Giuda Procedura Amministrativa
GUIDA FACILE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO
DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
1) La fase introduttiva e di
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Sulla base del combinato disposto dell'art. 5 reg. nav. mar. e dell'art. 3
del d.P.R. 509/1997, "chi intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare
territoriale o pertinenze demaniali marittime, apportarvi innovazioni o recare
limitazioni degli usi cui esse sono destinate, deve formulare apposita domanda
indirizzata:
-
per utilizzazioni turistico-ricreative
e per la realizzazione di punti di ormeggio, alla regione territorialmente
competente e in regime di subdelega, ai comuni costieri;
-
per le altre tipologie di utilizzazione diverse
dall'approvvigionamento di fonti energetiche, in mancanza delle leggi regionali
di riparto delle competenze, ai comuni costieri, o nell'eventualità di
"avvalimento" (finanziaria 2001), secondo modalità al momento non ancora
definite;
-
per la realizzazione di porti ed approdi
turistici, al capo del compartimento, con comunicazione al comune;
- per l'approvvigionamento di fonti energetiche, al capo del compartimento
territorialmente competente.
L'art. 6 reg. nav. mar. determina il contenuto della domanda, nella quale
deve essere specificato:
- l'uso che il richiedente intende fare del bene;
- evidenziata la motivazione per una eventuale durata del titolo concessorio
diversa dai sei anni.
Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa zona demaniale
è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e proponga questa per un uso che risponda ad un
più rilevante interesse pubblico.
In caso di concessioni aventi particolare importanza, per l'entità e lo scopo
(art. 18 reg. nav. mar.), si deve procedere alla pubblicazione della domanda
mediante affissione all'albo del comune ove è sito il bene demaniale
richiesto.
Il provvedimento di pubblicazione, oltre ad indicare il soggetto,
l'oggetto ed i contenuti della domanda deve contenere l'avvertenza che
chiunque può presentare,...entro il termine all'uopo fissato, contro 1a domanda
stessa, osservazioni e reclami, ovvero, entro il medesimo termine, possono
essere presentate domande concorrenti.
Non si può, comunque, procedere alla stipulazione dell'atto di
concessione se non dopo venti giorni dalla data di affissione della domanda
nelle forme sopramenzionate.
Inoltre, l'art. 37 del cod. nav., così come novellato dalla legge 494/1993,
dà rilievo all'esigenza della tutela dell'ambiente costiero, per cui, nel caso
di nuove concessioni turistico-ricreative, si deve assegnare preferenza, alle
richieste "che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili"( i
criteri di prelazione naturalmente vanno resi noti ai terzi). In caso di
mancanza di ragioni di preferenza, il rilascio della concessione avviene a
seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore. Infine, lo
stesso articolo prevede , peraltro, il cosiddetto "diritto di insistenza",
assegnando preferenza alle precedenti concessioni, in sede di rinnovo, rispetto
alle nuove istanze.
2) La fase istruttoria
Essa consta nei seguenti accertamenti:
1) Preliminarmente si procede al vaglio delle qualità del richiedente; nonché
all' acquisizione/verifica delle necessarie informazioni sulla natura del bene
richiesto, sull'oggetto dell'istanza di concessione e sullo stato dei luoghi
(eventuale presenza di occupazioni abusive; presentazione di altre istanze per
la medesima area; conformità della richiesta alle indicazioni del Piano di
utilizzazione degli arenili laddove adottato; etc.)
2) Poi, si acquisiscono i pareri ed i provvedimenti degli enti ed uffici
indicati dal codice della navigazione, dal relativo regolamento e dalla
legislazione.( comunque, qualunque organo interessato al bene oggetto della
concessione può essere opportunamente consultato - senza ovviamente "aggravare"
il procedimento, così come disposto dalla legge 241/1990).I pareri normalmente
da richiedere sono i seguenti.
Il parere dell'Ufficio del genio civile per le opere
marittime.
Sulla domanda di concessione è richiesto (art. 12 reg. nav. mar) il parere
del competente Ufficio del genio civile (peraltro, interessato da profonde
innovazioni, a partire dal d.lgs. n. 300 del 30.07.1999) che indica le
condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione,
e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo
averne accertata l' esattezza.
L'intervento di tale organo è volto ad accertare l'opportunità di consentire
le modifiche che l'eventuale concessionario intende realizzare sul bene
demaniale marittimo; a verificare la corretta progettazione e lo scopo delle
opere stabili da assentire in concessione, le quali, allo scadere di questa
diverranno pertinenze dello Stato. Il predetto ufficio deve essere chiamato ad
esprimere il proprio parere tecnico obbligatorio solo in merito al rilascio
delle concessioni assentite per atto formale, e, comunque, afronte di richieste
che prevedano la realizzazione di opere permanenti.
Per le concessioni con licenza, invece, il predetto parere deve essere
richiesto soltanto quando per l' attuazione degli impianti previsti si
debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime. Anche l'
esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell' ufficio del genio civile,
alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi.
L'Ufficio del genio civile oo.mm. esprime, inoltre, motivato parere in ordine
alla durata della concessione ed all' entità della cauzione da imporre al
concessionario, pari almeno al doppio di una annualità del canone (art. 17
reg.nav.mar.).
Il parere della circoscrizione doganale. Lart. 14 reg. nav. mar.
prevede la necessità di promuovere"... sulla domanda di concessione il parere
dell'autorità doganale competente" .
La legge (d.P.R. 23.1.1973, n. 43) prevede l'espresso divieto di eseguire
costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in
prossimità del lido del mare in carenza dell'autorizzazione del capo della
circoscrizione doganale: provvedimento avente carattere autonomo, che non rimane
assorbito da atti di altre autorità.
Quindi l'autorità doganale possiede un autonomo potere autorizzatorio da
esercitarsi, a richiesta del privato interessato, in base ad un'autonoma
istruttoria ed operante prima, e quindi al di fuori, del procedimento
amministrativo volto all' ottenimento della concessione.
Il Parere dell' intendenza di finanza (Agenzia del Demanio)
“Sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino
impianti di difficile rimozione è necessario, in base all'art. 15 reg. nav.
mar., il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo
alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le
concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa
non sia stata fissata a norma del penultimo comma dell' articolo 16.
La Circolare n. 120, ribadisce questo concetto sottolineando come tale
parere, sulle domande relative a concessioni che importino impianti di difficile
rimozione, vada obbligatoriamente richiesto.
Il Parere del Comune
Oggi è necessario, anche, il
controllo del Comune sull'attività urbanistico-edilizia svolta dai privati sul
suolo demaniale.
Ben sappiamo che la normativa urbanistica e di
edilizia paesaggistica è normalmente finalizzata al rilascio della concessione
edilizia (C.E.), ma poichè lo scopo di chi ottiene una concessione demaniale
(C.D.M.) è sempre quello di realizzare “un qualcosa” sull'area assagnatagli, è
prassi Amministrativa consolidata di tutte le Capitanerie di Porto e oggi della
stragrande maggioranza degli Uffici Demanio, acquisire anche il parere edilizio
urbanistico e paesaggistico del Comune (Ufficio Tecnico).Sarebbe assurdo
infatti, se in un momento successivo l'Ufficio Tecnico negasse la Concessione
edilizia, poiché a quel punto l'Ufficio Demanio si troverebbe costretto ad
attivare una "decadenza" della concessione per"impossibilità a relizzare lo
scopo per cui la stessa era stata richiesta!
Oggi, inoltre, il Comune ha anche strumenti urbanistici sul
demanio. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono
stati previsti dalla Legge 494/1993, che precisa, altresì, come dovrebbero
essere predisposti dai Comuni, sulla base di criteri indicati dalla Regione,
tenendo in debito conto le concessioni già rilasciate. A tutt’oggi, dopo circa
nove anni, questi strumenti di pianificazione non sono stati ancora predisposti,
creando problemi e perplessità in quanto la pluralità di norme che tutelano i
diversi aspetti configgenti sul demanio appaiono sempre più scorrelate tra loro.
Il Ministero competente precisa come nel frattempo sia opportuno limitarsi a
rilasciare solo concessioni suppletive di quelle già esistenti al fine precipuo
di approntare “i necessari adeguamenti e modifiche strutturali nonché
ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia
statali che regionali” evitando di rilasciare nuove concessioni per non
compromettere future pianificazioni.Vale solo la pena di accennare come tale
raccomandazione sia stata ignorata il più delle volte.
Il Parere dell'Autorità Marittima
La Circolare n. 120 del 24/05/2001 precisa che, “Ogni qualvolta la
concessione comporti la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti
ed opere di cui alle lettere A, B ed E della Tabella delle Opere, deve essere
acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità Marittima.”Si tratta delle opere
caratterizzate dal requisito dell'inamovibilità, o di quei casi in cui la
concessione demaniale marittima implichi aspetti connessi con la sicurezza della
navigazione.
Infine, anche al fine di consentire l'aggiornamento del S.I.D., appare
comunque opportuno che l'Autorità Marittima continui ad avere cognizione dei
titoli concessori rilasciati o rinnovati, attraverso la trasmissione dell'atto
in copia finale, ciò anche ai fini della regolare attività della Polizia
Giudiziaria sul demanio marittimo.
3) La deliberazione
Lultima fase del procedimento concessorio non offre particolari
problematiche.
Il provvedimento finale, a mente dell'art. 19 reg. nav. mar., deve contenere
tutte le informazioni riguardanti !'identificazione del bene, la durata della
concessione, la natura, forma e dimensioni delle strutture da realizzare,
l'ammontare del canone e le condizioni particolari a cui la concessione è
sottoposta.
Latto finale deve essere iscritto nel repertorio degli atti soggetti a
registrazione, nel registro delle concessioni e nella rubrica alfabetica dei
concessionari.
Qualora la concessione sia stata rilasciata per atto formale, dovrà essere
sottoposta al visto di registrazione della Corte dei Conti.
Latto approvato in via definitiva deve essere altresì registrato a spese del
concessionario.
A tal riguardo si chiarisce che la base imponibile ai fini della
quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone
dovuto per !'intero periodo della concessione da assoggettare all'aliquota
proporzionale del 2% (tenendo conto che l'importo per la tassa di registrazione
non può comunque essere inferiore ad € 129,11).
A seguito della registrazione della Corte dei Conti e del pagamento della
prima rata del canone si può procedere alla consegna del bene oggetto della
concessione.
Dopo la consegna, e per !'intera durata del rapporto, verrà effettuata la
vigilanza sull'osservanza delle norme e delle condizioni a cui è stato
assoggettato il concessionario.
In sintesi, la procedura prevede:
1. Presentazione della domanda alla Regione e/o ai Comuni competenti per il
territorio. Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree individuate
con D.P.C.M. del 21/12/1995, la domanda va rivolta alla competente Capitaneria
di Porto. La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello D1,
completo di rilievo planimetrico dell’area secondo le modalità previste per la
gestione del S.I.D. ( art. 104 D. L.vo n. 112/1998 ).
2. Pubblicazione entro dieci giorni dalla ricezione. Il responsabile del
procedimento ordina la pubblicazione, per estratto, della domanda nell’albo
pretorio del Comune e degli uffici marittimi interessati, ai sensi della legge
340/2000. Chi ha interesse può presentare osservazioni entro il termine
riportato nel foglio di pubblicazione, queste saranno poi valutate nel
provvedimento finale. E’ da osservarsi che, eventuali domande concorrenti,
presentate entro il termine suindicato, sono pubblicate ai soli fini della
presentazione delle osservazioni e non riaprono in nessun caso i termini per la
presentazione di ulteriori domande concorrenti.
3. Esperita la pubblicazione segue la
vera e propria istruttoria, oppure la domanda, unitamente alle osservazioni e
alle domande concorrenti può essere sottoposta all’esame della “Conferenza di
Servizi”, ai sensi dell’art. 14 della L. n.241/1990, come modificato
dall’art. 9 della L. n.340/2000, cui partecipano insieme, la Regione, il Comune,
la Circoscrizione Doganale, l’ufficio del Genio Civile regionale,
l’Amministrazione finanziaria e quella marittima, nonché l’Azienda Sanitaria
locale, il commando dei Vigili del Fuoco, ove sussistono profili di sicurezza
antincendio, la Soprintendenza per le aree sottoposte a vincoli culturali,
paesaggistici o archeologici. L'Amministrazione marittima e finanziaria
forniscono parere obbligatorio solo qualora la concessione riguardi beni di
pertinenza demaniale, ovvero preveda la realizzazione di impianti di difficile
rimozione. Naturalmente nel caso di domande concorrenti sarà data preferenza a
quella che soddisfi maggiormente, in via combinata “le esigenze di tutela
del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla
valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee
guida sulla redazione dei piani di utilizzo degli arenili adottate dalle Regioni
d’intesa con l’Autorità Marittima" ed ove non ricorrano tali ragioni di
prelazione la concessione sarà rilasciata a chi offre il canone annuo maggiore.
Nel caso in cui ci si avvalga della “Conferenza di servizi” l’autorizzazione
finale sostituisce “a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle
amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare".Allontanarsi
da tale approccio, invece, significa acquisire la concessione demaniale da un
lato, la Concessione Edilizia e quella rilasciata dalla Circoscrizione Doganale
dall’altro. Come abbiamo già avuto modo di vedere nella Regione Puglia, questa
procedura stenta ad essere accettata dagli Enti delegati.