un comune ed un privato, avente ad oggetto l'attribuzione al privato dell'utilizzazione di un bene del demanio comunale (nella specie un acquedotto), nonché  della gestione del servizio pubblico per cui esso serve (nella specie la distribuzione dell'acqua potabile), riguardando un bene demaniale, deve essere qualificata come concessione-contratto, poiché  l'attribuzione a privati, tanto della utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato o del comune, quanto della gestione di un servizio pubblico comunale obbligatorio, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché  essa presenti elementi privatistici, è  sempre riconducibile alla suddetta figura. Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n. 79.  

 

Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162 (parte II)

La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione delle parti difformi e successiva demolizione della costruzione abusiva per decadenza del provvedimento concessorio. Sono infondate le doglianze connesse con la concessione rilasciata dal demanio fluviale in quanto questo si estrinseca in un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia, provvedimento quest’ultimo avente finalità e garanzie del tutto specifiche e che comunque, ai fini che qui interessano, costituisce l’unico provvedimetno abilitativo alla realizzazione del manufatto sotto il prevalente profilo urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la concessione edilizia e la successiva variante per realizzare un capanno da pesca, non ha costruito nel termine decadenziale previsto dalla disposizione di cui all’art.27 della Legge R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed inoltre eseguiva la palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento” anziché in “legno”, come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure attinenti alla pretesa ammissibilità della palificazione in cemento non può essere ritenuta rilevante ai fini del pieno riscontro della legittimità della concessione edilizia che, in relazione alla specifica regolamentazione tipologica della realizzazione in questione - capanno da pesca - richiede ed impone la palificazione in legno. Di conseguenza il Sindaco, con successive ordinanze ha dapprima disposto la rimozione delle parti difformi, e successivamente, sull’accertato presupposto della mancata realizzazione del necessario solaio, accertava la decadenza della concessione ingiungendo la conseguente demolizione della costruzione abusiva. La mancata realizzazione di tale requisito fondamentale della validità del provvedimento concessorio, ha poi legittimamente comportato l’adozione dell’adottato provvedimento decadenziale.

 

Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2000, n. 15006.

Definizione e differenza tra inalveamento e inondazione - esclusione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, comporta l'esclusione della competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti.

  

Cassazione civile sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12701.

Definizione e concetto del demanio idrico – pertinenze e demanialità – sdemanializzazione. Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.

  

T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17.

Mare e coste – Demanio marittimo – Detenzione sine titulo di demanio pubblico – Provvedimento di rilascio – Avviso di avvio del procedimento – Non è necessario – Cooperazione del privato all’adozione dell’atto – Non è ravvisabile. Il provvedimento di rilascio adottato dalla p.a., ai sensi dell’art. 823, comma 2, del codice civile, in caso di detenzione sine titulo da parte di un privato di un’area del demanio pubblico, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcuno spazio utile per una eventuale cooperazione da parte del privato all’adozione dell’atto in questione. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO – Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato)

 

T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17.(parte II)

Mare e coste – Demanio marittimo – Costruzione di opere edilizie abusive – Art. 54 cod. nav. – Ordine di demolizione – Motivazione – Non è necessaria – Realizzazione senza autorizzazione di opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo – Art. 55 cod. nav. - Ordine di demolizione – Motivazione – Non è necessaria. In caso di costruzione di opere edilizie abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 54 codice della navigazione, indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono state eseguite, per cui il provvedimento di demolizione non abbisogna di una specifica motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo alle disposizioni in materia violate; ugualmente, l’ordine di demolizione di opere realizzate senza la preventiva autorizzazione nella fascia di rispetto confinante con il demanio marittimo non deve necessariamente contenere un’esplicita motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito, in quanto lo stesso legislatore ha già individuato agli artt. 54 e 55 cod. nav. tale interesse, ritenendolo prevalente rispetto a quello dei confinanti col bene demaniale (T.A.R. Marche, 7 luglio 2000, n. 1147). Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO – Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato)


T.A.R. ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 17(parte III)


Mare e coste – Fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo – Opere realizzate senza autorizzazione della Capitaneria di Porto – Ordine di riduzione in pristino – Competenza – Capitaneria di Porto – Art. 55 Cod. nav. – Atti di sanatoria assunti dal Comune – Irrilevanza.
L’art. 55 del codice della navigazione dispone testualmente che anche per le opere realizzate senza autorizzazione entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio “l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente”, cioè ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’in-teressato (art. 54). Sul punto non possono assumere alcun rilievo eventuali atti di sanatoria nel frattempo assunti dal Comune in quanto si tratta di opere abusivamente realizzate sul demanio marittimo e senza le necessarie autorizzazioni dell’Autorità marittima. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO – Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) T.A.R.

 

T.A.R ABRUZZO, Pescara – 15 gennaio 2004, n. 43


Mare e coste – Demanio – Opere private amovibili, con finalità balneare – Art. 81 D.P.R. 616/1977 – Inapplicabilità – Intesa Stato - Regione – E’ necessaria per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o su demanio statale. L’art. 81 del DPR n. 616/1977 (intesa Stato – Regione), non attiene alle ipotesi di opere amovibili, con funzione balneare e di natura privata: per esse, infatti, è sufficiente, oltre alle prescritte concessioni, il nulla osta “ambientale”, divenuto di competenza regionale (DPR 616/1977, art. 59: demanio marittimo, lacuale e fluviale da utilizzare per finalità turistiche e ricreative). L’art. 81 citato precisa che l’intesa Stato – Regione è necessaria per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, ai soli fini dell'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi. Pres. CATONI, Est. NAZZARO – Di Bartolomeo e altro (Avv.ti Di Biase e Cipriani) c. Sindaco P.T. Comune di Pescara (Avv. Di Marco), Ministero dei Trasporti e altro (Avv. Stato), Regione Abruzzo (n.c.) e Soc. Villa Rosa (Avv. Angelone) -

 

T.A.R. Abruzzo, Pescara – 4 agosto 2003, n. 685

Mare e coste – Demanio marittimo – Concessione - Determinazione del canone – utilità economica. L’Amministrazione che fissa il canone per la concessione di un’area del demanio marittimo deve illustrare i presupposti, le ragioni e gli elementi di comparazione in base ai quali è giunta alla quantificazione della somma, tenendo conto a norma dell’art. 16 del reg. esec. cod. nav. e dell’art. 2 della L. 21 dicembre 1961, n. 1501, dell’utilità economica che l’interessato trae dalla concessione medesima. Pres. ed Est. ELIANTONIO – Molino Alimenti s.p.a. (Avv. Cerceo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato)

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI –31 luglio 2003, n. 44

 

Mare e coste – Demanio marittimo – ricorso contro le Linee guida per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo – competenza territoriale – T.A.R Lazio. Va riconosciuta la competenza del T.A.R. Lazio per un ricorso avente ad oggetto la circolare n. 120, serie I del 24 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione, contente “Linea guida” concernente le procedure amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, in applicazione dell’art. 2 legge n. 1034 del 1971, determinandosi la competenza territoriale, per attrazione, ogni qual volta con il provvedimento immediatamente lesivo, sia pure impugnato (ancorché in via cautelativa, subordinata ed eventuale) un atto dell’Autorità centrale dello stato, destinato ad avere efficacia sull’intero territorio nazionale. – Pres.GIOVANNINI, Est. MILLEMAGGI COGLIANI – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) – (Regolamento di competenza nel giudizio pendente T.A.R. Toscana, Sez. III r.g.n 345/2003)

 

Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601

Disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della navigazione - le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo". Le opere di "canali di comunicazione con il mare" e "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene – non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav. Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo" ai sensi dell'art.29. Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza privata, acquistano la demanialità ove rientrino nel "normotipo" (costituito dal bene demaniale "porto"). Siffatta prospettazione non può essere condivisa, in sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo.

 

Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601 (parte II)

La nozione di: porto, di demanialità e di demanio marittimo artificiale - la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale - i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") - la demanialità connessa all’utilizzabilità ad uso pubblico marittimo - Codice della Navigazione. La nozione di porto cui fa riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di mare i chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio, all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare. In questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare chiuso. Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che, "le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro appartenenza allo Stato. Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del demanio marittimo, secondo il vigente Codice della Navigazione, i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett. c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico. Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto della demanialità marittima.

 

CASSAZIONE PENALE sezione III del 7 marzo 2003

Demanio marittimo - opere di innovazioni non autorizzate su un’area occupata con regolare concessione - reato di abusivismo - arbitraria occupazione di demanio marittimo – natura permanente del reato - non sussiste. Il reato di abusivismo per la realizzazione di opere di innovazioni non autorizzate su demanio marittimo in un area occupata legalmente, essendo l’autore munito di regolare concessione, e le stesse non determinano alcun ampliamento dell’area occupata, non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con l’ultimazione delle opere senza integrare il reato di arbitraria occupazione di demanio marittimo. Rosetti

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2508.

Demanio marittimo - individuazione dell’immobile da demolire - condanna penale - termine di novanta giorni. Nessuna incertezza sussiste in ordine all'esatta individuazione dell’immobile da demolire, tanto più che l’appellante ha subito una condanna penale perché, in violazione degli artt.55 e 1161 del Codice di Navigazione, ha “costruito un immobile a meno di 30 metri dal Demanio Marittimo senza il prescritto nulla osta della competente autorità”. Inoltre, l’appellante si è limitata a fare un'affermazione apodittica sulla distanza del manufatto abusivo, che sarebbe situato oltre trenta metri dal demanio marittimo, senza fornire un principio di prova (perizia giurata o altro) per avvalorare una circostanza che, a fronte della menzionata pronuncia penale, abbisognava di elementi certi e precisi per essere presa in considerazione. Anche l’ultima censura è infondata, giacché la stessa appellante precisa che, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’organo si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, con la conseguenza che l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale, per cui non è dato comprendere perché il silenzio sarebbe contra legem.

 

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178

Opere edilizie abusive intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo - il momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione. E’ stata portata all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione; secondo alcune decisioni, infatti, tale momento coincide con la fine dell’esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l’autorizzazione del capo del compartimento; mentre secondo altre solo con la rimozione delle opere stesse ovvero con il rilascio dell’autorizzazione. Dunque, la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale questione si è divisa in due indirizzi, uno favorevole alla prima tesi e l’altro alla seconda (per il primo indirizzo cfr.; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Sciarrino, RV 208053; Cass. pen., sez III, 31 maggio 1997, P.M. in proc. Lantieri; Cass. pen., sez III 6 aprile 1998, P.M. in proc. Randazzo; per il secondo indirizzo cfr.: Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1997, La Rosa; Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 1998, P.M. in proc. Arcara, Rv 209915; Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2000, Musso e altra; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, P.M. in proc. Martorana; Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 2000, Morici e altra; Cass. pena. Sez. III, 16 febbraio 2001, Arrostuto). Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati, si ritiene che sia corretto il primo.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (parte II)

La natura del reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione - la permanenza cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione ha natura permanente, ma che tale permanenza cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Analoga affermazione deve, poi, essere fatta per il reato di cui agli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (costruzione in zona sismica senza il visto del genio civile), sul qual peraltro si erano già pronunciate le Sezioni Unite, e per quello di cui agli artt. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (costruzione in assenza di concessione edilizia).

 

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (parte III)

Distinzione tra l’abusiva occupazione del demanio marittimo (art. 54), (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) e la esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio (art. 55). L’art. 55 citato stabilisce testualmente che l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati dal mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento; e al comma 5 aggiunge che quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente; quest’ultimo, e cioè l’art. 54, a sua volta recita che qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere la cose in pristino entro il termine a tale fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato; infine, l’art. 1161, comma 1, prevede le sanzioni perla violazione delle norme su riferite e statuisce perciò che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e 716, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 1.000.0000, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Procedendo all’analisi delle norme su citate, risalta con tutta evidenza che il legislatore ha dichiaratamente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva occupazione (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (art. 54), e la esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio (art. 55). La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all’ovvia ragione che nell’ipotesi dell’occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà, dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine occupazione, nella nostra lingua designa una presa di possesso stabile o temporanea, di un bene, mentre il termine esecuzione indica l’attuazione sul piano pratico o materiale di un’opera. Dunque, è agevole rilevare che, secondo l’interpretazione più coerente al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e all’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi), la occupazione di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di esecuzione di un’opera, l’azione vietata si perfezione ed esaurisce con la materiale attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti.

 

T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2000, n. 171..

Unicità della concessione su beni demaniali - aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo regionale. E' da escludere che uno stesso bene del demanio marittimo possa costituire oggetto di più provvedimenti concessori d'identica natura e che l'autorità marittima possa, dunque, rilasciare una concessione su un bene demaniale in relazione al quale sia vigente un precedente titolo concessorio. In base all'art. 59 dP.R. 24 luglio 1977 n. 616 l'esercizio delle funzioni amministrative preordinate alla gestione delle aree demaniali destinate ad utilizzazione turistica e ricreativa, e dunque alla repressione delle abusive utilizzazioni delle spiagge ex art. 54 c. nav., competeva alle Capitanerie di porto, e non già alle regioni, sino alla adozione del D.P.C. 21 dicembre 1995, che ha individuato le aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo regionale. Anche dopo l'adozione di detto decreto del Presidente del Consiglio è tuttavia consentito alle regioni, in base alla l. 23 dicembre 1996 n. 647, di continuare ad avvalersi per tali compiti delle Capitanerie di porto. (T.A.R. Marche 14 gennaio 2000, n. 115)

 

 

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 23 dicembre 1999, n. 695.

Demanio marittimo - procedimento di delimitazione. Il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone di demanio marittimo non costituisce attività vincolante nell'"an" e necessariamente da compiersi dall'Autorità portuale, ma attività di ricognizione dello stato dei luoghi e della conseguente qualificazione giuridica, del tutto eventuale e rimessa all'apprezzamento tecnico - discrezionale del capo del compartimento marittimo, in relazione alla obiettiva incertezza circa i confini dell'area demaniale.

 

Cassazione penale sez. III, 19 febbraio 1999, n. 713.   

Demanio marittimo - esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio. La condotta del reato previsto e punito dagli art. 55 e 1161 c.n. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima.

 

  Consiglio Stato sez. VI, 2 marzo 1999, n. 242.

Demanio marittimo e previsioni nel Prg. Lo strumento urbanistico comunale, nella specie il piano regolatore generale di Lecce, legittimamente concerne l'assetto territoriale anche della fascia costiera costituente il demanio marittimo, ai sensi dell'art. 55 c. nav.

 

  Cassazione civile sez. I, 21 aprile 1999, n. 3950.

Demanio marittimo - accertamento di ridemanializzazione. In tema di demanio marittimo, allorquando l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è  sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma è  necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale.

 

  Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1999, n. 32.

Non sorge alcun diritto di prelazione, nel procedimento di concessione, per chi occupa abusivamente un bene demaniale. La protratta occupazione senza titolo di un terreno demaniale non può rappresentare motivo valido per procedere ad un successivo procedimento di concessione, senza il previo espletamento di una pubblica gara, per regolarizzare la fattispecie, apparendo non conforme ai canoni di buona amministrazione premiare un comportamento abusivo spesso finalizzato proprio ad ottenere una successiva regolarizzazione a danno di altri potenziali interessati (nella specie, tuttavia, la sezione del controllo ha ritenuto legittimo un provvedimento di concessione, assentito a trattativa privata in favore di una impresa che da tempo occupava di fatto un terreno demaniale, peraltro con il tacito benestare dell'amministrazione e previo pagamento, a titolo di indennizzo, di una comma sostanzialmente pari al canone previsto).

 

 

  T.A.R. Marche 28 maggio 1999, n. 649.

Risoluzione automatica, in mancanza di atto formale, alla scadenza della concessione di un bene demaniale - obbligo del concessionario al rilsascio.  La scadenza della concessione di un bene demaniale comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio e insorgenza dell'obbligo del concessionario di rilasciare l'immobile senza necessità di rituale disdetta o di formale provvedimento di revoca.

 

  Corte Conti sez. contr., 21 luglio 1999, n. 57.

Obbligatorietà della pubblicazione della domanda di concessione ex art. 18 DPR n. 328/1952. La pubblicazione nelle forme di legge della domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima, imposta in particolari circostanze dall'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, non può essere validamente sostituita dal fatto che l'amministrazione procedente abbia acquisito, sulla domanda stessa, il parere di un organo consultivo (nella specie, la commissione locale per la pesca marittima), atteso che la citata pubblicazione è  intesa ad assolvere alla funzione di avviso "ad opponendum" e nel contempo a stimolare la presentazione di domande concorrenti.

 

 Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1999, n. 391.

Bene non demaniale destinato ad un pubblico interesse – requisiti. Affinché  un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché  "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Conseguentemente, nella specie, il fatto che il terreno sia stato acquistato dal comune di Roma nel 1884 per realizzare una "passeggiata pubblica" o parco e che sia stato iscritto nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta ed attuale destinazione al pubblico servizio, non è  sufficiente per riconoscere al bene il carattere della indisponibilità).

 

  Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 14 giugno 1999, n. 280.

Immobile abusivo su demanio - demolizione – non occorrono ulteriori valutazioni. Qualora sia stata svolta un'attività edilizia abusiva su un terreno demaniale, si è  in presenza di un fatto che giustifica senza che occorrano altre valutazioni - l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo.

 

  Consiglio Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224.

Autotutela amministrativa – azione giudiziaria. L'autotutela amministrativa dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile non s'esaurisce nei soli provvedimenti autoritativi di riduzione in pristino - come quello previsto dall'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - ma comprende anche la facoltà di revoca o di modificazione, avente forza coattiva, degli atti e delle situazioni divenute incompatibili con la destinazione pubblica del bene. Il potere d'autotutela amministrativa dei beni demaniali, esercitabile ai sensi dell'art. 823 c.c., anche per i beni del patrimonio indisponibile, serve sia a proteggere il bene da turbativa sia ad eliminare ogni situazione di contrasto verso il pubblico interesse che deve ispirarne l'uso se destinato a pubblico servizio, fermo restando che tale autotutela non è  esclusa dall'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria, essendo entrambi i rimedi previsti dalla legge senza alcun ordine di priorità e senza preclusioni.

 

  Consiglio Stato sez. VI, 1 settembre 1999, n. 1151.

Area demaniale marittima – opere non autorizzate – legittimità dell’ordine di ripristino. L'esercizio del potere del capo del compartimento marittimo di ordinare il ripristino dei luoghi compresi in area demaniale marittima è  legittimato dal solo fatto che siano state eseguite innovazioni non autorizzate, prescindendosi dall'accertamento della consistenza delle innovazioni stesse e della loro idoneità a pregiudicare il bene demaniale e la sua utilizzabilità.

 

  Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662.

Demolizione ex art.54 Cod. Nav.- non abbisogna di motivazione. In caso di costruzione di opere edilizie abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 54 c.n., indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono state eseguite; il provvedimento di demolizione, che non abbisogna di motivazione, è  destinato al proprietario oppure a chi comunque utilizza le opere pur costruite da terzi.

 

 

 

Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 18 marzo 1998, n. 167 (Parte II)    

Occupazione di demanio attraverso strutture semiamovibili – abusiva. In tema di utilizzazione del demanio marittimo, l'ordinamento non detta una particolare disciplina in ordine alle strutture ed agli impianti che non è  possibile realizzare su beni appartenenti a tale categoria senza il consenso dell'amministrazione, sicché  deve farsi in ogni caso riferimento alla più generale disciplina civilistica ed amministrativistica; pertanto, in applicazione di detta disciplina generale, deve ritenersi abusiva l'occupazione di un tratto di arenile effettuata con un rimorchio al quale siano state tolte le ruote, a nulla rilevando la circostanza che, in caso di necessità, la struttura in questione possa diventare amovibile mediante la reinstallazione delle ruote.

 

 Cassazione penale sez. III, 23 ottobre 1996, n. 604.

Art. 1164 c. nav. - reato omissivo permanente – impossibilità di ottemperare. Il reato di cui all'art. 1164 c. nav. (Inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive), consistendo nell'inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o di un provvedimento amministrativo, è  reato omissivo permanente, la cui permanenza cessa quando il contravventore non è  più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato notificato all'imputato, poiché  solo da questa data egli - perdendo anche la disponibilità materiale del bene - era giuridicamente impossibilitato ad ottemperare all'ingiunzione; che, invece, è  infondato sostenere che la permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nella ingiunzione, oltre i quali l'esecuzione poteva avvenire d'ufficio a spese dell'interessato, poiché  la scadenza di questo termine ha solo l'effetto di facultare l'ufficio all'esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità (ora concorrente) di provvedere personalmente, possibilità che invece resta esclusa dopo l'esecuzione di un sequestro sull'opera da demolire).

   

 

 



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