REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3130/06
Reg.Dec.
N.7132 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7132/2004, proposto da ALBA HOLDING S.R.L. con sede in Vasto rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Nino Paolantonio;
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GEN. TURISMO-AMBIENTE-ENERGIA, non costituitasi;
COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo De Mutiis e Stefano Civitarese Matteucci con domicilio eletto in Roma via S. G. in Laterano, 210, presso lo studio dell’Avv. Carmelina Paganelli;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione di Pescara, 25 marzo 2004, n. 284;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv. Cerceo, l’Avv. dello Stato Russo e l’Avv. De Mutiis; ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con concessione 12.6.2003, n. 154, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreativa della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la S.r.l. Alba Holding veniva autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso “ombreggio e giochi” per la durata di mesi 3 e giorni 20 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003), in applicazione dell’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63.
Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni ai sensi dell’art. 10 L. n. 88/2001, ma con provvedimento 17.7.2003, n. 6680 lo stesso Dirigente ha respinto l’istanza richiamandosi a quanto disposto dall’art. 1 L.R. cit..
Avverso la clausola della concessione che ne fissa la durata temporale, nonché avverso il provvedimento regionale he ha respinto la domanda di estensione a sei anni, la S.r.l. Alba Holding proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara.
Con sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente; in particolare il TAR ha ritenuto che l’art. 1 L.R. n. 63/1998, da interpretarsi come norma di salvaguardia nell’attesa della approvazione del P.D.M. (Piano di ubicazione delle aree del demanio marittimo) avrebbe introdotto una tipologia di concessione diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale: “le concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”.
Nei confronti della anzidetta pronuncia la società Alba Holding ha interposto appello prospettato la illegittimità e/o erroneità della sentenza di primo grado per la considerazione che il legislatore regionale non aveva la potestà di creare una categoria ad hoc di concessioni demaniali marittime, e che la mancanza di pianificazione della spiaggia non poteva costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale interessato, soprattutto quando siano adoperati impianti e attrezzature balneari non fissi e completamente amovibili (in conformità al disposto dell’art. 2 L. n. 494/1993).
L’appellante ha comunque riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado, che possono essere così riassunti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. R. Abruzzo n. 63/1998 e delle deliberazioni di G.R. n. 325 del 20.3.2000, n. 1035 del 26.7.2000, n. 1590 del 7.12.2000 e n. 100 del 21.2.2003.
La norma contenuta nel predetto art. 15 non vieta il rinnovo delle concessioni stagionali; nè tale previsione è contenuta nelle predette deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime.
2) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di durata e di rinnovo delle concessioni di beni demaniali. Eccesso di potere per travisamento, per mancanza dei presupposti, per illogicità.
Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di rinnovare un atto concessorio di beni pubblici.
3) Violazione dell’art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
La licenza in questione può essere rinnovata senza formalità istruttorie. La clausola “senza diritto di insistenza”, in quanto vessatoria, andava approvata per iscritto e va, in ogni caso, applicata solo nelle ipotesi di una pluralità di domande.
4) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
La concessione assentita alla ricorrente doveva avere la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico.
5) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
Le disposizioni contenute nelle vigenti leggi statali in ordine alla durata sessennale della concessione, nonchè i principi relativi alla automaticità del rinnovo, avrebbero dovuto applicarsi anche alle concessioni a carattere stagionale.
6) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto di insistenza. Eccesso di potere per travisamento e per illogicità.
La parte ricorrente ha diritto a vedersi preferita ad altri aspiranti la concessione in parola.
7) Violazione dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Violazione dell’art. 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494. Eccesso di potere per illogicità e per carenza dei presupposti.
La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Vasto non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianti amovibili.
8) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 118 della Costituzione e per violazione dei principi normativi statuali in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Il diritto di insistenza, essendo l’effetto naturale dell’atto concessorio demaniale, non avrebbe potuto essere limitato o escluso dalla legge regionale in parola, in violazione dei principi di carattere generale vigenti in materia (artt. 36 e 37 del c.n. e della legge quadro 494/93), tra cui il principio dell’automaticità del rinnovo (art. 10 L. 88/01).
Resistono all’atto
d’appello il Comune di Vasto e la Regione Abruzzo contestando la fondatezza dei
motivi di gravame e concludendo per la reiezione del ricorso.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha ritenuto che la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative (e cioè le specifiche concessioni aventi oggi la durata di sei anni, previste dagli artt. 36 e segg. del Codice della navigazione, dagli artt. 5 e segg. del Regolamento di detto Codice relativo alla navigazione marittima e dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494) non trova applicazione con riferimento alle concessioni temporanee e stagionali disciplinate dall’art. 15 L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dalla esigenza di salvaguardia dell’emanando Piano di spiaggia previsto dalla stessa L.R..
Ha anche ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati in ordine alla predetta normativa regionale.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono pianamente condivise dal Collegio e non vengono minimamente scalfite dai motivi di gravame prospettati con l’odierno atto di appello che peraltro riproducono per la gran parte quelle spiegate nel giudizio di primo grado e puntualmente confutate con la sentenza appellata.
Ad onta dei rilievi mossi dalla società appellante, deve ribadirsi che la legge regionale dell’Abruzzo - alla stregua della quale sono state rilasciate gli atti concessori oggetto di impugnativa – ha introdotto una tipologia di concessioni diversa da quella individuata dal legislatore nazionale, alla quale non può pertanto estendersi la disciplina da questo prevista in tema di durata, di diritto di rinnovo e del cd. diritto di insistenza.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, l’art. 15 L.R. n. 141 del 1997, ha disposto che nell’attesa dell’approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.), è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni di beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni <<a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza>>: e ciò all’evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni, e di non compromettere quindi la piena operatività del futuro Piano.
Ciò posto, gli atti impugnati in primo grado con i quali si limitava la durata della concessione a 3 mesi e 20 giorni, e si negava l’estensione temporale della stessa, come pure il c.d. diritto di insistenza, costituiscono corretta e puntuale applicazione della normativa regionale.
Deve pertanto escludersi che con gli atti anzidetti si sia realizzata una violazione o errata applicazione della L.R. n. 163/1998.
Allo stesso modo non può ritenersi che le autorizzazioni stagionali rilasciate dall’Amministrazione regionale si pongano in contrasto con la normativa statale, giacché questa non trova applicazione per i Comuni non ancora dotati del Piano spiaggia, come nel caso in esame.
L’appellante ripropone anche la tesi difensiva (già svolta in primo grado), secondo cui la durata sessennale ed il diritto di insistenza costituirebbero principi fondamentali della legislazione statale in tema di concessioni demaniali marittime, e come tali rappresenterebbero un limite alla potestà legislativa regionale concernente il “governo del territorio” che, avendo carattere concorrente, dovrebbe attenersi a tali principi.
Da ciò la reiterata eccezione di incostituzionalità riferita alla L.R. Abruzzo n. 63/1998, per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.
Ma al riguardo, oltre a ribadire l’esatto rilievo del primo giudice, secondo cui i principi fondamentali della legislazione statale non sarebbero operativi nei confronti della peculiare tipologia di concessione stagionale introdotta nell’ordinamento abruzzese, deve altresì rilevarsi che tra i principi fondamentali deve essere sicuramente annoverato anche quello della destinazione del bene demaniale marittimo al godimento della collettività, ed a questo si è correttamente ispirato il legislatore regionale laddove ha inteso evitare che, in assenza dello strumento pianificatorio, si instaurassero rapporti tendenzialmente duraturi tra concedente e concessionario con il risultato di vanificare le finalità della approvazione del Piano di spiaggia che – ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 141/1997 – avrebbe anche dovuto riservare una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla <<libera e gratuita fruizione>> della collettività.
Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione e del Comune liquidandole nella misura complessiva di EURO 2.000,00 (duemila), da ripartirsi in parti uguali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Est.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6362/03
Reg.Dec.
N. 5936 Reg.Ric.
ANNO 2002
N. 1482 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
1) - sul ricorso in appello n. 5936/2002 proposto dalla società Rosolina Mare s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Renzo Gambato, dall’avv. prof. Gherardo Bergonzini e dall’avv. prof. Paolo Vitucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, Via P. Mascagni, n. 154,
contro
- la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giorgio Orsoni e dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Confalonieri, n. 5,
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- il Comune di Rosolina, n.c.,
e nei confronti
di Dissette Gianluca, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Franco Gaetano Scoca, dall’avv. Vania Romano e dall’avv. Antonio Forza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello, n. 55,
per l’annullamento
della sentenza parziale n.1995 del 6 luglio 2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, resa inter partes;
2) - sul ricorso in appello n. 1482/2003 proposto da Dissette Gianluca, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Franco Gaetano Scoca, dall’avv. Vania Romano e dall’avv. Antonio Forza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello, n. 55,
contro
- la Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giorgio Orsoni e prof. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Viale Parioli, n. 180,
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
della soc. Rosolina Mare s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Renzo Gambato, dall’avv. prof. Gherardo Bergonzini e dall’avv. prof. Paolo Vitucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, Via P. Mascagni, n. 154,
per l'annullamento
della sentenza n.6320 del 14.11.2002 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate come avanti indicate, e visti gli appelli incidentali proposti da Dissette Gianluca nel ricorso n. 5936/2002 e dalla soc. Rosolina Mare s.p.a. nel ricorso n. 1482/2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Scoca, l’avv. Romano, l’avv. Sanino, l’avv. Manzi, l’avv. Vitucci, e l’avvocato dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con la prima sentenza (parziale) n.1995/2001, il TAR Veneto, previa riunione di due ricorsi n.1652/1999 e n.908/2000 (rispettivamente proposti da Dissette Gianluca e dalla soc. Rosolina Mare s.p.a.), ha rigettato il ricorso n.1652/1999; ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso n.908/2000, nella parte in cui sono stati impugnati provvedimenti diversi dalla deliberazione di Giunta Regionale n.76/2000; ha dichiarato inammissibili il I, II, III, IV, e XIV motivo del ricorso n.908/2000, ha disposto perizia nelle forme e dei termini stabiliti in motivazione.
Dopo aver indicato i provvedimenti impugnati con i due ricorsi (n.1652/1999: provvedimento di rilascio di concessione demaniale del Villaggio Turistico Rosolina Club detto dei Francesi, in Comune di Rosolina, alla soc. Rosolina Mare s.p.a.; il provvedimento di diniego al ricorrente della medesima concessione e il parere negativo espresso dalla Capitaneria di Porto; tutta l’istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, e il parere dell’Ufficio regionale del Genio Civile; ric. n.908/2000: deliberazione di giunta regionale n.76/2000 di rilascio della concessione di demanio marittimo in località Rosolina Mare, della superficie complessiva di mq. 110.400, allo scopo di mantenere il villaggio turistico Rosolina Club detto dei Francesi ed area spiaggia, alla ditta Gianluca Dissette, con scadenza 31 dicembre 2003), il TAR, nella narrativa in fatto, riporta le vicende che hanno interessato, a partire dal 1958, la concessione in uso di un’area del demanio marittimo di circa un milione di metri quadrati nel Comune di Rosolina, a tre società La Vicenza Lido s.p.a., La Padova s.p.a. e la Rosolina Mare s.p.a., al fine di realizzare un piano urbanistico per lo sviluppo turistico – balneare della zona. Furono edificati, tra l’altro, i complessi turistici Rosapineta Nord, Rosapineta sud, Rosolina Club o Villaggio dei Francesi, direttamente condotto dalla Rosolina Mare s.p.a.. Le concessioni sono venute a scadenza nel giugno 1998, quando si era perfezionato il trasferimento per delega delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, relative ai beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche e ricreative, e dopo che era stata stipulata una convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Veneto per l’impiego delle Capitanerie di porto nell’esercizio delle funzioni delegate.
Prima della scadenza, la Rosolina Mare s.p.a. aveva presentato una domanda di rinnovo per quattro anni della propria concessione, riferita all’intero compendio in suo possesso, ma le tre concessioni furono prorogate sino al dicembre dello stesso anno, e prima di tale scadenza la stessa Rosolina presentò una seconda domanda di rinnovo per un ambito più contenuto, sempre comprensivo del Villaggio dei Francesi.
Il 3 dicembre 1998 venne pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Rovigo un avviso di disponibilità, ai sensi dell’art. 18 del reg. esec. Cod. nav., per consentire a tutti gli interessati di presentare domande di concessione per singoli ambiti, compresi terreni assegnati alle tre società, e, in questa occasione, il Dissette presentò domanda di concessione dell’area corrispondente al Villaggio dei Francesi.
La Giunta Regionale, con deliberazione n.1615 del 13 maggio 1998, aveva approvato le direttive comuni per il rinnovo delle concessioni e per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. In particolare, alla lettera A venivano stabilite le regole per il rinnovo delle precedenti concessioni, con la distinzione tra quelle con durata superiore al quadriennio, e non comportanti impianti di difficile rimozione e in assenza di modifiche/innovazioni, e quelle non aventi tali requisiti; alla lettera B sono state disciplinate le nuove concessioni: al punto 1, per quelle di durata infraquadriennale, è stata definita la procedura per il rilascio; al punto 2, i requisiti per la presentazione della domanda (come da documentazione a corredo), e i criteri per la relativa valutazione (compatibilità generale e di dettaglio, standard di servizio, piano di investimenti).
Con successiva deliberazione (n.5305 del 29 dicembre 1998), la Giunta Regionale, dopo aver riassunto la precedente normativa procedimentale, ha approvato altre direttive per l’esame delle domande presentate in esito all’avviso richiamato: assegnazione immediata al Comune di Rosolina delle aree per pubblico utilizzo (strade, piazze e servizi collegati); estrapolazione delle aree attinenti a tutte le attività collaterali ai tre complessi ricettivi; assegnazione delle aree che riguardano i tre complessi ricettivi all’aperto…dopo aver effettuato la comparazione tra le domande pervenute a seguito della pubblicazione. Sono stati anche indicati i criteri di priorità nell’assegnazione, a parità di offerta, oltre a quanto previsto dal Codice della Navigazione all’art.37: garanzia di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico; in fase successiva, valutazione dell’accertanda preferenza ai precedenti concessionari, dopo che la Capitaneria di Porto di Chioggia abbia verificato che gli stessi abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal precedente atto concessorio, garanzie di sviluppo dell’economia della località tramite l’impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate.
Nella conferenza dei servizi del 12 febbraio 1999, venne approvata una relazione sulle istanze pervenute della Capitaneria di porto di Chioggia, e fu proposta alla Regione l’assegnazione del villaggio dei Francesi alla Rosolina Mare s.p.a., con conseguente reiezione della domanda del Dissette e degli altri aspiranti per la stessa area.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1059 del 13 aprile 1999, non ha condiviso la proposta della Capitaneria di porto di Chioggia, e, considerando insufficiente l’istruttoria svolta, ha disposto un ulteriore ed adeguato approfondimento della stessa, con il conseguente riesame di tutte le domande da parte della direzione regionale turismo. In prossimità della stagione balneare, venne anche autorizzato, ai sensi delle direttive contenute nel punto B della deliberazione n.1615/1998, il rilascio della concessione sul demanio marittimo in località Rosolina mare della superficie di mq. 110.400 allo scopo di mantenere n.1 villaggio turistico denominato Rosolina Club detto dei Francesi alla sig.ra Elena Stefanelli, quale legale rappresentante della Rosolina Mare s.p.a., con scadenza 31.12.1999.
Questa deliberazione è stata impugnata – come detto – da Gianluca Dissette con il ricorso n. 1652/1999, con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi (pagg. 22 e seguenti della sentenza impugnata): incompletezza della istruttoria; violazione dell’art.37 cod. nav., in quanto la concessione annuale sarebbe stata rilasciata sul solo presupposto del diritto di insistenza della Rosolina, e senza adeguata valutazione dei progetti presentati dai richiedenti; il rilascio della concessione annuale non sarebbe stato preceduto dalla pubblicazione di un avviso (art. 18 reg. cod. nav.); difetto di motivazione; la concessione annuale si somma alla precedente proroga del 1998, per cui trascinando le istruttorie si favorirebbero i vecchi concessionari; sarebbe contraddittorio, da una parte, denegare al ricorrente la concessione quadriennale con un atto che sembrerebbe definitivo, e, per l’altra, disporre un supplemento di istruttoria per il rilascio della medesima concessione; le argomentazioni esposte dalla Capitaneria per negare al ricorrente la concessione quadriennale non sono condivisibili; la Rosolina Mare s.p.a. non avrebbe presentato la relazione illustrativa a corredo della propria domanda.
Una
volta effettuato il supplemento di istruttoria, la
Giunta, con deliberazione n. 76 del 2000, riassunti i contenuti principali della
nuova verifica, ha accolto la domanda presentata dal Dissette, in quanto
soltanto con questa sarebbe stato presentato un progetto di investimento
circostanziato, tale da configurare una proficua utilizzazione dell’area
concedibile, ed un più rilevante interesse pubblico, e, quindi, ha
autorizzato, ai sensi del punto B delle direttive di cui alla deliberazione
regionale n.1615/1998, il rilascio, con prescrizioni, della concessione in esame, con scadenza al 31
dicembre 2003.
2.- Questa è la narrativa in fatto.
Prima di esporre le ragioni, che hanno indotto il primo giudice a pronunciare il dispositivo avanti richiamato, è opportuno riprendere i motivi (da I a IV, VI e XIV) del ricorso n. 908/2000, dichiarati inammissibili:
a. la Rosolina Mare s.p.a., titolare di concessione quarantennale con scadenza 9 giugno 1998 dell’intero comprensorio più a sud nel litorale di Rosolina, ha formulato domanda di rinnovo quadriennale della concessione per il medesimo comprensorio, di prossima scadenza. Successivamente, ha aderito all’invito della Capitaneria di porto di scorporare dall’originaria concessione sia le aree destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, ecc.), da concedersi al Comune di Rosolina, sia le strutture esterne ai villaggi turistici, utilizzate per l’esercizio di attività commerciali gestite da terzi. Mai è stata presa in considerazione, né è stata presa in considerazione la possibilità di altri scorpori, e, men che meno, risulta che sia stato mai adottato un formale atto di suddivisione in più parti dell’originario comprensorio, oggetto di domanda di rinnovo da parte della Rosolina. L’Autorità concedente (Capitaneria e Giunta) ha invece proceduto alle assegnazioni, suddividendo il comprensorio in varie parti sulla base delle domande pervenute, omettendo di considerare che la domanda di rinnovo presentata dalla Rosolina Mare aveva per oggetto l’intero comprensorio (con le due uniche eccezioni, indicate dalla Capitaneria, a favore del Comune e dei singoli gestori di esercizi commerciali). Ciò posto, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente comparato domande aventi oggetto eterogeneo, accettando implicitamente come un fatto compiuto il frazionamento del comprensorio, risultante dalla ricezione di distinte domande di concessione relativa a singoli villaggi o addirittura a singole porzioni di essi. La domanda di rinnovo della Rosolina Mare aveva, infatti, ad oggetto l’intero comprensorio (salvi i due scorpori caldeggiati dalla capitaneria), mentre quelle degli altri aspiranti concessionari avevano ad oggetto singoli villaggi, oppure un locale ad uso commerciale. Questi scorpori, pur possibili, avrebbero richiesto un provvedimento formale specifico e debitamente motivato, Inoltre, l’Amministrazione ha effettuato una comparazione tra la domanda di rinnovo, con oggetto più ampio, con le altre con oggetto più limitato, così falsando i presupposti del giudizio comparativo.
b. violazione delle direttive di cui alla deliberazione n.1615/1998, di carattere transitorio (la transitorietà è imposta dalla mancanza dei Piani di utilizzazione delle aree ai fini turistici e ricreativi), la quale disciplina le ipotesi di rinnovo di precedenti concessioni (lettera A) e le ipotesi di Nuove concessioni (lettera B), riducendo al minimo il requisito per il rinnovo e dettando criteri di valutazione, peraltro provvisori, per le nuove concessioni. La disciplina, comprensibile e coerente, del rinnovo configura questo come provvedimento dovuto, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad effettuare una comparazione con domande concorrenti, per cui la domanda della Rosolina Mare doveva essere senz’altro accolta sulla base di tale disciplina di carattere transitorio. Da qui, l’illegittimità (denunciata in altri ricorsi) della procedura concorsuale svoltasi a seguito dell’avviso sul F.A.L. di Rovigo del 3 dicembre 1998, la quale ha implicato la comparazione di domande per il solo Villaggio dei Francesi, quali domande concorrenti.
c. la deliberazione n.5305 del 29 dicembre 1998 è illegittima, giacché la formulazione di criteri di valutazione, in essa contenuta, è intervenuta dopo che sono state presentate domande fra loro concorrenti. La Rosolina Mare non ha avuto tempestiva contezza dei due scorpori, per cui non ha potuto dedicare buona parte della propria capacità economica al programma di miglioramento e rinnovo delle strutture, e quindi è stata posta in condizione deteriore rispetto alle concorrenti. Prima della pubblicazione dell’Avviso della Capitaneria (3 dicembre 1998), nessuno sapeva che, in presenza di una domanda di rinnovo di una concessione demaniale marittima, fosse consentita la presentazione di domande concorrenti. Tale presentazione era esclusa dalle direttive del 13 maggio 1998, ed è emersa solo con la pubblicazione dell’Avviso, ma i criteri da seguire, per dare alle domande un contenuto suscettibile di accoglimento, sono stati pubblicati solo il 9 febbraio 1999. Per questo sono state stravolte le possibilità di un equo confronto tra chi ha formulato inizialmente solo la domanda di rinnovo e chi ha formulato domande concorrenti. A questo aggiungasi che una programmazione dettagliatamente analitica degli specifici investimenti sulla parte immobiliare, non può prescindere da una verifica di compatibilità delle opere programmate con gli strumenti urbanistici vigenti e in itinere del Comune di Rosolina. Mancando, quindi, i piani di utilizzazione delle aree per fini turistici e ricreativi, e essendo incerto il contenuto della variante di p.r.g., la deliberazione n.5305 del 29.12.1998 è affetta da un’ulteriore illegittimità, perché si fonda su un presupposto inesistente, laddove prevede la possibilità di effettuare una comparazione tra domande, in base agli ordinari criteri dettati dall’art.37 cod. nav. Da questa illegittimità deriva l’illegittimità della deliberazione n.76 del 18 gennaio 2000 di assegnazione al Dissette della concessione del Villaggio dei Francesi.
d. l’intero procedimento è illegittimo, perché è stata ignorata, per oltre un anno, la domanda di rinnovo quadriennale della Rosolina Mare della concessione scaduta l’8 giugno 1998, ed è stato avviato (Avviso del 3 dicembre 1998; D.G.R. n.5305 del 1998) un procedimento di tipo concorsuale comparativo, ignorando l’assenza dei Piani di utilizzazione e l’esistenza di direttive di carattere transitorio, nonché la mancanza di pubblicazione della variante di p.r.g. (intervenuta solo il 3 marzo 1999) e soprattutto che non era stata mai presa in considerazione l’opportunità di frazionare o meno in più parti l’oggetto della concessione unitaria per la quale era pendente la domanda di rinnovo.
e. la ricorrente aveva chiesto il rinnovo di concessione in via di scadenza, per cui, anche per la vigenza delle direttive che, per il rinnovo di precedenti concessioni (lettera A), non prevedevano particolare documentazione in ordine agli investimenti progettati, poteva ragionevolmente confidare di non dover effettuare alcuna produzione documentale (ved. anche lettera della Capitaneria di Chioggia del 12 gennaio 1999), tanto più che non è stata mai chiesta alla stessa alcuna integrazione documentale. Per questo, è illegittimo il diniego di concessione del Villaggio Rosolina Club alla Rosolina Mare s.p.a., con la motivazione che questa società non ha presentato tutta la documentazione prevista: assente relazione tecnica, corografia, atto di asseverazione sulla facile rimovibilità degli interventi, documentazione fotografica, e che essa ha proposto un piano di investimento senza fornire un computo metrico con un dettaglio analitico degli interventi ed il loro costo. Tale documentazione doveva essere presentata, secondo le direttive emanate con la deliberazione n.1615/1998, solo per il rilascio di nuove concessioni.
f. pur non condividendo l’assunto (fatto valere da altri soggetti che hanno impugnato atti di concessione alla Rosolina Mare), secondo cui la Giunta Regionale sarebbe incompetente ad emettere atti di attribuzione di concessioni, questo vizio di incompetenza viene dedotto nella ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo avesse a ritenerlo fondato.
3.- Il primo giudice, dopo aver riassunto i motivi di ricorso avanti indicati, li ha esaminati unitariamente (ad eccezione dell’ultimo), ponendo in rilievo l’affermazione della ricorrente, la quale, in sintesi, ritiene che la sua domanda di rinnovo doveva essere, nella fase transitoria, senz’altro accolta, e che non poteva essere comparata con domande di nuove concessioni, e che, in ogni caso, il procedimento di comparazione si sarebbe svolto in forma tale da precludere alla stessa di presentare un progetto confacente.
Il TAR non condivide questa tesi e premette che:
- alla prima domanda del 1997 di rinnovo di concessione quadriennale per l’intera area assegnatale, ha fatto seguito una seconda domanda, nel settembre 1998, con un oggetto meno ampio, per cui è da escludere che la ricorrente avesse titolo ad ottenere automaticamente la concessione richiesta, mancando ormai una domanda in tal senso (la stessa ricorrente sapeva che la concessione che eventualmente poteva esserle rilasciata avrebbe avuto ad oggetto una parte dell’area originaria);
- l’istante era consapevole che l’Amministrazione intendeva comparare la sua domanda con quella degli altri aspiranti sin dal 28 gennaio 1999 (data della relazione integrativa della Rosolina, inviata alla Capitaneria di porto, dopo la pubblicazione dell’avviso di disponibilità dell’area, e in risposta alla richiesta della stessa Capitaneria del 12 gennaio 1999, la quale richiesta conferma l’esistenza di un procedimento comparativo per il rilascio della concessione);
- il procedimento sino ad allora seguito era univocamente desumibile dalla deliberazione n.1059 del 13 aprile 1999, conosciuta dalla Rosolina mare s.p.a. sin dal 17 aprile 1999, come si desume dal suo esposto del seguente 26 aprile, con la quale viene assegnata alla ricorrente la concessione per un anno (nell’approssimarsi della stagione balneare) e viene respinta la proposta della Capitaneria di concederle il rinnovo per un quadriennio (la Regione non ha condiviso la proposta, perché fondata sul solo diritto di insistenza, ed ha, quindi, voluto il procedimento concorsuale a mezzo di valutazione comparativa delle domande, con possibilità di eventuale assegnazione al precedente concessionario soltanto subordinatamente alla verifica della parità di offerta);
- la deliberazione n.1059/1999 ribadisce la necessità di svolgere un adeguato approfondimento, e dispone un riesame, a cura delle strutture regionali, delle domande presentate e della documentazione prodotta a supporto per la concessione del villaggio (l’istruttoria dovrà concludersi entro il 30 novembre 1999), e quindi anche della domanda presentata dalla Rosolina Mare;
- la deliberazione n. 1059/1999 chiarisce ancora di voler dare applicazione alle precedenti direttive, tant’è che a questa deliberazione si riferisce l’esposto n. 3 della Rosolina Mare del 26 aprile 1999.
Dopo questa premessa, il primo giudice conclude per l’inammissibilità ed irricevibilità dei motivi dall’I al IV e VI, in quanto non è la deliberazione impugnata (n.76/2000) che lede la posizione della ricorrente, ma almeno la deliberazione n.1059 del 1999 (se non addirittura gli atti precedenti), il cui contenuto, ancor prima del provvedimento finale, era in grado di arrecare un sicuro pregiudizio all’istante. Con questa si nega il rinnovo quadriennale automatico, e si esclude che la sua domanda abbia una posizione di preminenza, e la si equipara alle altre, per cui questa deliberazione avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, unitamente agli atti presupposti nella stessa richiamati (del. n.1615/1998 e n.5305/1998). Inoltre, nel momento in cui la Regione ha stabilito gli scorpori, stabilendo l’assegnazione dei tre complessi sulla base dei parametri indicati, ha implicitamente escluso la possibilità di semplice rinnovo, ed ha considerato tutte le domande come domande di nuove concessioni, le quali dovevano avere tutta la documentazione prevista a corredo (questo è confermato dalla determinazione regionale di assegnazione temporanea alla Rosolina Mare del Villaggio dei Francesi, ai sensi del punto B delle direttive di cui alla deliberazione n.1615/1998, e constatato che la stessa ha esercitato la precedente gestione e che concorre per il rilascio della nuova concessione, come si legge nella deliberazione n.1059/1999). Pertanto, la ricorrente aveva l’alternativa o di impugnare nei termini la deliberazione n.1059/1999, oppure di integrare il proprio progetto con la documentazione stabilita, al fine di consentire quella verifica seria ed approfondita, dalla stessa invocata nel suo terzo esposto (un diverso convincimento non poteva essere fondato sulla richiesta di integrazione documentale della Capitaneria di porto del gennaio 1999, superata dai successivi sviluppi del procedimento).
Anche l’ultimo motivo di ricorso (XIV), come detto, è stato dichiarato inammissibile, perché formulato in forma incerta o addirittura negativa.
4.- Prima di procedere all’esame degli altri motivi del ricorso n. 908/2000, il TAR ha dichiarato infondati i motivi (avanti richiamati) del ricorso n.1652/1999 proposto dal Dissette, avverso la deliberazione n.1059/1999, nella parte i cui si assegna alla Rosolina Mare s.p.a. la concessione annuale in pendenza della nuova istruttoria.
Il primo giudice ha statuito la legittimità della contestata concessione annuale, perché sarebbe stato del tutto incongruo impedire l’utilizzo del villaggio sino a conclusione della nuova istruttoria, e perché la ragione della assegnazione della concessione alla Rosolina Mare trova la sua piena giustificazione nella sua attuale disponibilità delle strutture e dei relativi accessori, ciò che consentiva ad essa di attivare utilmente il villaggio nella stagione 2000 (questo si desume chiaramente anche dalla successiva deliberazione regionale n.76/2000).
5.- Prosegue il primo giudice e riprende le censure di cui al V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII motivo del ricorso n.908/2000, rilevando che all’interessata è consentito di censurare la scelta della Amministrazione regionale di assegnare la concessione al Dissette, in violazione delle regole procedimentali dalla stessa stabilite con le deliberazioni n.1615/1998 e n. 5305/1998, e senza il rispetto dei principi di ragionevolezza, congruenza e buona amministrazione, ovvero fondando la propria determinazione su un’inesatta o errata conoscenza della situazione di fatto.
Definiti i limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici della Regione, che non può esaurirsi in un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, il TAR ha rammentato il contenuto della deliberazione regionale n.76/2000, con la quale è stata esclusa la proposta della Rosolina Mare (alternativa a quella del Dissette) perché priva degli elementi essenziali per una corretta valutazione (le carenze in fondo non sono state negate dalla ricorrente, la quale aspirava al rinnovo automatico), e ha ribadito che tale deliberazione non è viziata nella parte in cui respinge la domanda di concessione presentata dalla ricorrente.
Tuttavia, ciò non impedisce di prendere in considerazione gli altri motivi di ricorso, proposti dalla ricorrente avverso la determinazione di accogliere l’istanza del Dissette: se, infatti, si dovesse concludere che anche questa domanda non poteva essere accolta, la deliberazione n.76/2000 andrebbe annullata in parte qua e si riaprirebbe, per mancanza di aspiranti, un nuovo procedimento per l’assegnazione dell’area, al quale la Rosolina Mare potrebbe senz’altro partecipare.
Così
giustificata la prosecuzione del giudizio, il primo
giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 1034/1971 e del successivo art. 35, III comma,
diretta ad accertare
se la Regione, nell’affidare al Dissette la concessione per il villaggio dei Francesi
abbia fatto corretto uso della propria discrezionalità tecnica, in relazione ai
rilievi della ricorrente, e ha affidato, a tal fine, l’incarico alla Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Padova, la quale, previo esame della domanda
del Dissette, con i relativi allegati, dovrà determinare se la domanda del
Dissette corrisponda ai requisiti di cui alle direttive della deliberazione
n.1615/1998 (lett. B) e alla direttiva di cui alla deliberazione n.5305/1998, e
se la valutazione della domanda Dissette e dei relativi allegati sia stata
compiuta nel rispetto dei parametri valutativi stabiliti nelle deliberazioni
precedentemente citate (rimovibilità degli impianti, previsioni di spesa,
garanzie economico-finanziarie, conformità agli strumenti urbanistici, e
comunque con riguardo alle censure in precedenza esposte).
6.- La sentenza n.1995/2001 viene contestata con appello principale dalla Rosolina Mare s.p.a., la quale ne chiede la riforma nella parte in cui dichiara inammissibili i motivi I, II, III, IV e VI del suo ricorso (n. 908/2000), in quanto essa nasce in realtà da gravi fraintendimenti intervenuti sia in ordine all’oggetto della domanda di rinnovo della concessione proposta dalla Rosolina Mare s.p.a., sia in ordine alla reale portata giuridica della deliberazione n.1059/1999, e, relativamente al motivo XIV (anch’esso dichiarato inammissibile), il TAR palesa di non avere assolutamente inteso il senso della censura dedotta.
7.- Resiste il Dissette, il quale chiede la reiezione del ricorso, e propone, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza n.1995/2001 nella parte in cui ha respinto le censure, dallo stesso proposte (ricorso n.1652/1999) nei confronti della assegnazione della concessione annuale alla Rosolina Mare del Villaggio dei Francesi, e ha proseguito il giudizio, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio per l’esame dei motivi V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII del ricorso n.908/2000, nonostante abbia considerata legittima l’esclusione della ricorrente perché la sua domanda era priva dei documenti essenziali.
8.- Si è anche costituita la Regione, chiedendo il rigetto dell’appello.
9.-
Con la successiva sentenza n. 6320/2002, resa sui motivi del ricorso n.908/2000,
non esaminati nella precedente sentenza, il TAR ha annullato la deliberazione
regionale n.76 del 2000, e ha condannato la Regione Veneto e Gianluca Dissette
alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidandole in
E. 10.000,00 di cui E 1.000,00 per spese e la parte residua per diritti ed
onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., nonché al pagamento di E. 904, 73 per spese
dovute al c.t.u., e di E. 6950,00 per competenze dovute al c.t.u., oltre
agli accessori di legge, se dovuti.
Il TAR è pervenuto a questa conclusione, dopo aver compendiato le censure ancora da decidere, e aver confermato che la Rosolina s.p.a. ha comunque interesse a gravare la d.g.r. 76/00, e ciò anche se l’Ente ha ritenuto insufficiente la sua proposta, e dopo aver rilevato come il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione si estende alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza.
Prima di esaminare i motivi di ricorso (dal VII all’XI), con i quali si lamentano presunte carenze del progetto allegato dal Dissette alla sua domanda di concessione, viene esaminata la d.g.r. n. 76/00, e questo ha consentito di rilevare che:
- la Regione ha approvato una proposta diversa da quelle presentate dall’interessato, in evidente violazione delle previsioni fissate nelle deliberazioni 1615 e 5305/1998, e, più in generale, della parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla procedura, giacché per nessun altro di questi essa ha assunto iniziative equivalenti;
- la Giunta, accorpando le due proposte (che il Dissette aveva definito come alternative), ha imposto al concessionario opere per un costo complessivo superiore, di varie decine di milioni, a quello che egli si era dichiarato disposto a sborsare, senza valutare se fosse in grado di sostenere tale maggiore impegno (questo integra il vizio di illogicità di cui al X motivo);
- la lettera della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo del 22 gennaio 1999, richiamata nella consulenza tecnica, è una dichiarazione affatto generica, sicché la Regione non poteva ritenerla idonea ad esprimere una valida garanzia, il che vuol dire che la Regione stessa non si è convenientemente preoccupata dell’esecuzione delle opere (l’VIII motivo, unitamente al X, è dunque fondato);
- le opere proposte e approvate non sono compatibili con le prescrizioni contenute nelle direttive di cui alle ripetute deliberazioni 1615 e 5305 del 1998, le quali consentono il rilascio di nuove concessioni per una durata non superiore al quadriennio e qualora non importino impianti di difficile rimozione (la disposizione si riferisce alle aree nella loro interezza, e non solo alle spiagge). La c.t.u. ha escluso che le 20 nuove unità residenziali fossero facilmente rimuovibili, e anche l’adeguamento dei 40 bungalow preesistenti comporta opere di difficile rimozione (il VII motivo di ricorso è pertanto fondato);
- i
residui motivi possono essere assorbiti, giacché, durante il giudizio, sono
stati approvati i nuovi strumenti urbanistici e le competenze in materia sono
state trasferite in massima parte al Comune, rendendo così inevitabile
un’integrale rinnovazione della procedura di affidamento della concessione de qua, la quale dovrà
comunque avere ad oggetto l’assegnazione di una nuova concessione e non il rinnovo di
una preesistente.
- l’Amministrazione dei Trasporti e della Navigazione non è passivamente legittimata, dal momento che nessun provvedimento dalla stessa emesso, risulta gravato.
10.-
Appella il Dissette, il quale reitera la contestazione della (riconosciuta)
sussistenza dell’interesse della Rosolina Mare, la cui domanda è stata
legittimamente esclusa dalla procedura di assegnazione della concessione de qua, e sostiene che il
primo giudice si è spinto ben oltre il proposito di verificare l’attendibilità
delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza tecnica e del
procedimento applicativo. La sentenza impugnata va, quindi, riformata, dal
momento che il TAR si è sostituito all’Amministrazione, accogliendo tre dei
restanti motivi, proposti dalla ricorrente Rosolina Mare s.p.a.. In ogni caso,
non era necessaria una garanzia fideiussoria né tantomeno una scadenza per
compiere le opere più importanti, e non si poteva ipotizzare
un’inaffidabilità del Dissette; il primo giudice ha acriticamente recepito
le conclusioni del perito sulla facile amovibilità delle opere; nelle delibere
1615 e 5305/1998 non vi è alcun divieto di accogliere più proposte né si dice
mai che la domanda debba contenere una singola soluzione (questo, oltre
all’indebita estensione dei motivi di ricorso); l’unico soggetto che avrebbe
potuto contestare la scelta della Regione che ha accorpato le due proposte,
definite alternative, era proprio il Dissette, e non
altri.
11.- Si è costituita la Regione Veneto, la quale chiede l’accoglimento dell’appello. Si è anche costituita la Rosolina Mare s.p.a., la quale sostiene l’infondatezza dell’appello, e ripropone, con appello incidentale, i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice (V, VIII prima parte, XI, XII e XIII), dopo aver censurato la sentenza perché non dice quali sarebbero i residui motivi non assorbiti. La Rosolina Mare s.p.a. sottolinea di avere interesse ad una pronunzia di merito sui motivi dichiarati assorbiti sia nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale del Dissette sia nell’ipotesi di rigetto di detto appello, e ciò nella misura in cui l’accoglimento sia rilevante in sede di rinnovazione del procedimento conseguente alla pronunzia di annullamento.
12.- All’udienza dell’8 luglio 2003, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.- Il giudizio, promosso davanti al TAR Veneto dalla Rosolina Mare s.p.a., per ottenere l’annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2000, con la quale è stata rilasciata la concessione demaniale in località Rosolina Mare alla ditta Gianluca Dissette, con scadenza 31 dicembre 2003, è stato scisso dal primo giudice in due fasi: la prima si è conclusa con la sentenza parziale n.1995/2001 di inammissibilità dei motivi I, II, III, IV e VI, e di irricevibilità delle doglianze avverso provvedimenti diversi dalla menzionata deliberazione n. 76/2000; la seconda fase è stata chiusa con la sentenza n. 6320/2002, la quale ha definito il giudizio con l’annullamento della deliberazione 18 gennaio 2000 n.76, dopo che sono state acquisite le risultanze della perizia disposta con la precedente sentenza n. 1995/2001, e dopo che è stato ribadito l’interesse della Rosolina Mare a gravare la d.g.r. n.76/2000, e ciò anche se l’Ente ha legittimamente ritenuto insufficiente la sua proposta (cfr., sul punto, la sentenza n. 1955/01, sub 5.3.).
2.- La prima questione che il Collegio è chiamato ad affrontare riguarda la statuizione del primo giudice, che ha dichiarato inammissibili/irricevibili le doglianze di cui ai motivi I, II, III, IV e VI.
Si tratta (detto in forma riassuntiva) di verificare se la Rosolina Mare avesse una legittima aspettativa al rinnovo della concessione quadriennale in virtù del c.d. diritto di insistenza, rivendicato, sin dal 1997, con la prima domanda di rinnovo della concessione (prossima alla scadenza) e ribadito con la seconda domanda del 1998, formulata per aderire all’imposizione della Capitaneria di scorporare alcune aree incluse nella concessione da rinnovare (aree destinate ad usi pubblici da assegnare al Comune, e quelle esterne ai villaggi destinate ad attività commerciali di terzi). Tale aspettativa – secondo l’appellante Rosolina Mare s.p.a. – sarebbe venuta meno in modo chiaro e definitivo con la deliberazione di Giunta n. 76/2000, che, comparando illegittimamente la sua istanza con quella (di nuova concessione) della ditta Dissette, ha rilasciato a quest’ultima la concessione quadriennale.
La Rosolina Mare contesta la conclusione alla quale è pervenuto sul punto il primo giudice, sulla base di una lettura degli atti presupposti alla d.g.r. 76/00, che escluderebbe la loro immediata lesività, e sul rilievo che sarebbe stato frainteso l’oggetto della sua domanda (la seconda), la quale – secondo il TAR - non può essere qualificata come domanda di rinnovo, giacché tale rinnovo avrebbe dovuto riguardare tutta l’area precedentemente controllata.
È vero che il primo giudice ha affermato che la seconda domanda della Rosolina Mare non poteva comportare il rinnovo automatico della concessione richiesta, perché non aveva ad oggetto tutta l’area precedentemente controllata (e di questo non poteva non essere consapevole la stessa Rosolina Mare, avendo essa fatto domanda soltanto per una parte dell’area originaria), ma tale considerazione appare secondaria ai fini che interessano.
Il problema non è tanto quello di definire se il rinnovo automatico di una concessione esiga che vi sia esatta identità di oggetto tra la concessione scaduta e quella per la quale è presentata domanda, ovvero quello di verificare se la domanda del settembre 1998 abbia comportato una sorta di rinuncia al rinnovo della precedente concessione (richiesto con l’originaria domanda del 1997), ma di esaminare il procedimento seguito dalla Amministrazione per accertare se questa ha manifestato, prima della deliberazione impugnata (n. 76/2000), la volontà di attivare un procedimento comparativo tra le varie istanze per il rilascio della concessione, nonostante – in ipotesi – la pendenza di una valida domanda di rinnovo parziale della concessione quadriennale.
Il punto 2.1.3 della sentenza impugnata (p.18), infatti, chiude, con la significativa espressione in ogni caso, l’argomentazione sulla impossibilità del rinnovo automatico della precedente concessione, perché è stata presentata una seconda domanda di concessione per un’area più limitata, e inizia l’esame della deliberazione di g.r. n. 1059 del 13 aprile 1999 (conosciuta dalla Rosolina Mare sin dal 17 aprile 1999, come si desume dall’esposto del 26 aprile 1999), per affermare che la volontà dell’Amministrazione, nei suoi aspetti rilevanti in relazione alle censure prima compendiate, erano desumibili dalla stessa deliberazione n. 1059/1999.
Questa statuizione del TAR è corretta, e la critica che l’appellante muove al primo giudice, che sarebbe stato disattento nel leggere la deliberazione n.1059/1999, deve essere respinta.
La deliberazione del 13 aprile 1999 n. 1059 richiama:
- la
normativa in vigore e la deliberazione n.1615 del 13
maggio 1998 (direttive per il rinnovo e il rilascio di nuove concessioni
demaniali);
- la circostanza che in data 8.6.1998 sono scadute le concessioni quarantennali assentite alle società Vicenza Lido s.p.a., Rosolina Mare s.p.a., e Padova s.p.a., e sono state rilasciate agli stessi concessionari licenze provvisorie al fine di poter espletare tutte le procedure relative alle nuove assegnazioni sul litorale di Rosolina Mare;
- l’avviso pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Rovigo di disponibilità delle suddette aree demaniali, ai sensi dell’art.18 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, per complessivi mq. 1.003.504 allo scopo di consentire la presentazione di domande di concessione entro i 20 giorni previsti dalla pubblicazione come ultimo termine per la presentazione;
- la deliberazione n. 5305 del 29 dicembre 1998 (direttive per l’esame delle domande presentate in esito a tale avviso, con l’intento di velocizzare la fase di rilascio di nuove concessioni);
- la nota della Capitaneria di porto di Chioggia n. 3351 del 17 febbraio 1999 di trasmissione dell’elenco analitico e numerato delle istanze pervenute a seguito di tale avviso, e la successiva nota n.5644 del 17 marzo 1999 di trasmissione del titolo concessorio, avente per oggetto il rilascio di una concessione demaniale alla sig.ra Stefanelli in qualità di legale rappresentante della ditta Rosolina Mare s.p.a., esprimendo parere favorevole al rinnovo della concessione alla predetta società Rosolina Mare per il periodo 1.1.1999 – 31.12.2002.
La deliberazione prosegue e manifesta la propria contrarietà al rinnovo in esercizio del c.d. diritto di insistenza (già precisata nella deliberazione n. 5305/1998), e indica, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale citato, la necessità di procedere in via concorsuale a mezzo di valutazione comparativa delle domande…. Da ultimo, fa menzione dell’esposto presentato, in data 26 febbraio 1999, dalla Rosolina Mare s.p.a., e ritiene che sia necessario svolgere un ulteriore ed adeguato approfondimento anche al fine di accertare la fondatezza degli elementi a corredo della valutazione del pubblico interesse al rilascio della concessione quadriennale medesima.
La
Giunta Regionale conclude per un riesame delle domande per la concessione del
villaggio turistico “Club Rosapineta detto dei Francesi” presentate a seguito
della pubblicazione sul F.A.L. n. 48/98 della Provincia di Rovigo, con
istruttoria da concludersi quanto prima e comunque entro il 30 novembre 1999,
comparando le istanze e la documentazione prodotta a loro supporto, e
autorizza, limitatamente al periodo 1.1.1999 – 31.12.1999, il rilascio della
autorizzazione alla Rosolina Mare, al fine di consentire la fruizione del
villaggio nella presente stagione, ai sensi del punto B) delle Direttive
contenute della DGR 1615 del 13 maggio 1998 (che si
riferiscono al rilascio di nuove concessioni).
Dal contenuto della deliberazione n. 1059/1999, emerge in modo chiaro e inequivocabile che la Regione Veneto ha da sempre (ved. deliberazioni n.1615/1998 e n.5305/1998) ribadito la necessità di procedere alla comparazione delle domande presentate a seguito della pubblicazione sul F.A.L. n.48/98 della Provincia di Rovigo, discostandosi, in questo, dal parere della Capitaneria di Porto di Chioggia che propendeva per il riconoscimento in capo alla Rosolina Mare del c.d. diritto di insistenza, e che quest’ultima fosse a conoscenza della volontà dell’Amministrazione di non accordare alla stessa alcuna preferenza, se non a parità di offerta (ved. esposto n. 3 della Rosolina Mare s.p.a. del 26 aprile 1999).
Questa deliberazione, unitamente agli atti presupposti, non è stata impugnata in termini, per cui a nulla vale sostenere che il primo (ed unico) atto che avrebbe fatto venire meno l’aspettativa al rinnovo automatico della concessione quadriennale, sia la deliberazione n. 76/2000. L’aspettativa al rinnovo automatico della concessione quadriennale, che la Rosolina Mare s.p.a. dichiara di avere coltivato sino alla emanazione della deliberazione n. 76/2000, non può dirsi giuridicamente fondata, dal momento che la Regione, con la deliberazione n.1059/1999, si era determinata al riesame delle domande (in puntuale osservanza dei criteri indicati nella deliberazione n.1615/1998), al fine di procedere alla comparazione di queste e della documentazione prodotta a loro supporto.
Al riguardo, non convince l’elemento di prova (che sarebbe costituito dalla dichiarata - nella deliberazione n.1059/1999 - necessità di “un adeguato approfondimento anche al fine…della valutazione del pubblico interesse al rilascio della concessione quadriennale), offerto dalla appellante per dimostrare che l’intendimento, espresso dalla Regione con tale deliberazione, non era quello di rimettere al seguito della procedura soltanto la comparazione tra le domande intervenute, ma altresì quello di consentire un approfondimento anche in ordine a tutte le questioni giuridiche sollevate dalla Rosolina Mare con il suo esposto.
Pur essendo richiamata nella più volte menzionata deliberazione n.1059/1999 questa necessità di approfondimento, è indubbio che la Regione si sia determinata (come dimostrato dalla espressione conclusiva Per quanto sopra illustrato) per il riesame comparativo delle domande presentate e della documentazione prodotta a loro supporto.
L’appellante contesta ancora l’ulteriore affermazione del TAR di irricevibilità del ricorso n. 908/2000, anche in ragione della mancata impugnazione degli atti presupposti, e segnatamente della deliberazione n.1615/1998, della deliberazione n.5305/1998 e dell’Avviso fatto pubblicare sul F.A.L. 3 dicembre 1998 dalla Capitaneria di Porto.
La questione non è in grado incidere negativamente sulla contestata statuizione della sentenza impugnata, giacché – come si è detto – la correttezza di questa è data dalla mancata impugnativa della deliberazione n. 1059/1999.
La critica è comunque da respingere, in quanto se può essere vero che la deliberazione n. 1615/1998 non precludeva in modo decisivo la possibilità di rinnovo della concessione quadriennale, non è così per la successiva deliberazione n.5305/1998 e per l’Avviso del 3 dicembre 1998: in quest’ultimo si indica chiaramente un termine per la presentazione di nuove domande; nella prima si prende posizione in modo altrettanto chiaro sulla necessità di avviare una procedura comparativa tra le domande presentate.
Deve essere, quindi, confermata la sentenza impugnata, laddove ha dichiarato inammissibili i motivi da I a IV del ricorso avverso la deliberazione n. 76/2000, e irricevibili le doglianze avverso atti diversi da quest’ultima.
L’appellante non condivide la dichiarazione del primo giudice di inammissibilità del VI motivo dell’originario ricorso (pag. 41 dell’atto di appello), con il quale la stessa aveva dedotto il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della slealtà nello svolgimento della procedura, dal momento che l’Amministrazione ha dapprima ingenerato nella Rosolina Mare s.p.a. il convincimento della particolare illustrazione tecnica degli interventi progettati (nota della Capitaneria di Porto del 12 gennaio 1999), e poi ha invece attribuito valore decisivo, ai fini della concessione del Villaggio in oggetto, proprio alla (apparente) maggiore analiticità e dettagliatezza del piano di investimento della ditta Dissette.
La critica non resiste alla lettura degli atti avanti indicati, e segnatamente della deliberazione n.1059 del 13 aprile 1999 (successiva alla menzionata nota della Capitaneria di Porto del 12 gennaio 1999, che ha richiesto un’illustrazione soltanto generale delle iniziative eventualmente proposte), la quale non legittima – come sostenuto dal TAR – il convincimento (del tutto soggettivo) della Rosolina Mare s.p.a., che non fosse necessaria un’integrazione documentale del progetto, essendo sufficiente un’illustrazione di carattere soltanto generale delle iniziative proposte. In questa deliberazione si legge chiaramente che il riesame delle domande prodotte comporterà la comparazione di queste e della documentazione prodotta a loro supporto, che non poteva che essere quella prevista per le nuove concessioni dalla deliberazione n. 1615/1998.
Deve pure essere confermata la statuizione del TAR che ha dichiarato inammissibile il XIV motivo di ricorso, con il quale è stato prospettato, in forma incerta o addirittura negativa, il vizio di incompetenza della Giunta Regionale ad emettere atti attributivi di concessioni.
Diversamente
da quanto sostiene l’appellante, il TAR ha
inteso il motivo, con il quale è stata dedotta l’incompetenza della
Giunta, nel modo reso palese dalla sua formulazione, la quale è stata fatta in
forma dubitativa o addirittura negativa (l’appellante non crede alla
fondatezza della censura, ma non si esime dal farla, nell’ipotesi denegata
che il Tribunale volesse accoglierla).
3.- A questo punto, il TAR ha deciso la prosecuzione del giudizio, e ha ritenuto ammissibili le ulteriori censure, con le quali la Rosolina Mare s.p.a. - la cui domanda di concessione è stata respinta legittimamente a motivo della mancanza di elementi essenziali per una corretta valutazione - ha contestato il rilascio della concessione quadriennale al Dissette, disponendo una consulenza tecnica per valutare adeguatamente la fondatezza delle censure.
Il primo giudice giustifica l’ammissibilità di queste censure con questa considerazione: se la domanda del Dissette, al quale è stata rilasciata la concessione, non poteva essere accolta per mancanza dei requisiti minimi, ovvero se la stessa non è stata valutata correttamente, ovvero ancora se tale domanda è stata accolta applicando regole più favorevoli di quelle seguite per la Rosolina Mare s.p.a., il risultato non potrebbe essere che l’annullamento della deliberazione n.76/2000, il che, in mancanza di altri aspiranti, farebbe riaprire un nuovo procedimento per l’assegnazione dell’area, cui la Rosolina potrebbe senz’altro partecipare.
L’appellante incidentale contesta questa affermazione, che è stata ripetuta nella sentenza n. 6320/2002, ed è stata oggetto di nuova critica da parte della Ditta Dissette e della Regione Veneto.
La considerazione del TAR per giustificare l’ammissibilità delle ulteriori censure dell’originario ricorso avverso al deliberazione n.76/2000, avente ad oggetto il rilascio della concessione quadriennale alla ditta Dissette, non può essere condivisa.
Pur potendo comprendere il senso di giustizia che la pervade (al primo giudice è parso necessario verificare se, in una situazione indubbiamente complessa e intrigata, le regole poste siano state applicate, nell’esame della domanda della Ditta Dissette, con il medesimo rigore con cui sono state applicate nell’esame della domanda della Rosolina Mare s.p.a.), il TAR ha operato un’inammissibile inversione logica dei termini della questione. Prima ancora di definire la legittimazione sostanziale della Rosolina s.p.a., e quindi di verificare se la stessa avesse titolo giuridico a conseguire il vantaggio che l’annullamento della deliberazione n.76/2000 era idoneo ad arrecare alla stessa, ha preso in considerazione questo vantaggio, facendo discendere dallo stesso la legittimazione; un vantaggio, peraltro ipotetico, dal momento che non è dato sapere se, come e quando l’Amministrazione riaprirà il procedimento per l’assegnazione della concessione, e, soprattutto, non è dato sapere se la Rosolina Mare s.p.a. parteciperà a tale procedimento.
Un’inversione, questa, che rende impercettibile il carattere diretto e personale dell’interesse a ricorrere e lo stesso significato di legittimazione sostanziale, la cui titolarità dà titolo alla proposizione di un ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, e che finisce per consentire a un soggetto qualsiasi di agire in giudizio, purché dichiari di poter ottenere un vantaggio dall’annullamento dell’atto impugnato.
La Rosolina Mare s.p.a., la cui domanda era alternativa a quella della Ditta Dissette, è stata legittimamente esclusa dalla procedura perché il piano di investimento manca di elementi essenziali per una corretta valutazione, e, sul punto – come rilevato dal primo giudice - la stessa non ha negato tali carenze, ma le ha giustificate in virtù della sua posizione di precedente concessionaria, titolare del diritto al rinnovo. La situazione della appellante, rispetto alla procedura per il rilascio della nuova concessione quadriennale, può, quindi, essere qualificata come una situazione di fatto, che non dà titolo giuridico alla contestazione del rilascio della concessione ad altro concorrente, anche se, in ipotesi, questo fosse privo dei requisiti necessari per il suo ottenimento. Il vantaggio ipotetico, che alla stessa può derivare da un eventuale annullamento della concessione rilasciata alla Ditta Dissette, non è idoneo a fondare la sua legittimazione sostanziale, giacché – si ripete - essa è stata legittimamente esclusa dalla procedura, e non può, in caso di rinnovo della stessa procedura, conseguire il vantaggio di vedersi assegnata la concessione quadriennale.
Queste considerazioni portano all’accoglimento dell’appello incidentale della Ditta Dissette avverso la sentenza n. 1995/2001, nella parte in cui dispone la prosecuzione del giudizio per l’esame delle ulteriori censure, con le quali la ricorrente Rosolina Mare s.p.a. ha contestato la deliberazione n. 76/2000 di rilascio della concessione quadriennale alla controinteressata.
Le medesime considerazioni comportano anche l’accoglimento dell’appello, proposto dalla Ditta Dissette nei confronti della successiva sentenza n. 6320/2002, la quale viene preliminarmente contestata nella parte in cui (pag. 14) conferma la precedente statuizione della sentenza n.1995/2001 di ammissibilità delle censure che la Rosolina Mare s.p.a. ha dedotto avverso la deliberazione n. 76/2000, anche se l’Ente ha legittimamente ritenuto insufficiente la sua proposta (cfr., sul punto, la sentenza 1995/2001, sub 5.3., cioè il punto che riconosce che il provvedimento impugnato non è viziato, nella parte in cui respinge la domanda di concessione presentata dalla ricorrente).
A questo proposito, non può essere condivisa la razionalizzazione che l’appellata tenta di fare della affermazione del TAR (pag. 38 della sentenza 1995/2001), secondo cui “il provvedimento non è viziato, nella parte in cui respinge la domanda di concessione presentata dalla ricorrente”.
La Rosolina Mare s.p.a., quasi per porre rimedio alla ineluttabile conseguenza dell'improcedibilità delle censure che la stessa ha proposto avverso il rilascio della concessione alla Ditta Dissette, nell’ipotesi in cui la sua domanda dovesse essere considerata inammissibile per mancanza di elementi essenziali per una corretta valutazione, oppone che il TAR non ha dichiarato l’inammissibilità della sua proposta, ma ha solo ritenuto che questa fosse meno proficua dell’offerta della Ditta Dissette, sicché essa avrebbe comunque pieno titolo ad un confronto dell’offerta risultante dal suo piano di investimento con quella del Dissette.
La posizione è chiara: la Rosolina Mare s.p.a. potrebbe ottenere, in caso di rinnovo della procedura comparativa (emendato dai vizi, ravvisati dal TAR), il rilascio della concessione quadriennale, senza alcuna necessità che la Regione ripeta la procedura (il TAR non avrebbe affermato l’inderogabile obbligatorietà della ripetizione della procedura, come sostiene l’appellante in modo distorto e fuorviante).
La
tesi non convince; anzi, essa dimostra, in modo indiretto, che il TAR non poteva
proseguire il giudizio, una volta che la Rosolina Mare s.p.a. era stata esclusa
dalla
procedura.
Non occorre fare un’esegesi puntuale della sentenza appellata, essendo al riguardo sufficiente richiamare il testo della deliberazione n. 76/2000, nella quale si precisa che la sola istanza che presenta un progetto di investimento circostanziato è quella della Ditta Dissette, che questa Ditta è l’unica concorrente che ha presentato la documentazione prevista dalle DD.G.R. 1615/98 e 5305/98, e che è stato impossibile valutare il piano della Rosolina Mare s.p.a., avendo questa indicato solamente una cifra globale, senza fornire un computo metrico con un dettaglio analitico degli interventi ed il loro costo e, inoltre senza una determinazione dei tempi di attuazione….
Appare chiaro che la Rosolina Mare s.p.a. non ha validamente partecipato alla procedura comparativa, in quanto non ha presentato la documentazione prevista dalle menzionate DD.G.R. 1615/98 e 5305/98, per cui giammai la stessa potrebbe giovarsi dell’annullamento della procedura, conclusasi con il rilascio della concessione quadriennale alla Ditta Dissette.
4.- In conclusione, deve essere respinto l’appello principale avverso la sentenza n.1995/2001, e deve essere accolto l’appello incidentale, proposto dalla Ditta Dissette avverso la stessa sentenza nella parte in cui dispone la prosecuzione del giudizio, il che comporta anche l’accoglimento dell’appello principale, proposto dallo stesso Dissette, avverso la successiva sentenza n.1482/2003, nei cui confronti l’appellante reitera la medesima censura dell’appello incidentale avverso la citata sentenza n.1995/2001. Il tutto, con assorbimento delle questioni ulteriori poste dalla Rosolina Mare s.p.a. con l’appello incidentale nei confronti della sentenza n. 1482/2003.
5.- Rimane da esaminare l’appello incidentale della Ditta Dissette, nella parte in cui contesta la statuizione della sentenza n.1995/2001 di reiezione del suo ricorso (n.1652/1999) avverso il provvedimento 4 maggio 1999 di comunicazione di diniego alla stessa della concessione demaniale del villaggio turistico “Rosolina Club detto dei Francesi” ed il parere negativo espresso dalla Capitaneria di Porto con nota del 1° aprile 1999, nonché avverso la deliberazione di G.R. n. 1059/1999, nella parte in cui è stata rilasciata alla Rosolina Mare s.p.a. detta concessione, limitatamente al periodo 1.1.1999 – 31.12.1999.
L’appello deve essere respinto, dovendosi pienamente condividere le osservazioni del TAR, il quale, dopo avere riassunto le censure dedotte, ha rilevato che la ricorrente ha trascurato di considerare l’effettiva dinamica del procedimento.
In effetti, il parere negativo della Capitaneria di Porto del 1° aprile 1999, sebbene distinto – come rileva l’appellante – dal parere richiamato nella deliberazione regionale n.1059/1999, è stato superato dagli sviluppi del procedimento, come dimostra il contenuto di quest’ultima, la quale non riconosce il c.d. diritto di insistenza a favore della Rosolina Mare s.p.a.. Il rilascio della concessione temporanea alla Rosolina Mare è, inoltre, avvenuto sulla base di una considerazione di opportunità, che non è stata espressa dal TAR, come erroneamente ritiene la Ditta Dissette, ma dalla Regione, la quale del tutto correttamente ha ritenuto necessario autorizzare in via provvisoria la concessione del villaggio alla Rosolina Mare s.p.a., al fine di permettere la fruizione del villaggio nella presente stagione. Detto altrimenti, l’unica possibilità di fruizione del villaggio era quella di affidarne la gestione al soggetto che avesse l’attuale disponibilità delle strutture e dei relativi accessori, come significativamente rilevato dal TAR.
L’appello incidentale sul punto va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio. Sono invece poste a carico della soccombente Rosolina Mare s.p.a. le spese e le competenze dovute per la consulenza tecnica di ufficio (rivelatasi inutile), per il pagamento delle quali il TAR ha condannato in solido la Regione Veneto e Gianluca Dissette nella misura di E 904, 73 per spese, e di E 6950,00 per competenze, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione, respinge l’appello n.5936/2002, accoglie in parte l’appello incidentale proposto nel medesimo ricorso, accoglie l’appello principale n.1482/2003, e dichiara assorbite le questioni non esaminate, e in particolare le censure di cui all’appello incidentale proposto nel ricorso n.1482/2003. Compensa le spese e gli onorari di giudizio dei due gradi di giudizio, e pone a carico della Rosolina Mare s.p.a. le spese e le competenze dovute per la consulenza tecnica di ufficio, disposta con la sentenza n. 1995/2001.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 luglio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLAMGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
_______________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7177/2005
Reg.Dec.
N. 6853 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da De Florentiis Lidia, rappresentata e difesa dall' avv.to Giulio Cerceo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nino Paolantonio, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
del Comune di Montesilvano in persona del Sindaco pro tempore,
della Giunta Regionale Direzione Generale Turismo Ambiente Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 275/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28-10-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Cerceo e l'Avv. dello Stato Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con concessioni stagionali, assentite dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la parte ricorrente è stata autorizzata negli anni 2000, 2001 e 2002 ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Montesilvano ad uso “posa ombrelloni ed attrezzature balneari e giochi” e per l’anno 2003 con concessione 14 maggio 2003, n. 54/03, è stata autorizzata, come negli anni precedenti, ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Montesilvano per la durata di mesi quattro e giorni 18 (dal 14 maggio al 30 settembre 2003).
Con ulteriore istanza ha chiesto alla Regione Abruzzo che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni.
Con provvedimento 5 agosto 2003, n. 7344, il Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreative della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo ha respinto tale richiesta.
Il ricorso proposto per l’annullamento di tale provvedimento da De Florentiis Lidia è stato respinto dal Tar Pescara con la sentenza n. 275/2004, avverso cui è stato proposto appello per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, e delle deliberazioni della Giunta regionale d’Abruzzo 7 dicembre 2000, n. 1590, e 20 marzo 2000, n. 325; l’interpretazione del citato art. 15 fornita dal Tar è erronea, o, in caso contrario, è costituzionalmente illegittima.
2) Violazione degli artt. 36, ultima parte, del codice della navigazione, dell’art. 1 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88, e dall’art. 13 della L. 8 luglio 2003, n. 172, e dell’art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Le clausole che escludevano il rinnovo ed il diritto di insistenza, avendo valenza negoziale, avrebbero dovuto essere approvate con separata sottoscrizione.
3) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88. Il rinnovo automatico delle concessioni introdotto dalla legge n. 88/01 si riferisce anche alle concessioni a carattere stagionale, come quella assentita alla ricorrente, in sostanziale rinnovo di precedenti concessioni; nè la mancata adozione da oltre dieci anni del Piano regionale del demanio marittimo e del piano spiaggia avrebbe potuto sacrificare le aspettative della parte ricorrente.
4) Ulteriore violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88. Il diritto di insistenza e l’automatismo del rinnovo sono propri di tutti i rapporti di concessione.
5) Erronea applicazione del diritto di insistenza. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per illogicità. La ricorrente, essendo da anni titolare della stessa concessione, è titolare di una posizione qualificata in ordine al bene in questione; le va, pertanto, riconosciuto il diritto di insistenza.
6) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Il rilascio dell’atto concessorio contiene ex se la facoltà di rinnovo e la potestà di revoca, mentre l’esclusione del diritto di insistenza contrasta con i principi contenuti nelle leggi cornici statali vigenti in materia, attuando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri titolari di concessioni e limitando ingiustificatamente l’iniziativa economica privata. L’eccezionalità della esclusione del diritto di insistenza prevista in tale legge regionale dura da anni, venendo così a comprimere a tempo indeterminato le attività economiche degli interessati.
7) Eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in ordine alla razionalità ed all’efficienza dell’attività amministrativa. La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Montesilvano non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianti facilmente amovibili.
Nel corso del giudizio di appello è intervenuta l’adozione del piano spiaggia del comune di Montesilvano e il tratto di spiaggia in questione è stato classificato con destinazione SL5 (spiaggia libera).
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Oggetto della controversia è la pretesa della ricorrente alla modifica della durata di una concessione demaniale ad uso balneare, rilasciata con carattere stagionale e chiesta poi per la durata di sei anni, negata invece dall’amministrazione.
La ricorrente formula una serie di censure relative all’interpretazione dell’art. 15 della L.R. n. 141/97 e al coordinamento con la vigente disciplina statale in materia e deduce poi l’incostituzionalità della norma regionale se interpretata come fatto dal Tar.
Il primo gruppo di censure, che può essere esaminato congiuntamente, è infondato.
La pretesa della ricorrente di ottenere l’ampliamento della durata della concessione demaniale ad uso balneare contrasta con il chiaro disposto dell’art. 15 della L.R. n. 141/97.
Con tale legge la Regione Abruzzo ha previsto l’approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.), nel quale deve essere riservata alla libera e gratuita fruizione una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie esistente destinata alle finalità turistiche ricreative e deve essere evitata sequenze ininterrotte di aree in concessione.
Il citato art. 15 ha previsto inoltre, quale misura di salvaguardia fino all’entrata in vigore del P.D.M., che “nei Comuni sforniti del piano spiaggia comunale vigente” (tra i quali è ricompreso il Comune di Montesilvano) “non è consentito il rilascio di nuove concessioni, con le eccezioni di quelle a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza, connesse funzionalmente alla gestione di attività alberghiere con un fronte mare non superiore a m. 60 ovvero per l'esercizio di attività e manifestazioni sportive o ricreative”; è stata, invece, prevista la possibilità di autorizzare il rinnovo delle concessioni già in essere ove garantite e rispettate determinate condizioni.
Tale testo dell’art. 15 sopra citato, in realtà, è frutto della modifica introdotta con l’art. 1 della L.R. n. 63 del 1998, in quanto il precedente testo così disponeva: “nei Comuni sforniti del Piano Spiaggia comunale vigente non possono essere rilasciate nuove concessioni e possono essere autorizzati rinnovi di concessioni già in essere purché siano garantite e rispettate le condizioni di cui all'art. 13”.
In definitiva, con la normativa in questione la Regione Abruzzo aveva in un primo tempo disposto che nell’attesa dell’approvazione del P.D.M. non fosse possibile rilasciare alcuna nuova concessione sulle aree del demanio marittimo, ma solo disporre il rinnovo delle concessioni esistenti; in un secondo tempo, con la modifica introdotta con la L.R. n. 63 del 1998, ha previsto la possibilità di rilasciare solo concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza.
Alla data di adozione del provvedimento impugnato, il comune di Montesilvano era privo del piano spiaggia con la conseguente applicazione della descritta misura di salvaguardia, di cui alla lett. b), del comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 141/1997.
Tale misura impedisce in modo categorico il rilascio di nuove concessioni con la sola eccezione “di quelle a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”.
Nel caso di specie, la ricorrente non chiedeva il mero rinnovo della concessione stagionale in corso, ma aveva domandato l’ampliamento a sei anni della concessione con chiaro mutamento delle caratteristiche della stessa che veniva a perdere il carattere stagionale.
Si ritiene che il citato art. 15 non abbia creato una nuova tipologia di concessione, ma abbia introdotto una misura di salvaguardia che impedisce una compromissione degli assetti degli interessi in attesa della prevista pianificazione.
Il divieto di rilascio di nuove concessioni viene così temperato, consentendo tale rilascio solo di concessioni aventi caratteristiche tali (perché stagionali) da non pregiudicare le scelta da effettuare attraverso l’adozione dei piani.
Il contenuto della disposizione di cui al citato art. 15 impediva, dunque, l’accoglimento della domanda della ricorrente con la conseguenza che risultano infondati tutti i motivi attinenti all’interpretazione o all’applicazione di detta norma, in quanto:
a) il carattere temporaneo ed eccezionale tipico delle misure di salvaguardia esclude che possano ipotizzarsi contrasti con le norme statali che fissano in sei anni la durata delle concessioni;
b) l’esclusione di un rinnovo con ampliamento della durata della concessione a sei anni e del diritto di insistenza deriva non dall’inserimento di specifiche clausole nelle convenzioni stipulate, ma direttamente dalla legge regionale e non si pone quindi alcuna necessità di specifica approvazione per iscritto di clausole operanti ex lege;
c) l’anzidetta natura delle misure di salvaguardia esclude l’applicabilità delle diverse disposizioni statali inerenti il rinnovo automatico delle concessioni ed inoltre alcun diritto al rinnovo può essere individuato in capo al titolare di una concessione stagionale, chiaramente soggetta per la sua natura temporanea, all’incidenza di diverse scelte effettuate (o che saranno effettuate) in sede di pianificazione;
d) al più la ricorrente avrebbe potuto invocare il diritto di insistenza in ipotesi di rilascio di nuova concessione, risultata compatibile con le scelte pianificatorie (ipotesi che non ricorre nel caso di specie);
e) la mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Montesilvano costituiva legittimo motivo per limitare l’utilizzo del tratto di litorale in questione attraverso una concessione temporanea, consentita anche grazie all’uso di impianti facilmente amovibili.
3. Deve a questo punto essere esaminata la censura, con cui la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. n. 141/1997 per contrasto con i principi fondamentali contenuti nelle leggi statali vigenti in materia, per disparità di trattamento rispetto agli altri titolari di concessioni e per il sacrificio imposto all’iniziativa economica privata.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
Va subito chiarito che con l’applicazione del citato art. 15 non si crea alcuna disparità di trattamento tra diversi titolari di concessioni, in quanto la norma ha lo scopo di cristallizzare la situazione esistente, demandando ogni futura scelta ad un momento successivo alla pianificazione del territorio.
In tale fase transitoria, l’applicazione delle descritte misure di salvaguardia comporta alcuni limiti nel rilascio delle concessioni, perfettamente coerenti con la prevista pianificazione.
Inoltre, non si è in presenza di alcuna compressione a tempo indeterminato delle attività economiche degli interessati, in quanto le misure di salvaguardia hanno carattere temporaneo fino all’approvazione dei piani ed anzi proprio una corretta pianificazione consentirà agli interessati di poter meglio programmare le proprie attività sul litorale; esula dall’oggetto del presente giudizio ogni questione relativa ai tempi di approvazione dei piani e ci si può limitare ad evidenziare come comunque ogni soggetto interessato poteva, attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, stimolare la Regione ad esercitare la potestà pianificatoria.
Con riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, si osserva come il citato art. 15 della L.R. Abruzzo n. 141/1997 attiene principalmente alla materia del governo del territorio.
La Corte Costituzionale ha già avuto modo di evidenziare che la materia del governo del territorio, attribuita dall’art. 117, comma, 3, della Costituzione alla legislazione concorrente Stato – Regioni, comprende l’urbanistica (sent. n. 303/03) e l’edilizia (sent. n. 362/03), ma non si esaurisce in tali ambiti specifici coinvolgendo “l'intera e ben più ampia disciplina del governo del territorio”, già ritenuta comprensiva, in linea di principio, di "tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività" (sent. n. 307/03) - ossia l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio (sent. n. 196/04).
Con la recente sentenza n. 232 del 2005, la Corte Costituzionale, oltre a ribadire che edilizia e urbanistica rientrano nella materia del governo del territorio, ha precisato che il potere delle Regioni di stabilire la disciplina degli strumenti urbanistici nell'ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato, si estende a tutti i valori che gli strumenti urbanistici devono tutelare.
Sulla base di tale giurisprudenza costituzionale deve, quindi, ritenersi che la disciplina della pianificazione dell’utilizzazione delle aree del demanio marittimo rientri nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
La disciplina della pianificazione regionale, lungi dal porsi in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato, costituisce invece attuazione di quei principi e, in particolare, di quelle norme statali che fin dall’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. n. 400/93, convertito in legge n. 494/93, hanno previsto la predisposizione da parte delle Regioni di un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
Anzi rientra nel sistema dei principi che si possono trarre dalla legislazione statale in materia di pianificazione del territorio e di pianificazione ambientale che in corrispondenza di previsione di obbligo di pianificazione vi siano idonee misure di salvaguardia o forme di norme catenaccio, che, oltre a non creare nel frattempo ostacoli alla effettiva realizzazione della pianificazione, inducano - in aggiunta all’interesse pubblico istituzionale dell’organo preposto alla pianificazione – all’emersione di interessi concorrenti dei soggetti titolari di diritti sul territorio da pianificare alla entrata in vigore del piano, che li libera dai blocchi più o meno generalizzati.
La concreta disciplina di approvazione dei piani spetta ai legislatori regionali, i quali ben possono, proprio al fine di attuare le finalità indicate dalle leggi statali, rendere effettivo il proprio intervento pianificatorio attraverso misure di salvaguardia, che tipicamente accompagnano una corretta programmazione degli usi consentiti ed evitano che, nelle more dell’adozione dei piani, possano consolidarsi posizioni non compatibili con il buon uso del territorio.
Alcun principio fondamentale dello Stato si pone in contrasto con un intervento legislativo di tal genere, non assumendo alcuna rilevanza le diverse disposizioni statali che regolano a regime il rilascio delle concessioni demaniali e che presuppongono una corretta pianificazione da parte delle Regioni.
Va, infine, aggiunto che la norma sospettata di incostituzionalità dalla ricorrente in parte riguarda il procedimento e i tempi di approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.) e quindi la disciplina di un procedimento di pianificazione di competenza regionale, rientrando nella potestà legislativa regionale in ordine alla disciplina dei procedimenti relativi a settori rientranti nella sfera delle proprie attribuzioni.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza della ricorrente seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Abruzzo delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28-10-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Est.
________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1479/2007
Reg.Dec.
N. 426 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Dies Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Amorelli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Mille, n. 41/A;
contro
il Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Zaza d’Aulisio, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31, presso lo studio del prof. avv. Francesco Cardarelli;
Rispoli Mauro, e la Bussola s.r.l., non costituiti;
e nei confronti di
Regione Lazio, non costituita;
per l'annullamento
della sentenza n. 214 del 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. staccata di Latina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Amorelli e l’avv. Zaza d’Aulisio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Latina ha respinto il ricorso dell’istante avverso il provvedimento comunale di reiezione della sua “domanda di concessione in concorrenza con domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 37 cod. nav.”, il provvedimento di concessione della stessa zona del demanio marittimo per il periodo 1°.1.2002 – 31.12.2007 (oggetto della richiesta dell’appellante) al sig. Mauro Rispoli, e del provvedimento di autorizzazione al subingresso ex art. 46 cod. nav. della soc. La Bussola s.r.l. al concessionario Mauro Rispoli.
Il TAR ha richiamato le tre ragioni opposte dal Comune di Gaeta all’interessato (automatico rinnovo della concessione al Rispoli; competenza regionale per la decadenza e la revoca; impossibilità, allo stato, di rilasciare nuove concessioni da parte dei Comuni), ed ha riconosciuto la legittimità del terzo autonomo motivo, che impedisce di esaminare la domanda dell’istante in concorrenza con la domanda di rinnovo del concessionario.
La diversità del rilascio di un nuovo titolo rispetto al rinnovo del precedente non consente – secondo il TAR – di accedere alla tesi dell’istante, secondo il quale, nella specie, non si tratterebbe del rilascio di una nuova concessione, perché quello che si vuole è che al precedente concessionario si sostituisca un nuovo concessionario nell’uso della medesima superficie coperta e scoperta, della medesima volumetria e del medesimo fronte mare.
Risulta, quindi, pienamente operante il divieto di cui alla deliberazione regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, la quale prevede che i Comuni non possono rilasciare nuove concessioni, prima della pubblicazione nel B.U.R.L. del decreto di approvazione dell’Accordo di Programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA).
Il TAR ha concluso con la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse dell’istante a coltivare l’impugnativa degli atti di rinnovo e di subingresso, una volta che è stata dichiarato legittimo il diniego opposto dal Comune di Gaeta all’istante.
2.- Queste conclusioni non sono condivise dall’originario ricorrente, il quale chiede, con l’odierno appello, la riforma della sentenza impugnata, la quale erroneamente non ha avvalorato la sua tesi, secondo cui il divieto regionale non era operante nella specie, trattandosi di domanda di nuova concessione in senso soggettivo, e non in senso oggettivo, il cui rilascio la normativa regionale vuole impedire in attesa della approvazione dei PUA (non vi sarebbe ragione di “congelare” le persone dei concessionari). Viene anche dedotta la violazione del dovere del Comune di coordinarsi con la Regione in qualità di ente titolare della potestà sub delegata, dell’art. 37 del cod. nav., dell’art. 33, comma 3, della legge reg. 11.12.1998 n. 53, e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 400 del 1993, conv. in L. n. 494 del 1993, nel testo sostituito dall’art. 10, comma 1, della legge n. 88 del 2001, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità nell’agire amministrativo, per difetto di istruttoria e carenza di presupposto. Si reiterano, da ultimo, tutti i motivi del primo ricorso che sono stati assorbiti dal TAR.
3.- Si è costituito il Comune di Gaeta, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 27 febbraio 2007.
5.- La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda la legittimità del diniego opposto dal Comune di Gaeta sulla “domanda di concessione in concorrenza con domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 37 cod. nav.”, presentata dal ricorrente in data 22.11.2002, relativamente ad un arenile di mq. 5.813, per il quale il sig. Rispoli, la cui licenza di concessione demaniale marittima era scaduta in data 31.12.2001, aveva richiesto il rinnovo con istanza del 9.10.2001 (rinnovo poi accordato con provvedimento del 23.5.2003).
Dei tre autonomi motivi del contestato diniego, il TAR ha esaminato il terzo (impossibilità, allo stato, di procedere al rilascio di nuove concessioni da parte dei Comuni), riconoscendolo legittimo alla luce della deliberazione regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, la quale, al capo II, concessioni demaniali marittime, n. 8) prevede che “Prima della pubblicazione nel BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio di approvazione dell’accordo di programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli arenili, i Comuni possono svolgere tutte le funzioni, precedentemente indicate ad eccezione del rilascio di nuove concessioni di cui al primo punto dei compiti e funzioni dei Comuni”.
La sentenza impugnata merita di essere confermata.
L’istante reitera la tesi, respinta dal primo giudice, secondo la quale il citato divieto non riguarderebbe le concessioni di zone già oggetto di disposizione, e che, quindi, il Comune ben avrebbe potuto assentire una nuova concessione in senso soggettivo, cioè una concessione con diversa titolarità sul medesimo bene demaniale.
La tesi non può essere condivisa, perché essa appare come un artifizio volto a superare l’esplicito divieto di rilascio di nuove concessioni, previsto dalla normativa regionale, la quale abilita i Comuni, prima della approvazione dei PUA, al rinnovo delle concessioni esistenti e alla autorizzazione al subingresso.
Il rinnovo della concessione esistente (l’autorizzazione al subingresso attiene a vicende interne del rapporto concessorio in atto) implica che essa, una volta venuta a scadenza, venga mantenuta integra nella sua operatività, mediante un atto, appunto di rinnovo, che ne prolunga l’efficacia nel tempo stabilito.
Il rilascio di nuova concessione presuppone, invece, che venga reciso ogni legame con il titolo precedente, e questo è quello che avviene nell’ipotesi in cui muti il titolare della concessione esistente, la quale non può certo dirsi che venga “rinnovata”, solo perché la zona demaniale era già stata oggetto di precedente concessione.
In questo senso, appare irrilevante la distinzione (fatta dall’istante) tra concessione in senso soggettivo e in senso oggettivo, cioè che la prima, comportando una mera sostituzione del titolare della concessione scaduta, non potrebbe considerarsi una nuova concessione, mentre la seconda, riferibile ad una zona demaniale non ancora oggetto di disposizione, dovrebbe essere considerata nuova.
La novità della .concessione non si misura in astratto. Essa è definibile in relazione al collegamento che esiste tra il titolo precedentemente assentito e quello che viene rilasciato, una volta che il primo sia venuto a scadenza.
Nell’ipotesi – come detto - in cui non vi sia alcun legame con la concessione già rilasciata e scaduta, il titolo assentito assume i contorni della novità, mentre se il nuovo titolo rappresenta una sorta di prosecuzione della operatività di quello originario (è il caso del rinnovo), si può dire che in tale nuovo titolo non vi siano elementi di novità, tali da impedirne, alla stregua della normativa regionale, il rilascio.
Nella specie, l’istante pretende, previo esame comparativo (che dovrebbe essere allo stesso favorevole) della propria domanda con la domanda di rinnovo del titolare della concessione scaduta, che il Comune gli rilasci una concessione, priva di ogni legame con la precedente (ad eccezione del suo oggetto, che è il medesimo), e, quindi, nuova in senso proprio.
Che poi la concessione richiesta dall’istante sia nuova in senso proprio, è dimostrato dal fatto che – come correttamente osservato dal Comune – il suo rilascio presuppone che venga denegato il rinnovo della concessione al precedente titolare, e che, in conseguenza, l’area demaniale ritorni nella disponibilità del Comune stesso, il quale dovrebbe assentire la concessione al nuovo richiedente, previo esame comparativo.
Ma, una volta che l’arenile in questione sia rientrato nella disponibilità del Comune a seguito del mancato rinnovo della precedente concessione, non vi è possibilità di rilasciare alcuna concessione, in quanto la normativa regionale ne condiziona il rilascio alla approvazione dei piani di utilizzazione degli arenili, diversamente da quanto previsto per le ipotesi del rinnovo e dell’autorizzazione al subingresso, per le quali non è posta alcuna preclusione ai Comuni.
Da ultimo, occorre chiarire che la legittimità del contestato diniego deve essere verificata anche in relazione alla data di presentazione, da parte dell’appellante, della “domanda di concessione in concorrenza con domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 37 cod. nav.”, cioè il 22/25.11.2002.
Tale domanda, che l’istante assume di avere fatto “in concorrenza”, non poteva essere comparata (ai sensi dell’art. 37 cod. nav., di cui si assume la violazione) con la domanda di rinnovo del precedente titolare, perché questa era stata presentata in data 9.10.2001, cioè alcuni mesi prima che la concessione demaniale venisse a scadere (il 31.12.2001), e il procedimento di rinnovo era stato positivamente avviato, senza che l’Amministrazione avesse ravvisato alcun motivo valido per denegare il rinnovo. Alla conclusione del procedimento per il rinnovo mancava solo il rilascio del titolo formale, che era stato subordinato alla presentazione di alcuni documenti e al pagamento del canone provvisorio.
Alla data, quindi, in cui l’istante ha presentato domanda “in concorrenza”, il Comune aveva esaurito il proprio potere in merito all’uso dell’arenile di mq. 5.813, giacché il procedimento di rinnovo della concessione (avente ad oggetto detto arenile), avviato su istanza del precedente concessionario, si era positivamente concluso, e al rilascio del titolo formale mancavano solo alcuni adempimenti nella disponibilità del concessionario.
Sotto questo profilo, si può dire che è anche inutile porsi il problema se la concessione richiesta dall’istante debba considerarsi nuova, giacché, al momento della presentazione della domanda in concorrenza, il Comune aveva espresso il suo assenso al rinnovo della precedente concessione, il cui titolo sarebbe stato rilasciato una volta soddisfatti gli adempimenti richiesti dallo stesso Comune.
La legittimità, quindi, del diniego, opposto dal Comune di Gaeta all’istante, comporta l’assorbimento di tutte le rimanenti censure, anche di quelle avverso gli atti di rinnovo della concessione al precedente titolare e di subingresso, che vanno comunque dichiarate inammissibili, non potendo l’istante aspirare alla concessione richiesta a motivo del più volte menzionato divieto regionale, né alla comparazione della sua domanda di concessione in concorrenza con quella di rinnovo del precedente concessionario, antecedente di un anno e già positivamente esaminata dal Comune di Gaeta.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3187/03 Reg.Dec.
N. 3996 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla S.p.A. Porto Turistico Marina di Leuca, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Tommaso Ricchiuto, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pellegrino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giustiniani, n. 18.
contro
La Leuca Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Luigi Capozza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto, Felice Ancora e Francesco Baldassarre con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46 (presso Gian Marco Grez)
e nei confronti
- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., e della Capitaneria di porto di Gallipoli, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi dell’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- del Comune di Castrignano del Capo, n.c.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione prima di Lecce, n. 1571 del 19 aprile 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Leuca Mare S.r.l. e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2003 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Pellegrino, l’avv. Quinto e, nelle preliminari, l’avvocato dello Stato Fiengo.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, la società Leuca Mare S.r.l., titolare di una concessione demaniale per l’installazione e l’esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti per natanti da diporto, ubicato all’interno del porto di Santa Maria di Leuca, impugnava la nota 28 settembre 1996, prot. n. 23996, con cui il Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli si era determinato a non istruire, archiviandola, l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dell’impianto in altro sito del porto, da localizzarsi, in conformità alle previsioni del piano regolatore, in testata alla banchina del molo di sottoflutto.
L’atto impugnato era giustificato dalla considerazione che l’area, oggetto della richiesta, era già stata assentita in favore del Comune di Castrignano del Capo per la realizzazione del molo di sottoflutto, opera in attesa di collaudo.
Con motivi aggiunti, notificati il 24 aprile 2001, la ricorrente impugnava la nota 12 aprile 2001, prot. n. 9304, con cui la Capitaneria di porto, rispondendo ad una sua ulteriore diffida, affermava che il procedimento per il rilascio della concessione demaniale era stato già definito con il citato provvedimento del 28 settembre 1996.
Con ulteriori motivi aggiunti, la ricorrente impugnava: la nota, prot. n. 13240, del 20 maggio 2001 con cui la Capitaneria di porto negava nuovamente il rilascio della concessione demaniale; la licenza con cui la medesima Capitaneria autorizzava il subingresso della società Porto Turistico di Leuca nella concessione demaniale 28 giugno 1999, n. 103, rilasciata al Comune di Castrignano del Capo per la durata di mesi 48 fino al 31 dicembre 2001; il verbale della Conferenza di servizi del 28 maggio 2001, indetta dal Comune di Comune di Castrignano del Capo per la richiesta del Comune medesimo di concessione marittima cinquantennale.
Con la sentenza n. 1571 del 19 aprile 2002, il T.A.R. adito, mentre dichiarava l’improcedibilità del ricorso nella parte concernente l’impugnativa del silenzio-rifiuto opposto dalla Capitaneria alla ricorrente in ordine all’istanza di concessione demaniale, lo accoglieva per il resto, annullando i provvedimenti espliciti di diniego per la considerazione che non v’era incompatibilità tra le concessioni demaniali rilasciate al Comune di Castrignano del Capo e la richiesta avanzata dalla società ricorrente e che detti provvedimenti di diniego privilegiavano ingiustificatamente la posizione del Comune concessionario e della società ad esso subentrata, rispetto alla ricorrente, anch’essa titolare di concessione all’interno del porto.
Con ricorso notificato il 13 maggio 2002, la S.p.A. Porto Turistico Marina di Leuca ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la società controinteressata. La difesa di questa ultima ha controdedotto ai motivi di appello, concludendo per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 8215 del 30 dicembre 2002, questa Sezione ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli di fornire copia delle concessioni rilasciate al Comune di Castrignano del Capo e alla S.p.A. Porto Turistico Marina di Leuca, ivi comprese quelle rilasciate in sede di rinnovo per l’anno 2002, nonché documentati chiarimenti sull’attività svolta ai fini dell’acquisizione al demanio marittimo delle opere portuali di cui alla concessione n. 103/1994.
L’incombente istruttorio è stato adempiuto.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
1. Forma oggetto dell’appello la sentenza n. 1571 del 19 aprile 2002 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, di Lecce, ha accolto in parte qua il ricorso proposto dalla Leuca Mare S.r.l. contro la Capitaneria di porto di Gallipoli, annullando gli impugnati dinieghi di rilascio di concessione edilizia.
2. Come si è esposto nelle premesse di fatto, la controversia tra origine dall’istanza che la società Leuca Mare, titolare di concessione demaniale per l’installazione e l’esercizio di un impianto per la distribuzione di carburanti per natanti da diporto, ubicato all’interno del porto di Santa Maria di Leuca, aveva inoltrato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli per ottenere l’autorizzazione al trasferimento dell’impianto in altro sito dello stesso porto, da localizzarsi, in conformità alle previsioni del piano regolatore del porto, in testata alla banchina del “molo di sottoflutto”, e dalla risposta, contenuta nella nota del 28 settembre 1996, con cui la Capitaneria di porto di Gallipoli faceva presente che l’istanza non poteva essere presa in esame, in quanto “l’area oggetto di richiesta risulta all’attualità già assentita in concessione al Comune di Castrignano del Capo per la realizzazione delle opere portuali (molo di sottoflutto) per le quali si è in attesa di ricevere dallo stesso Ente i collaudi tecnico-amministrativi necessari per l’acquisizione allo Stato delle opere medesime”.
2.1. La società appellante sostiene, in primo luogo, che la sentenza ha omesso di farsi carico dei contenuto della nota impugnata, quando, in adesione alla prospettazione della ricorrente, ha ritenuto di poterla qualificare come atto elusivo dell’obbligo di provvedere, così individuando nel silenzio rifiuto l’oggetto esclusivo dell’impugnativa, e senza perciò farsi carico dell’ammissibilità e della fondatezza dell’impugnazione della nota medesima.
La censura è infondata.
Nella specie, il competente Assessorato regionale aveva chiesto agli enti pubblici interessati il proprio parere ai fini del rilascio alla società Leuca Mare dell’autorizzazione al trasferimento dell’impianto, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 20 aprile 1990.
Non v’è, quindi, dubbio che la Capitaneria di porto di Gallipoli, mentre non ha dato il parere che le era stato chiesto, ha fornito una risposta avente finalità elusiva, tanto più che, come rettamente evidenziato dal T.A.R., lo stesso Comune, quale Ente che stava procedendo alla realizzazione delle opere portuali, aveva espresso, con nota del 19 giugno 1996, parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla realizzazione del progetto di un nuovo distributore di carburanti nell’area individuata dal piano regolatore del porto di S.Maria di Leuca.
2.2. Pure infondata è l’ulteriore censura con cui si assume che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, perché non notificato al controinteressato da individuarsi nel Comune di Castrignano del Capo.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, C.d.S., A.P., 21 giugno 1996, n. 9), la qualità di controinteressato va individuata non in rapporto ad esigenze processuali, bensì in seguito al riconoscimento della titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso.
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, non sussistendo contrasto tra gli interessi della società appellata e del Comune di Castrignano del Capo. Infatti, come rettamente controdedotto dalla difesa della società appellata, la circostanza che il Comune avesse in corso la realizzazione di opere portuali, tra cui il molo di sottoflutto, non configurava in capo all’Ente locale una posizione giuridica antagonista rispetto alla richiesta della Leuca Mare, diretta alla gestione di una porzione del bene demaniale in conformità del piano regolatore del porto. Del resto, era stato lo stesso Comune, con nota del sindaco in data 7 agosto 1998, che aveva autorizzato la Leuca Mare a trasferire il sito dell’impianto in prossimità del molo di sottoflutto, prescrivendo che l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto avvenisse contestualmente alle opere di ampliamento e completamento del porto.
3. In relazione alla nota 20 maggio 2001, prot. n. 13240 impugnata dalla Leuca con atto di motivi aggiunti, l’appellante osserva che la stessa non poteva essere considerata, come pure ritenuto dal T.A.R., un provvedimento di rigetto dell’istanza della Leuca Mare intervenuto a purgare un silenzio rifiuto anteriormente serbato dall’Amministrazione. A suo avviso, la nota in questione rivestiva carattere meramente confermativo, in quanto ribadiva, con più ampia motivazione, la determinazione già assunta con la nota 20 settembre 1996, e cioè la permanenza della ragioni per le quali l’istanza era stata archiviata. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., poiché detta nota individuava nella Porto Turistico S.p.A. un controinteressato ulteriore rispetto al Comune di Castrignano del Capo, l’impugnazione doveva essere proposta con ricorso autonomo e non con motivi aggiunti.
Entrambe le censure sono infondate.
3.1. Al fine di disattendere la prima doglianza, va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui non può ritenersi meramente confermativo un provvedimento che, pur avendo il medesimo contenuto di altro precedente, risulti adottato a seguito del verificarsi di una nuova situazione di diritto o di fatto, od anche di un riesame dei presupposti già considerati (cfr., di recente, questa Sezione, 29 luglio 2002, n. 4063).
Nella specie, v’è stata una nuova istruttoria; in particolare, nella nota del 2001 v’è stato un riesame dei presupposti già considerati nella nota del 1996, perché è in tale nota che, per la prima volta, l’Amministrazione ha esaminato la questione se il completamento delle operazioni di collaudo potesse consentire il rilascio della concessione demaniale chiesta dalla Leuca Mare, risolvendola in senso negativo per la considerazione che occorreva procedere ad un’attività ulteriore consistente nell’incameramento delle opere tra le pertinenze del demanio marittimo.
3.2. Quanto alla seconda doglianza, va osservato che la novella legislativa di cui all’art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, prendendo probabilmente spunto dall’orientamento più aperto e avveduto, anche se non maggioritario, della giurisprudenza, che propendeva per l’ammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti, purchè collegati al provvedimento impugnato originariamente, con conseguente possibilità per l’interessato di scegliere tra il ricorso autonomo e la forma dei motivi aggiunti ed un indubbio vantaggio sotto il profilo della speditezza del procedimento e dei conseguenti costi processuali (C.d.S., Sez. V, 23 marzo 1993, n. 398; C.G.A.R.S., 26 febbraio 1987, n. 61 e 4 novembre 1995, n. 343), innovando ha concesso definitivamente l’imprimatur all’idea di un processo simultaneo con riunione di azioni connesse ed ampliamento dell’ambito originario della controversia (così C.d.S., Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717).
Difficoltà ermeneutiche suscita, peraltro, la summenzionata disposizione legislativa nella parte in cui, consentendo l’impugnazione mediante proposizione di motivi aggiunti avverso i connessi provvedimenti sopravvenuti, richiede che tali provvedimenti interessino le stesse parti (“in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso”).
Nel pronunciarsi su tale questione (sentenza 22 ottobre 2002, n. 5813), questa Sezione ha espresso l’avviso che la formula legislativa vada interpretata nel senso che devono sussistere profili di connessione tra i provvedimenti, inerendo gli stessi alla medesima vicenda procedimentale, e che l’identità di parti, per quel che riguarda la parte pubblica, vada intesa in senso lato, dovendosi ritenere la “stessa parte pubblica” come comprensiva di tutte le Pubbliche amministrazioni, ancorché soggettivamente distinte, che intervengono nella stessa vicenda procedimentale per la cura del medesimo interesse pubblico o di interessi pubblici conessi perché inerenti al medesimo bene della vita appetito dalla parte privata.
Ad avviso del Collegio, la riferita soluzione ermeneutica può essere adottata, ove ricorrano gli stessi presupposti, in relazione ai controinteressati, e siffatta soluzione appare tanto più idonea nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la posizione del nuovo controinteressato trae origine, per un fenomeno di successione particolare nel rapporto giuridico, da quella del controinteressato convenuto originariamente in giudizio. Né potrebbe opporsi che in tal modo vi sarebbe il rischio di comprimere il diritto di difesa che spetta a tali soggetti, in quanto è ben possibile che gli stessi, in relazione alle attività già svolte in loro assenza, assumano un ruolo di contestazione piena, in maniera da non venire pregiudicati nei loro interessi, in analogia a quello che si verifica nel processo civile per gli interventori litisconsortili.
4. Ciò posto, può procedersi all’esame dei profili sostanziali della controversia.
4.1. Sostiene, in primo luogo, l’appellante che non era giuridicamente possibile per l’Amministrazione prendere in esame domande di concessione che avessero ad oggetto opere realizzate da terzi in regime di concessione e non ancora devolute al demanio statale.
La censura è infondata.
L’art. 49 del codice della navigazione dispone:”Salvo che sia diversamente disposto nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Come ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., 31 dicembre 1988, n. 1345; 26 giugno 1990, n. 664; 16 marzo 1993, n. 244 e , più di recente, 8 aprile 2000, n. 2035), la disciplina legislativa depone nel senso dell’automaticità della produzione dell’effetto traslativo al tempo dello spirare della concessione, con la conseguenza che l’atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali. Allo stesso modo non rilevano le norme che prevedono l’iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o di inventario, trattandosi di formalità non costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico (cfr. sentenza n. 2035 del 2000, cit.).
4.2. Per contro, è fondata l’ulteriore censura con cui si sostiene che la conformità dell’istanza della società appellata alle previsioni pianificatorie avrebbe potuto assumere rilievo soltanto alla scadenza della licenza assentita in suo favore e, quindi, in sede di rinnovo della stessa, rinnovo che ben avrebbe potuto essere parziale al fine di consentire il trasferimento sul molo di sottoflutto dell’impianto di distribuzione di carburanti.
Ai fini dell’accoglimento del gravame, il giudice di prime cure ha osservato che doveva escludersi la dedotta incompatibilità tra i titoli concessori rilasciati al Comune di Castrignano del Capo e la richiesta avanzata dalla società ricorrente, posto che, pur avendo essi ad oggetto la medesima area, non prevedono usi tra loro incompatibili.
Tale assunto non può essere condiviso, perché, nel caso di specie, l’occupazione e l’uso del bene demaniale marittimo erano stati concessi in via esclusiva al Comune di Castrignano del Capo e successivamente (sino al 31 dicembre 2001) alla Porto Turistico Marina di Leuca, in conformità di quanto specificatamente disposto dall’art. 36 del codice della navigazione, sicché, come rettamente dedotto dalla difesa della società appellante, nella permanenza del titolo concessorio, il diritto d’uso eccezionale non poteva essere inciso da concorrenti assensi in favore di terzi, ancorché limitati ad una parte soltanto del bene dato in concessione.
5. In conclusione, nei sensi e limiti sopra esposti, il ricorso in appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, ma restando salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione che dovranno, comunque, essere adottate in conformità con le previsioni del piano regolatore del porto in ordine alla ubicazione dell’impianto in questione e nel rispetto della particolare posizione giuridica della società appellata.
Circa le spese e gli altri oneri del processo, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione, il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in tali sensi e limiti, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Salvatore Giacchetti Presidente
Alessandro Pajno Consigliere
Pietro Falcone Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Guido Salemi
Consigliere, relatore
___________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6421/2006
Reg.Dec.
N. 3580 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3580 del 2005, proposto da COMPARATO Fabio, in proprio e quale socio accomandatario della FRATELLI COMPARATO S.A.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Pettinelli e Andrea Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;
contro
- Nauti Chioggia S.n.c. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marta Rossetti e Mario Menghini, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via della Mercede n. 52;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso, per dichiarazione orale, dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- il Magistrato alle Acque, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 3608 del 7 ottobre 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Manzi, l’avv. Meneghini e l’avv. dello Stato Baghetti, in dichiarata costituzione per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 giugno 2003, la Nauti Chioggia s.n.c. – che, il 9 aprile 2003, aveva chiesto il rilascio di una concessione decennale per l’occupazione di spazio acqueo del demanio marittimo in Chioggia, laguna di Lusenzo, Canale S. Domenico, antistante un immobile ad uso officina di riparazione barche da essa condotto - impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, il provvedimento, in data 11 febbraio 2003, con il quale il Magistrato alle Acque di Venezia aveva disposto il rinnovo e l’ampliamento della concessione rilasciata alla ditta Comparato Fabio (poi, Fratelli Comparato s.a.s.) il 1° febbraio 1989, per la durata di dodici anni, per l’occupazione della medesima zona acquea, allo scopo di ormeggiare i natanti su gavitelli in attesa della riparazione nel cantiere della concessionaria.
La ricorrente sosteneva l’illegittimità di tale atto, muovendo, principalmente, dal presupposto che, sullo specchio acqueo concesso all’impresa Comparato, si era andata consolidando una situazione di fatto diversa da quella di diritto, essendo stata effettuata attività di darsena per natanti da diporto, in luogo di quella di ormeggio di natanti in attesa di riparazione presso il cantiere nautico di quest’ultima; situazione della quale il Magistrato alle Acque non avrebbe tenuto conto e che, invece, alla luce del disciplinare che regolava l’originaria concessione, avrebbe dovuto condurre alla decadenza dalla stessa, con conseguente impossibilità del rinnovo.
Deduceva, inoltre, violazione delle prescrizioni urbanistiche nonché violazione dell’art. 18 del DPR 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento di esecuzione del codice della navigazione), trattandosi di concessione di particolare importanza, per la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto ordinare la pubblicazione della domanda dell’Impresa Comparato, al fine di consentire, a coloro che ne avessero interesse, di presentare osservazioni, opposizione e reclami nonché di produrre domande concorrenti.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, disattese le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del gravame, sollevate dal Magistrato alle Acque e dalla controinteressata, e rigettati i motivi relativi all’irregolarità nella gestione, per gli anni pregressi, dello specchio acqueo assentito in concessione, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 18 del DPR n. 328/1952.
3. Avverso detta decisione ha proposto appello Fabio Comparato, in proprio e quale socio accomandatario della Fratelli Comparato s.a.s., riproponendo, innanzi tutto, le eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado, erroneamente, a suo avviso, disattese dal T.A.R., e contestando, nel merito, che sussistessero, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 18 del DPR n. 328/1952.
L’Amministrazione intimata si è costituita all’udienza di discussione, mediante semplice dichiarazione orale.
Si è costituita la Nauti Chioggia s.n.c., originaria ricorrente, che ha chiesto il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
4. L’appello non merita accoglimento.
5. Occorre premettere, al fine di sgombrare il campo da questioni non direttamente rilevanti ai fini della decisione, che oggetto di esame, in sede di appello, è esclusivamente la legittimità o no del rilascio, in data 11 febbraio 2003, del rinnovo della concessione all’Impresa Comparato ai fini di ormeggio delle imbarcazioni da riparare, in relazione al disposto dell'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dal D.P.R. n. 1085 del 18 aprile 1973), che prescrive la pubblicazione delle domande di concessioni demaniali marittime di particolare importanza per l'entità o per lo scopo.
Risultano, quindi, inconferenti tutte le argomentazioni (sulle quali entrambe le parti si diffondono), concernenti asserite anomalie nell’uso della concessione preesistente, in quanto dette anomalie, anche ove sussistenti, sono state ritenute dal T.A.R. ininfluenti ai fini della legittimità dell’atto impugnato e, sul punto, non vi è appello incidentale della Nauti Chioggia s.n.c., onde le relative statuizioni sono passate in giudicato.
6. Ciò posto, può procedersi all’esame del primo motivo articolato di gravame, con il quale l’appellante ribadisce, in contrapposizione alle conclusioni del primo giudice, innanzi tutto, la tardività del ricorso di primo grado, perché dell’esistenza del provvedimento di concessione impugnato la ditta Nauti Chioggia avrebbe avuto conoscenza attraverso la lettera del Magistrato alle Acque di Venezia datata 18 aprile 2003 (che tale provvedimento menzionava nei suoi elementi essenziali), laddove il gravame è stato notificato solo il 21 giugno 2003, oltre, quindi, il termine di decadenza di sessanta giorni,
D’altra parte, sarebbe meramente assertiva, in quanto non suffragata da alcun elemento concreto, la tesi del T.A.R., secondo la quale il ricorso sarebbe tempestivo, in quanto la nota in questione era stata ricevuta solo il 22 aprile 2003.
6.1. La doglianza è destituita di fondamento.
In disparte il rilievo che l’appellante opera una non consentita inversione dell’onere della prova, giacché fa rifluire a carico del ricorrente la mancata certezza circa la data di effettiva conoscenza dell’atto impugnato, è decisiva la circostanza che la lettera del 18 aprile 2003 risulta, dalla copia della busta allegata agli atti, spedita il 22 aprile 2003, onde, certamente, prima di tale data, come correttamente rilevato dal primo giudice, non poteva essere pervenuta al destinatario.
7. Con un secondo profilo dello stesso motivo, l’istante sostiene, ancora, la tardività del ricorso di primo grado, giacché dell’esistenza della contestata concessione, la ditta Nauti Chioggia avrebbe avuto, comunque, piena cognizione a seguito dell’esecuzione delle infrastrutture (in specie, una “passerella” e la sottostante recinzione), dalla cui messa in opera essa stessa aveva inferito l’irregolarità dell’uso della concessione stessa; esecuzione risalente quanto meno, alla data del rilascio del nuovo disciplinare (11 febbraio 2003).
7.1. Anche tale assunto è privo di fondamento.
A tacere di ogni altra considerazione, va osservato che, nella specie, essendo l’Impresa Comparato già titolare di una concessione, l’effettuazione di opere nello specchio d’acqua oggetto della concessione stessa non assumeva alcun univoco significato circa il rilascio di una nuova concessione, costituendo, a tutto voler concedere, nei confronti della ricorrente, solo una ulteriore prova dell’asserito uso illegittimo dello specchio d’acqua, uso illegittimo che, peraltro, come si è detto, non assume rilevanza nel presente giudizio di appello.
8. Con un terzo profilo del motivo in esame, l’appellante censura le conclusioni del T.A.R. anche relativamente alla mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, giacché dall’annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe, per la ricorrente, né il rilascio in suo favore della concessione né l’obbligatoria indizione di una procedura concorsuale per tale rilascio, restando libera l’Amministrazione di determinarsi o no in tal senso.
8.1. L’assunto non merita condivisione, posto che, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale pacifico, è sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione anche il solo interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento amministrativo, ove da tale rinnovazione sia suscettibile di derivare, in ipotesi, un esito favorevole per il ricorrente.
Nel caso concreto, oltre tutto, detto interesse strumentale risulta rafforzato dalla circostanza che l’Amministrazione si era già determinata nella direzione di consentire l’utilizzo particolare del bene demaniale, sia pure attraverso una procedura censurata di illegittimità, onde, rimossa tale illegittimità, non sarebbe restato all’amministrazione stessa che far luogo alla rinnovazione del procedimento, emendato dal vizio di mancata pubblicazione della domanda, nel che si radicava l’interesse legittimo del quale la Nauti Chioggia ha chiesto la tutela in via giurisdizionale.
9. Sostiene, peraltro, ancora, l’appellante, la carenza di interesse attuale della ricorrente in primo grado (erroneamente non rilevata dal T.A.R.), in quanto tra lo specchio d’acqua oggetto della controversa concessione e i terreni di proprietà della Nauti Chioggia insisterebbe una zona (non è chiaro se demaniale o di proprietà della stessa) non in libera disponibilità di quest’ultima, in quanto oggetto di servitù di passaggio a favore dell’Impresa Comparato.
9.1. Sennonché non si comprende come la circostanza dedotta possa influire sulla legittimazione della ricorrente a concorrere al rilascio della concessione di cui trattasi.
Ove infatti, la zona in questione sia di proprietà della ricorrente, l’esistenza di una servitù di passaggio a favore della ditta Comparato non comporterebbe certo l’impossibilità, materiale o giuridica, per la Nauti Chioggia, di passare anch’essa per tale zona, posto che una siffatta servitù si atteggia come “positiva” (nel senso che obbliga il proprietario a sopportare l’attività del terzo) e non come “negativa”, nel senso che sia impedito al proprietario stesso un facere (come è il caso, ad esempio, di una servitù di non sopraelevazione).
Ove, poi, la zona stessa debba considerarsi demaniale, non avrebbe alcun significato la servitù di cui l’appellante fa cenno, onde, in assenza di un titolo concessorio particolare, l’uso di tale zona avverrebbe, alla stesso titolo, per entrambe le parti, sì che, ammessa la concedibilità, in favore della Comparato, della zona acquea posta al di là della controversa striscia di arenile, la stessa concessione potrebbe essere pretesa dalla Nauti Chioggia.
10. Con il secondo motivo di appello, l’istante sostiene, nel merito, che erroneamente il T.A.R. avrebbe affermato trattarsi, nella specie, di concessione di particolare importanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del reg. nav. mar., sia perché la scelta di provvedere o no alla pubblicazione della domanda costituirebbe un’attività latamente discrezionale posta in capo all’amministrazione procedente, sia perché tratterebbesi di concessione temporanea, riguardante una mera attività di ricovero di imbarcazioni in attesa di riparazione, assistita da infrastrutture provvisorie o, comunque, di facile rimozione
10.1. La censura è infondata.
È noto, innanzitutto, che l'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dal D.P.R. n. 1085 del 18 aprile 1973) prescrive la pubblicazione delle domande di concessioni demaniali marittime di particolare importanza per l'entità o per lo scopo al duplice fine di coinvolgere direttamente nella decisione, attraverso la presentazione di eventuali osservazioni, opposizioni e reclami, i sottostanti interessi di natura privatistica, alcuni dei quali di carattere diffuso, ed anche di suscitare l'iniziativa di altri imprenditori potenzialmente interessati ad ottenere la concessione, stimolandoli a proporre domande concorrenziali.
Pertanto, la decisione inerente la pubblicazione della domanda non può ritenersi demandata alla pura discrezionalità dell'amministrazione, dovendosi apprezzare l'importanza della concessione secondo criteri obiettivi, da esternarsi compiutamente, onde consentire il sindacato del giudice amministrativo in ordine al corretto esercizio del potere amministrativo.
E, nella specie, è decisivo il rilievo che non è rinvenibile, nel provvedimento impugnato l’indicazione di alcun criterio, idoneo a consentire di verificare se l’amministrazione si sia posta, in radice, il problema della pubblicazione della domanda ex art. 18 cit. e, in caso affermativo, le ragioni che abbiano determinato la scelta di non procedere a tale adempimento.
Del resto, è appena il caso di osservare che non si può considerare, in via di principio, di scarsa importanza una concessione avente per oggetto oltre 5 mila mq di specchio acqueo e 200 posti barca.
11. Assume, peraltro, ancora l’appellante, sviluppando la tesi dell’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 18 del reg. nav. mar., che il provvedimento impugnato recherebbe sia il rinnovo sia l’ampliamento della concessione esistente, con la conseguenza che, essendosi consolidata la situazione previgente, il rinnovo non sarebbe più censurabile, mentre sarebbe ammissibile oggetto di impugnazione, sotto il profilo del difetto della procedura ad evidenza pubblica, il solo ampliamento .
Erroneamente, pertanto, il T.A.R. avrebbe disposto l’annullamento dell’intero provvedimento, laddove, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto circoscrivere il suo sindacato solo alla parte del disciplinare di concessione relativo all’ampliamento di quella pregressa.
11.1. L’assunto è manifestamente infondato, giacché non tiene conto della circostanza che la precedente concessione era venuta a scadenza, per decorrenza del termine di dodici anni originariamente fissato, anteriormente all’entrata in vigore della L. 16 marzo 2001, n. 88, onde, in assenza di rinnovo automatico, la nuova concessione doveva comunque sottostare alle regole concorsuali dettate dall’art. 37 cod. nav. e dall’art. 18 reg. nav. mar., ferma l’applicazione dei criteri di scelta indicati dal citato art. 37, primo fra i quali la valutazione comparativa dell’affidabilità dei soggetti concorrenti nel garantire una proficua utilizzazione della concessione, essendo il criterio del cd. diritto di insistenza, derivante dalle precedenti concessioni, previsto dal secondo comma dello stesso articolo, utilizzabile solo in via sussidiaria e subordinata (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 3998 del 26 luglio 2005).
12. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controinteressata Nauti Chioggia s.n.c., delle spese e onorari del grado di giudizio, che liquida nella misura di € 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 luglio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Est.
__________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3131/06
Reg.Dec.
N.7133 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7133/2004, proposto da ALBA HOLDING S.R.L. con sede in Vasto rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Nino Paolantonio;
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GEN. TURISMO-AMBIENTE-ENERGIA, non costituitasi;
COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo De Mutiis e Stefano Civitarese Matteucci con domicilio eletto in Roma via S. G. in Laterano, 210, presso lo studio dell’Avv. Carmelina Paganelli;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione di Pescara, 25 marzo 2004, n. 285;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv. Cerceo, l’Avv. dello Stato Russo e l’Avv. De Mutiis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con concessione 12.6.2003, n. 154, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreativa della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la S.r.l. Alba Holding veniva autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso “ombreggio e giochi” per la durata di mesi 3 e giorni 20 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003), in applicazione dell’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63.
Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni ai sensi dell’art. 10 L. n. 88/2001, ma con provvedimento 17.7.2003, n. 6680 lo stesso Dirigente ha respinto l’istanza richiamandosi a quanto disposto dall’art. 1 L.R. cit..
Avverso la clausola della concessione che ne fissa la durata temporale, nonché avverso il provvedimento regionale che ha respinto la domanda di estensione a sei anni, la S.r.l. Alba Holding proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara.
Con sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente; in particolare il TAR ha ritenuto che l’art. 1 L.R. n. 63/1998, da interpretarsi come norma di salvaguardia nell’attesa della approvazione del P.D.M. (Piano di ubicazione delle aree del demanio marittimo) avrebbe introdotto una tipologia di concessione diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale: “le concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”.
Nei confronti della anzidetta pronuncia la società Alba Holding ha interposto appello prospettato la illegittimità e/o erroneità della sentenza di primo grado per la considerazione che il legislatore regionale non aveva la potestà di creare una categoria ad hoc di concessioni demaniali marittime, e che la mancanza di pianificazione della spiaggia non poteva costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale interessato, soprattutto quando siano adoperati impianti e attrezzature balneari non fissi e completamente amovibili (in conformità al disposto dell’art. 2 L. n. 494/1993).
L’appellante ha comunque riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado, che possono essere così riassunti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. R. Abruzzo n. 63/1998 e delle deliberazioni di G.R. n. 325 del 20.3.2000, n. 1035 del 26.7.2000, n. 1590 del 7.12.2000 e n. 100 del 21.2.2003.
La norma contenuta nel predetto art. 15 non vieta il rinnovo delle concessioni stagionali; nè tale previsione è contenuta nelle predette deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime.
2) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di durata e di rinnovo delle concessioni di beni demaniali. Eccesso di potere per travisamento, per mancanza dei presupposti, per illogicità.
Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di rinnovare un atto concessorio di beni pubblici.
3) Violazione dell’art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
La licenza in questione può essere rinnovata senza formalità istruttorie. La clausola “senza diritto di insistenza”, in quanto vessatoria, andava approvata per iscritto e va, in ogni caso, applicata solo nelle ipotesi di una pluralità di domande.
4) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
La concessione assentita alla ricorrente doveva avere la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico.
5) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
Le disposizioni contenute nelle vigenti leggi statali in ordine alla durata sessennale della concessione, nonchè i principi relativi alla automaticità del rinnovo, avrebbero dovuto applicarsi anche alle concessioni a carattere stagionale.
6) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto di insistenza. Eccesso di potere per travisamento e per illogicità.
La parte ricorrente ha diritto a vedersi preferita ad altri aspiranti la concessione in parola.
7) Violazione dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Violazione dell’art. 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494. Eccesso di potere per illogicità e per carenza dei presupposti.
La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Vasto non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianti amovibili.
8) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 118 della Costituzione e per violazione dei principi normativi statuali in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Il diritto di insistenza, essendo l’effetto naturale dell’atto concessorio demaniale, non avrebbe potuto essere limitato o escluso dalla legge regionale in parola, in violazione dei principi di carattere generale vigenti in materia (artt. 36 e 37 del c.n. e della legge quadro 494/93), tra cui il principio dell’automaticità del rinnovo (art. 10 L. 88/01).
Resistono all’atto
d’appello il Comune di Vasto e la Regione Abruzzo contestando la fondatezza dei
motivi di gravame e concludendo per la reiezione del ricorso.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha ritenuto che la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative (e cioè le specifiche concessioni aventi oggi la durata di sei anni, previste dagli artt. 36 e segg. del Codice della navigazione, dagli artt. 5 e segg. del Regolamento di detto Codice relativo alla navigazione marittima e dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494) non trova applicazione con riferimento alle concessioni temporanee e stagionali disciplinate dall’art. 15 L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dalla esigenza di salvaguardia dell’emanando Piano di spiaggia previsto dalla stessa L.R..
Ha anche ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati in ordine alla predetta normativa regionale.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono pianamente condivise dal Collegio e non vengono minimamente scalfite dai motivi di gravame prospettati con l’odierno atto di appello che peraltro riproducono per la gran parte quelle spiegate nel giudizio di primo grado e puntualmente confutate con la sentenza appellata.
Ad onta dei rilievi mossi dalla società appellante, deve ribadirsi che la legge regionale dell’Abruzzo - alla stregua della quale sono state rilasciate gli atti concessori oggetto di impugnativa – ha introdotto una tipologia di concessioni diversa da quella individuata dal legislatore nazionale, alla quale non può pertanto estendersi la disciplina da questo prevista in tema di durata, di diritto di rinnovo e del cd. diritto di insistenza.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, l’art. 15 L.R. n. 141 del 1997, ha disposto che nell’attesa dell’approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.), è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni di beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni <<a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza>>: e ciò all’evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni, e di non compromettere quindi la piena operatività del futuro Piano.
Ciò posto, gli atti impugnati in primo grado con i quali si limitava la durata della concessione a 3 mesi e 20 giorni, e si negava l’estensione temporale della stessa, come pure il c.d. diritto di insistenza, costituiscono corretta e puntuale applicazione della normativa regionale.
Deve pertanto escludersi che con gli atti anzidetti si sia realizzata una violazione o errata applicazione della L.R. n. 163/1998.
Allo stesso modo non può ritenersi che le autorizzazioni stagionali rilasciate dall’Amministrazione regionale si pongano in contrasto con la normativa statale, giacché questa non trova applicazione per i Comuni non ancora dotati del Piano spiaggia, come nel caso in esame.
L’appellante ripropone anche la tesi difensiva (già svolta in primo grado), secondo cui la durata sessennale ed il diritto di insistenza costituirebbero principi fondamentali della legislazione statale in tema di concessioni demaniali marittime, e come tali rappresenterebbero un limite alla potestà legislativa regionale concernente il “governo del territorio” che, avendo carattere concorrente, dovrebbe attenersi a tali principi.
Da ciò la reiterata eccezione di incostituzionalità riferita alla L.R. Abruzzo n. 63/1998, per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.
Ma al riguardo, oltre a ribadire l’esatto rilievo del primo giudice, secondo cui i principi fondamentali della legislazione statale non sarebbero operativi nei confronti della peculiare tipologia di concessione stagionale introdotta nell’ordinamento abruzzese, deve altresì rilevarsi che tra i principi fondamentali deve essere sicuramente annoverato anche quello della destinazione del bene demaniale marittimo al godimento della collettività, ed a questo si è correttamente ispirato il legislatore regionale laddove ha inteso evitare che, in assenza dello strumento pianificatorio, si instaurassero rapporti tendenzialmente duraturi tra concedente e concessionario con il risultato di vanificare le finalità della approvazione del Piano di spiaggia che – ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 141/1997 – avrebbe anche dovuto riservare una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla <<libera e gratuita fruizione>> della collettività.
Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione e del Comune liquidandole nella misura complessiva di EURO 2.000,00 (duemila), da ripartirsi in parti uguali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Est.
___________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3133/06
Reg.Dec.
N.7135 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7135/2004, proposto dalla DITTA INDIVIDUALE DI NISIO PAOLA con sede in Vasto rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Nino Paolantonio;
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GEN. TURISMO-AMBIENTE-ENERGIA, non costituitasi;
COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo De Mutiis e Stefano Civitarese Matteucci con domicilio eletto in Roma via S. G. in Laterano, 210, presso lo studio dell’Avv. Carmelina Paganelli;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione di Pescara, 25 marzo 2004, n. 283;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv. Cerceo, l’Avv. dello Stato Russo e l’Avv. De Mutiis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con concessione 12.6.2003, n. 152, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreativa della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la Ditta Individuale di Nisio Paola veniva autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso “ombreggio e giochi” per la durata di mesi 3 e giorni 20 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003), in applicazione dell’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63.
Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni ai sensi dell’art. 10 L. n. 88/2001, ma con provvedimento 17.7.2003, n. 6680 lo stesso Dirigente ha respinto l’istanza richiamandosi a quanto disposto dall’art. 1 L.R. cit..
Avverso la clausola della concessione che ne fissa la durata temporale, nonché avverso il provvedimento regionale che ha respinto la domanda di estensione a sei anni, la Ditta Individuale di Nisio Paola proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara.
Con sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente; in particolare il TAR ha ritenuto che l’art. 1 L.R. n. 63/1998, da interpretarsi come norma di salvaguardia nell’attesa della approvazione del P.D.M. (Piano di ubicazione delle aree del demanio marittimo) avrebbe introdotto una tipologia di concessione diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale: “le concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”.
Nei confronti della anzidetta pronuncia la Ditta Individuale di Nisio Paola ha interposto appello prospettato la illegittimità e/o erroneità della sentenza di primo grado per la considerazione che il legislatore regionale non aveva la potestà di creare una categoria ad hoc di concessioni demaniali marittime, e che la mancanza di pianificazione della spiaggia non poteva costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale interessato, soprattutto quando siano adoperati impianti e attrezzature balneari non fissi e completamente amovibili (in conformità al disposto dell’art. 2 L. n. 494/1993).
L’appellante ha comunque riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado, che possono essere così riassunti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. R. Abruzzo n. 63/1998 e delle deliberazioni di G.R. n. 325 del 20.3.2000, n. 1035 del 26.7.2000, n. 1590 del 7.12.2000 e n. 100 del 21.2.2003.
La norma contenuta nel predetto art. 15 non vieta il rinnovo delle concessioni stagionali; nè tale previsione è contenuta nelle predette deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime.
2) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di durata e di rinnovo delle concessioni di beni demaniali. Eccesso di potere per travisamento, per mancanza dei presupposti, per illogicità.
Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di rinnovare un atto concessorio di beni pubblici.
3) Violazione dell’art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
La licenza in questione può essere rinnovata senza formalità istruttorie. La clausola “senza diritto di insistenza”, in quanto vessatoria, andava approvata per iscritto e va, in ogni caso, applicata solo nelle ipotesi di una pluralità di domande.
4) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
La concessione assentita alla ricorrente doveva avere la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico.
5) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
Le disposizioni contenute nelle vigenti leggi statali in ordine alla durata sessennale della concessione, nonchè i principi relativi alla automaticità del rinnovo, avrebbero dovuto applicarsi anche alle concessioni a carattere stagionale.
6) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto di insistenza. Eccesso di potere per travisamento e per illogicità.
La parte ricorrente ha diritto a vedersi preferita ad altri aspiranti la concessione in parola.
7) Violazione dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Violazione dell’art. 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494. Eccesso di potere per illogicità e per carenza dei presupposti.
La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Vasto non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianti amovibili.
8) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 118 della Costituzione e per violazione dei principi normativi statuali in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Il diritto di insistenza, essendo l’effetto naturale dell’atto concessorio demaniale, non avrebbe potuto essere limitato o escluso dalla legge regionale in parola, in violazione dei principi di carattere generale vigenti in materia (artt. 36 e 37 del c.n. e della legge quadro 494/93), tra cui il principio dell’automaticità del rinnovo (art. 10 L. 88/01).
Resistono all’atto
d’appello il Comune di Vasto e la Regione Abruzzo contestando la fondatezza dei
motivi di gravame e concludendo per la reiezione del ricorso.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha ritenuto che la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative (e cioè le specifiche concessioni aventi oggi la durata di sei anni, previste dagli artt. 36 e segg. del Codice della navigazione, dagli artt. 5 e segg. del Regolamento di detto Codice relativo alla navigazione marittima e dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494) non trova applicazione con riferimento alle concessioni temporanee e stagionali disciplinate dall’art. 15 L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dalla esigenza di salvaguardia dell’emanando Piano di spiaggia previsto dalla stessa L.R..
Ha anche ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati in ordine alla predetta normativa regionale.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono pianamente condivise dal Collegio e non vengono minimamente scalfite dai motivi di gravame prospettati con l’odierno atto di appello che peraltro riproducono per la gran parte quelle spiegate nel giudizio di primo grado e puntualmente confutate con la sentenza appellata.
Ad onta dei rilievi mossi dalla società appellante, deve ribadirsi che la legge regionale dell’Abruzzo - alla stregua della quale sono state rilasciate gli atti concessori oggetto di impugnativa – ha introdotto una tipologia di concessioni diversa da quella individuata dal legislatore nazionale, alla quale non può pertanto estendersi la disciplina da questo prevista in tema di durata, di diritto di rinnovo e del cd. diritto di insistenza.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, l’art. 15 L.R. n. 141 del 1997, ha disposto che nell’attesa dell’approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.), è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni di beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni <<a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza>>: e ciò all’evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni, e di non compromettere quindi la piena operatività del futuro Piano.
Ciò posto, gli atti impugnati in primo grado con i quali si limitava la durata della concessione a 3 mesi e 20 giorni, e si negava l’estensione temporale della stessa, come pure il c.d. diritto di insistenza, costituiscono corretta e puntuale applicazione della normativa regionale.
Deve pertanto escludersi che con gli atti anzidetti si sia realizzata una violazione o errata applicazione della L.R. n. 163/1998.
Allo stesso modo non può ritenersi che le autorizzazioni stagionali rilasciate dall’Amministrazione regionale si pongano in contrasto con la normativa statale, giacché questa non trova applicazione per i Comuni non ancora dotati del Piano spiaggia, come nel caso in esame.
L’appellante ripropone anche la tesi difensiva (già svolta in primo grado), secondo cui la durata sessennale ed il diritto di insistenza costituirebbero principi fondamentali della legislazione statale in tema di concessioni demaniali marittime, e come tali rappresenterebbero un limite alla potestà legislativa regionale concernente il “governo del territorio” che, avendo carattere concorrente, dovrebbe attenersi a tali principi.
Da ciò la reiterata eccezione di incostituzionalità riferita alla L.R. Abruzzo n. 63/1998, per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.
Ma al riguardo, oltre a ribadire l’esatto rilievo del primo giudice, secondo cui i principi fondamentali della legislazione statale non sarebbero operativi nei confronti della peculiare tipologia di concessione stagionale introdotta nell’ordinamento abruzzese, deve altresì rilevarsi che tra i principi fondamentali deve essere sicuramente annoverato anche quello della destinazione del bene demaniale marittimo al godimento della collettività, ed a questo si è correttamente ispirato il legislatore regionale laddove ha inteso evitare che, in assenza dello strumento pianificatorio, si instaurassero rapporti tendenzialmente duraturi tra concedente e concessionario con il risultato di vanificare le finalità della approvazione del Piano di spiaggia che – ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 141/1997 – avrebbe anche dovuto riservare una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla <<libera e gratuita fruizione>> della collettività.
Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione e del Comune liquidandole nella misura complessiva di EURO 2.000,00 (duemila), da ripartirsi in parti uguali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Est.
___________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3132/06
Reg.Dec.
N.7134 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7134/2004, proposto da OMNIA SERVICE S.R.L. con sede in Vasto rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del Prof. Avv. Nino Paolantonio;
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GEN. TURISMO-AMBIENTE-ENERGIA, non costituitasi;
COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo De Mutiis e Stefano Civitarese Matteucci con domicilio eletto in Roma via S. G. in Laterano, 210, presso lo studio dell’Avv. Carmelina Paganelli;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione di Pescara, 25 marzo 2004, n. 286;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv. Cerceo, l’Avv. dello Stato Russo e l’Avv. De Mutiis;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con concessione 16.6.2003, n. 161, assentita dal Dirigente del Servizio Demanio marittimo per finalità turistico ricreativa della Direzione Generale Turismo della Regione Abruzzo, la S.r.l. Omnia Service veniva autorizzata ad occupare una zona demaniale marittima sita nel Comune di Vasto ad uso “ombreggio e giochi” per la durata di mesi 3 e giorni 15 (dal 12 giugno al 30 settembre 2003), in applicazione dell’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63.
Con successiva istanza la concessionaria ha chiesto alla Regione che la durata di tale concessione fosse fissata in sei anni ai sensi dell’art. 10 L. n. 88/2001, ma con provvedimento 17.7.2003, n. 6680 lo stesso Dirigente ha respinto l’istanza richiamandosi a quanto disposto dall’art. 1 L.R. cit..
Avverso la clausola della concessione che ne fissa la durata temporale, nonché avverso il provvedimento regionale che ha respinto la domanda di estensione a sei anni, la S.r.l. Omnia Service proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sede di Pescara.
Con sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente; in particolare il TAR ha ritenuto che l’art. 1 L.R. n. 63/1998, da interpretarsi come norma di salvaguardia nell’attesa della approvazione del P.D.M. (Piano di ubicazione delle aree del demanio marittimo) avrebbe introdotto una tipologia di concessione diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale: “le concessioni a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”.
Nei confronti della anzidetta pronuncia la società Omnia Service ha interposto appello prospettato la illegittimità e/o erroneità della sentenza di primo grado per la considerazione che il legislatore regionale non aveva la potestà di creare una categoria ad hoc di concessioni demaniali marittime, e che la mancanza di pianificazione della spiaggia non poteva costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale interessato, soprattutto quando siano adoperati impianti e attrezzature balneari non fissi e completamente amovibili (in conformità al disposto dell’art. 2 L. n. 494/1993).
L’appellante ha comunque riproposto i motivi di gravame già dedotti in primo grado, che possono essere così riassunti:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. R. Abruzzo n. 63/1998 e delle deliberazioni di G.R. n. 325 del 20.3.2000, n. 1035 del 26.7.2000, n. 1590 del 7.12.2000 e n. 100 del 21.2.2003.
La norma contenuta nel predetto art. 15 non vieta il rinnovo delle concessioni stagionali; nè tale previsione è contenuta nelle predette deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime.
2) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di durata e di rinnovo delle concessioni di beni demaniali. Eccesso di potere per travisamento, per mancanza dei presupposti, per illogicità.
Nel nostro ordinamento non esiste un generale divieto di rinnovare un atto concessorio di beni pubblici.
3) Violazione dell’art. 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
La licenza in questione può essere rinnovata senza formalità istruttorie. La clausola “senza diritto di insistenza”, in quanto vessatoria, andava approvata per iscritto e va, in ogni caso, applicata solo nelle ipotesi di una pluralità di domande.
4) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
La concessione assentita alla ricorrente doveva avere la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico.
5) Violazione dell’art. 1, II comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 494, così come sostituito dall’art. 10, II comma, della L. 16 marzo 2001, n. 88.
Le disposizioni contenute nelle vigenti leggi statali in ordine alla durata sessennale della concessione, nonchè i principi relativi alla automaticità del rinnovo, avrebbero dovuto applicarsi anche alle concessioni a carattere stagionale.
6) Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritto di insistenza. Eccesso di potere per travisamento e per illogicità.
La parte ricorrente ha diritto a vedersi preferita ad altri aspiranti la concessione in parola.
7) Violazione dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63. Violazione dell’art. 2 della L. 4 dicembre 1993, n. 494. Eccesso di potere per illogicità e per carenza dei presupposti.
La mancanza di pianificazione della spiaggia del Comune di Vasto non avrebbe potuto costituire ostacolo alla utilizzazione del tratto di litorale in parola, dal momento che sono adoperati impianti amovibili.
8) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 118 della Costituzione e per violazione dei principi normativi statuali in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Il diritto di insistenza, essendo l’effetto naturale dell’atto concessorio demaniale, non avrebbe potuto essere limitato o escluso dalla legge regionale in parola, in violazione dei principi di carattere generale vigenti in materia (artt. 36 e 37 del c.n. e della legge quadro 494/93), tra cui il principio dell’automaticità del rinnovo (art. 10 L. 88/01).
Resistono all’atto
d’appello il Comune di Vasto e la Regione Abruzzo contestando la fondatezza dei
motivi di gravame e concludendo per la reiezione del ricorso.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha ritenuto che la normativa statale che disciplina le concessioni dei beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative (e cioè le specifiche concessioni aventi oggi la durata di sei anni, previste dagli artt. 36 e segg. del Codice della navigazione, dagli artt. 5 e segg. del Regolamento di detto Codice relativo alla navigazione marittima e dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494) non trova applicazione con riferimento alle concessioni temporanee e stagionali disciplinate dall’art. 15 L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, così come modificato dall’art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 63, che costituiscono una categoria diversa di concessioni, ove la durata temporanea è giustificata dalla esigenza di salvaguardia dell’emanando Piano di spiaggia previsto dalla stessa L.R..
Ha anche ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati in ordine alla predetta normativa regionale.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono pianamente condivise dal Collegio e non vengono minimamente scalfite dai motivi di gravame prospettati con l’odierno atto di appello che peraltro riproducono per la gran parte quelle spiegate nel giudizio di primo grado e puntualmente confutate con la sentenza appellata.
Ad onta dei rilievi mossi dalla società appellante, deve ribadirsi che la legge regionale dell’Abruzzo - alla stregua della quale sono state rilasciate gli atti concessori oggetto di impugnativa – ha introdotto una tipologia di concessioni diversa da quella individuata dal legislatore nazionale, alla quale non può pertanto estendersi la disciplina da questo prevista in tema di durata, di diritto di rinnovo e del cd. diritto di insistenza.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, l’art. 15 L.R. n. 141 del 1997, ha disposto che nell’attesa dell’approvazione dei Piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.D.M.), è vietato il rilascio di quelle specifiche concessioni di beni del demanio marittimo per attività turistico-ricreative previste dalla normativa statale, e sono soltanto consentite concessioni <<a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza>>: e ciò all’evidente scopo di contrastare ogni eventuale aspettativa da parte dei titolari di tali concessioni, e di non compromettere quindi la piena operatività del futuro Piano.
Ciò posto, gli atti impugnati in primo grado con i quali si limitava la durata della concessione a 3 mesi e 20 giorni, e si negava l’estensione temporale della stessa, come pure il c.d. diritto di insistenza, costituiscono corretta e puntuale applicazione della normativa regionale.
Deve pertanto escludersi che con gli atti anzidetti si sia realizzata una violazione o errata applicazione della L.R. n. 163/1998.
Allo stesso modo non può ritenersi che le autorizzazioni stagionali rilasciate dall’Amministrazione regionale si pongano in contrasto con la normativa statale, giacché questa non trova applicazione per i Comuni non ancora dotati del Piano spiaggia, come nel caso in esame.
L’appellante ripropone anche la tesi difensiva (già svolta in primo grado), secondo cui la durata sessennale ed il diritto di insistenza costituirebbero principi fondamentali della legislazione statale in tema di concessioni demaniali marittime, e come tali rappresenterebbero un limite alla potestà legislativa regionale concernente il “governo del territorio” che, avendo carattere concorrente, dovrebbe attenersi a tali principi.
Da ciò la reiterata eccezione di incostituzionalità riferita alla L.R. Abruzzo n. 63/1998, per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale.
Ma al riguardo, oltre a ribadire l’esatto rilievo del primo giudice, secondo cui i principi fondamentali della legislazione statale non sarebbero operativi nei confronti della peculiare tipologia di concessione stagionale introdotta nell’ordinamento abruzzese, deve altresì rilevarsi che tra i principi fondamentali deve essere sicuramente annoverato anche quello della destinazione del bene demaniale marittimo al godimento della collettività, ed a questo si è correttamente ispirato il legislatore regionale laddove ha inteso evitare che, in assenza dello strumento pianificatorio, si instaurassero rapporti tendenzialmente duraturi tra concedente e concessionario con il risultato di vanificare le finalità della approvazione del Piano di spiaggia che – ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 141/1997 – avrebbe anche dovuto riservare una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla <<libera e gratuita fruizione>> della collettività.
Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione e del Comune liquidandole nella misura complessiva di EURO 2.000,00 (duemila), da ripartirsi in parti uguali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli
VII Sezione
Sent. n. 4911 - Anno 2007- R.g. n. 2708 - Anno 2006
con l’intervento dei Magistrati
- Francesco GUERRIERO Presidente
- Arcangelo MONACILIUNI Consigliere
- Mariangela CAMINITI 1^Referendario -relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti :
1) Rg. n. 2708/2006, proposto dall’AZIENDA AUTONOMA di SOGGIORNO di SORRENTO e SANT’AGNELLO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’avv. Leopoldo Villani e con lo stesso elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Gramsci, n.16, presso l’avv. Antonio Messina,
contro
la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lidia Buondonno dell’Avvocatura regionale, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia, n.81,
per l’annullamento, previa sospensiva,
2) Rg n.5174 del 2006, proposto dall’AZIENDA AUTONOMA di SOGGIORNO di SORRENTO e SANT’AGNELLO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’avv. Leopoldo Villani e con lo stesso elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Gramsci, n.16, presso l’avv. Antonio Messina,
contro
per l’annullamento, previa sospensiva,
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania intimata e l’annessa documentazione prodotta;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e la documentazione allegata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 febbraio 2007 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame n. 2708 del 2006 , l’Azienda Autonoma ricorrente riferisce che, a seguito della concessione n.103 del 1998 del 27 agosto 1998, è stata autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ad occupare una zona demaniale marittima in località Marina Piccola del Porto di Sorrento, allo scopo di mantenere un pontile sbarcatoio con struttura in metallo, ad uso pubblico, per la durata di 4 anni.
Lamenta l’Azienda ricorrente che con atto del 2.3.2006, prot. 2006.0198467 la Giunta Regionale della Campania ha denegato il rinnovo della concessione demaniale marittima sul presupposto: - della mancata trasmissione delle osservazioni, da parte della stessa, a seguito della comunicazione dell’Amministrazione della intenzione di non rinnovare il titolo concessorio all’Azienda; - nonché dell’aver disposto la chiusura al pubblico del pontile oggetto della predetta concessione dichiarando di non poter provvedere neanche alla manutenzione ordinaria.
Secondo l’Azienda il provvedimento sarebbe illegittimo atteso che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 16 marzo 2001, n.88, la concessione de qua avrebbe subito un prolungamento dell’efficacia di altri due anni (in totale sei, fino al 31.12.2003) e si sarebbe rinnovata automaticamente fino al 31.12.2009 (sei anni a far data dal 31.12.2003). Inoltre, l’Ente avrebbe trasmesso la documentazione richiesta dall’Amministrazione con nota assunta al protocollo della Regione del 2.2.2006 e la chiusura del pontile oggetto di concessione sarebbe stata operata in via del tutto eccezionale, in attesa di reperire i mezzi finanziari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali in godimento, ciò in ossequio agli obblighi assunti con il rilascio della concessione.
Da qui l’impugnativa del predetto atto di diniego con la deduzione dei seguenti motivi:
Si è costituita in giudizio la Regione Campania la quale ha controdedotto, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato derivante oltre che dalle circostanze di fatto allegate (il verbale di intesa del 18 maggio 2005 tra Comune ed Azienda Autonoma, concernente il subingresso del Comune nella concessione n.103/1998 per la gestione del pontile e la manutenzione dello stesso; la determina dirigenziale n.65 del 26.11.2005, con cui l’Azienda ha ordinato cautelativamente la chiusura al pubblico e il divieto di utilizzazione del pontile per sprovvista di fondi per la manutenzione; la mancata trasmissione da parte della stessa della documentazione per l’espletamento dell’istruttoria per il rinnovo della concessione) anche dai profili di diritto, posto che la normativa di riferimento in materia di concessioni demaniali marittime, nella formulazione vigente al momento dell’emanazione della concessione, prevedeva la durata di quattro anni delle stesse, mentre la Legge n.88 del 2001, richiamata dall’Ente ricorrente, non troverebbe applicazione nel caso di specie bensì per le concessioni autorizzate dopo l’entrata in vigore della stessa. Inoltre, replica la difesa regionale che la documentazione trasmessa dall’Ente, la cui produzione è stata sollecitata, si riferirebbe ad un pontile diverso da quello oggetto della concessione n.103 (cfr. nota G. R. prot. 2005.1047636 del 20.12.2005), a cui non sarebbe seguito l’invio della corretta documentazione, ma la chiusura al pubblico del pontile. Tale comportamento rileverebbe un disinteresse alla continuazione della gestione del bene demaniale e il venir meno dello scopo della concessione stessa.
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del ricorso l’Azienda Autonoma ha prodotto memoria conclusionale, insistendo sulle proprie posizioni.
2. Con il gravame RG. n.5174 del 2006 l’Azienda Autonoma ha impugnato la concessione demaniale marittima n.23 del 2006 rilasciata al Comune di Sorrento, riguardante il pontile sbarcatoio che insiste nello specchio acqueo di mq 35 ricadente nel Porto di Sorrento nonché i richiamati pareri favorevoli dell’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento di cui alla nota prot. n.1314/2006 e dell’Agenzia delle Dogane di Napoli di cui alla nota prot. n.24155/2006.
Al riguardo, rappresenta che, dopo il diniego regionale di rinnovo della concessione marittima n.103 del 1998, impugnato con il precedente ricorso RG n.2708 del 2006, l’Azienda è venuta a conoscenza, nell’ambito del detto giudizio, della concessione demaniale n.23/2006, con la quale la Regione Campania ha concesso al Comune di Sorrento il pontile sbarcatoio che insiste nel suddetto specchio acqueo, in località Marina Piccola del Comune (coincidente con quanto rilasciato alla medesima Azienda con la concessione n.103 del 1998, ancora valida ed efficace per effetto dell’art.10 della predetta legge n.88 del 2001) e ciò in carenza assoluta di potere, posto che il Porto di Sorrento rientrante tra le Aree demaniali marittime di preminente interesse nazionale sarebbe di competenza esclusiva dello Stato, non potendosi attribuire la delega di funzioni amministrative alle regioni di cui all’art.59 del DPR n.616 del 1977.
L’Azienda Autonoma affida al gravame i seguenti motivi:
Si è costituita in giudizio la Regione Campania la quale ha controdedotto, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato atteso che non sussisterebbe la incompetenza della Regione in materia, alla luce anche della pronuncia della Corte Costituzionale n.90 del 2006, che ha escluso la competenza statale in materia di porti turistici in Campania in considerazione del nuovo assetto delle competenze recato dalla legge costituzionale n.3 del 2001 (la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale e, quindi, di competenza delle regioni, secondo i criteri dettati dall’art.118 Cost.). In disparte la palese contraddittorietà del comportamento dell’Azienda ricorrente che, ritenuta incompetente la Regione in materia, avrebbe tuttavia inoltrato ad essa la richiesta di rinnovo della concessione n.103 del 1998.
Inoltre, la difesa regionale contesta quanto asserito dalla ricorrente riguardo il rinnovo automatico della concessione, posto che la normativa di riferimento in materia di concessioni demaniali marittime, nella formulazione vigente al momento dell’emanazione della concessione, stabiliva la durata di quattro anni delle stesse, mentre la Legge n.88 del 2001 che prevede il rinnovo automatico alla scadenza, richiamata dall’Ente ricorrente, non troverebbe applicazione nel caso di specie bensì per le concessioni autorizzate dopo l’entrata in vigore della legge stessa.
Anche le censure di cui al secondo motivo vengono confutate dalla difesa regionale attesa la infondatezza: la Regione sarebbe pervenuta al diniego di rinnovo nei confronti dell’Azienda e al successivo rilascio della concessione impugnata al termine di un iter procedimentale conforme alla normativa in materia, considerando le circostanze di fatto documentate (difficoltà nell’espletamento dell’istruttoria per la mancata produzione, da parte dell’Azienda, della documentazione richiesta dall’Amministrazione regionale, ai fini della procedura di rinnovo; chiusura al pubblico del pontile oggetto di concessione, per mancanza di personale e di fondi necessari per la manutenzione e gestione) e sulla base di una corretta valutazione dell’interesse pubblico da tutelarsi.
Anche il Comune di Sorrento si è costituito in giudizio e ha controdedotto, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e ha concluso per la reiezione del ricorso, atteso anche il rilievo sul comportamento contraddittorio dell’Azienda che, da un lato ammette di non essere in grado di gestire e mantenere il pontile e dall’altro insiste sul rinnovo della concessione.
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del ricorso il Comune di Sorrento ha prodotto memoria conclusionale, insistendo sulle proprie posizioni. Anche l’Azienda Autonoma ha prodotto memoria conclusionale, rinunciando espressamente al primo motivo di ricorso, relativamente alla asserita incompetenza della Regione Campania riguardo la materia dei porti turistici (alla luce della sentenza della Corte cost. n.90 del 2006) e insistendo per l’accoglimento del secondo motivo.
I ricorsi Rg. n.2708/2006 e Rg. n.5174/2006 sono stati posti in decisione nel corso della pubblica udienza del 14 febbraio 2007.
DIRITTO
1.Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre, ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall’art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034, la riunione dei ricorsi - meglio identificati in epigrafe - per evidenti motivi di connessione, valutabile sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, al fine di pervenire alla soluzione con unica sentenza.
2. Nel merito, con riferimento al gravame RG n.2708 del 2006, si osserva che, all’esame dell’atto impugnato non appare il paventato difetto di motivazione e di istruttoria, censurato in entrambi i motivi dedotti con il ricorso, in quanto l’Amministrazione dopo aver rappresentato l’iter del procedimento attivato e la difficile prosecuzione dello stesso, dovuta alla mancata ottemperanza da parte della stessa Azienda a quanto richiesto dalla Regione con le note prot.n. 0744723 del 13.9.2005, n.0855788 del 18.10.2005, n.1047636 del 20.12.2005 e n.0075639 del 25.1.2006, ha rappresentato la circostanza che l’Azienda con la determina dirigenziale n.65 del 26.11.2005 ha ordinato cautelativamente la “chiusura al pubblico e contestuale divieto di utilizzo del pontile sito in Marina Piccola in Sorrento, concessione demaniale regionale n.103/98-Azienda soggiorno e turismo di Sorrento-S.Agnello”, dichiarando di non avere adeguata dotazione finanziaria per la manutenzione e la tutela del bene demaniale nonché per la costruzione di un eventuale pontile adeguato alle esigenze attuali del traffico crocieristico e da diporto. Sulla base di ciò l’Amministrazione regionale nell’atto impugnato, nel rappresentare i motivi del mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo, ha evidenziato che il mancato utilizzo del pontile fa venir meno lo scopo per il quale è stata rilasciata la concessione e ha sottolineato che il Comune di Sorrento (nota prot. 25814 del 4.7.2005) ha manifestato la volontà di gestire il pontile, assumendo l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni onere connesso, sulla base di una pregressa intesa tra il Comune e l’Azienda stessa, inerente la gestione del pontile stesso (cfr. verbale d’intesa del 18.5.2005).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda ricorrente, l’atto impugnato non risulta carente della motivazione, ma in esso sono argomentate espressamente le ragioni del mancato accoglimento legate soprattutto alla inottemperanza della produzione della documentazione richiesta dall’Amministrazione regionale e alla espressa volontà claris verbis di chiusura al pubblico del pontile e interruzione della gestione. Non senza tralasciare nella valutazione degli opposti interessi la manifestazione di volontà del Comune di Sorrento di provvedere alla gestione del pontile e della manutenzione dello stesso.
D’altra parte, l’Azienda ricorrente non ha dimostrato in modo adeguato di aver adempiuto, da ultimo, alla richiesta di documentazione di cui alla nota G.R. del 25.1.2006 (con cui, tra l’altro, la Regione ha comunicato che la mancata trasmissione della documentazione entro cinque giorni, ha validità di avvio del procedimento di cui all’art.47 del cod.nav.), attesa la mera allegazione al ricorso della nota 2.2.2006, mancante degli allegati, inviata alla Regione, nè appaiono convincenti gli elementi di supporto interposti ai fini di contrastare la carenza di istruttoria e il non corretto svolgimento del procedimento da parte della Regione. In definitiva, nell’atto impugnato risultano indicati i momenti che hanno scandito il procedimento e le difficoltà, non dipendenti dalla Regione, dello svolgimento di una corretta fase istruttoria nello spirito collaborativo tra le parti e sono riportate le ragioni che hanno indotto quest’ultima al diniego dell’istanza di rinnovo della concessione, sulla base anche della meditata valutazione degli opposti interessi manifestati, da un lato la volontà dell’Azienda di chiudere al pubblico e vietare l’utilizzo del pontile, per carenza di fondi e di personale per la gestione dello stesso, dall’altro l’interesse al corretto accesso alla struttura, offerto dal Comune di Sorrento con la manifestazione di volontà di gestire il pontile, che è apparso maggiormente rispondente alla tutela dell’interesse pubblico di settore.
2.1 Parimenti non possono condividersi le argomentazioni sostenute dall’Azienda ricorrente riguardo la violazione dell’art.10 della legge 16 marzo 2001, n.88, atteso l’asserito rinnovo automatico della concessione demaniale n.103/1998, rilasciata prima dell’entrata in vigore della stessa legge.
In particolare, va rilevato che il rinnovo automatico della concessione su bene demaniale marittimo è stato disposto dall’art.10 della predetta legge n.88 del 2001, che ha sostituito il comma 1, dell’art.1, del D.L. 5.10.1993,n.400, convertito con modificazioni dalla Legge 4.12.1993, n.494, disciplinante anch’esso il rinnovo della .concessione.
Al riguardo, il Collegio condivide la giurisprudenza sul punto che ritiene che il citato art.10 ha limitato l’ambito di operatività della previsione della durata di sei anni della concessione e del rinnovo automatico per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, alle sole concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore (cfr. Tar Campania, Salerno, sez.II, 21 giugno 2002, n.564; idem , Napoli, sez. I, 19 marzo 2004, n.3055; idem, Napoli, sez.VII, 13 dicembre 2005, n.20186; idem, sez. VII, n.6891 del 2006); ne consegue, dunque, che detta disposizione non trova applicazione con riferimento alle concessioni, come quella in questione n.103 del 1998 (da rinnovare), rilasciate precedentemente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 5 dicembre 1993.
3. Con riferimento al ricorso RG n. 5174 del 2006, il Collegio osserva che sussistono evidenti profili di inammissibilità dello stesso, attesa la carenza di legittimazione a ricorrere per le seguenti considerazioni.
3.1. La legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento amministrativo deriva dalla titolarità di una situazione giuridica sostanziale, nei riguardi della quale la determinazione amministrativa impugnata è destinata produrre effetti sfavorevoli.
Nel caso di impugnazione di concessione demaniale è, quindi, necessario che il ricorrente sia titolare di analogo rapporto concessorio già in atto in relazione alla stessa area oggetto del provvedimento gravato, ovvero che la sua pretesa al conseguimento dello stesso bene conferito al controinteressato risulti “qualificata” e “formalizzata” per effetto dell’instaurazione dell’apposito procedimento di comparazione tra le varie domande, di cui all’art.37 del cod. nav. (cfr. Tar Campania, sez. VII, 31 marzo 2006, n.3289 idem, 6 aprile 2006, n.3463).
Orbene, nel caso di specie, la concessione n.23 del 2006 impugnata è stata adottata il 20 aprile 2006, prendendo atto che il pontile sbarcatoio allo stato attuale è dichiarato inagibile a seguito di perizia di verifica statica commissionata dal precedente concessionario e dopo che la Giunta Regionale, con provvedimento del 2.3.2006, ha disposto il diniego dell’istanza di rinnovo della concessione, presentata dall’Azienda ricorrente. Pertanto, scaduta la concessione dell’area marittima demaniale e non rinnovata a favore dell’Azienda Autonoma, quest’ultima ha perso il godimento del bene demaniale, venendo a cadere il titolo che ne ha legittimato la utilizzazione, con il passaggio dell’acquisizione del bene al Demanio marittimo; da ciò deriva che l’azione dell’Amministrazione non si configura come lesiva di interessi giuridicamente protetti riconoscibili all’ex concessionario, ma eventualmente di aspettativa di mero fatto, non tutelata giuridicamente, atteso tra l’altro che nessuna utilità cercata dalla ricorrente deriverebbe dall’accoglimento del ricorso, sussistendo il diniego del rinnovo della concessione in capo alla stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n.587).
Per le ragioni che precedono il ricorso Rg. n.2708/2006, in quanto infondato, deve essere respinto, mentre va dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse il ricorso Rg.n. 5174/2006.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sono compensate tra il Comune di Sorrento e l’Azienda Autonoma..
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli , Sezione VII, preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe (RG n. 2708/2006 e RG n.5174/2006), così dispone:
Condanna l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sorrento e Sant’Agnello al pagamento in favore della Regione Campania resistente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA nelle misure di legge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra l’Azienda ricorrente e il Comune di Sorrento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2007.
Il Presidente L’Estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione settima, con l’intervento dei signori Magistrati:
Francesco Guerriero Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli Referendario
Carlo Polidori Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6008/2006 proposto da ZUNTA Michele, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Zunta s.r.l., rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Francesco Cellammare, con i quali è selettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;
CONTRO
- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Buondonno, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81,
- il Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Luisa Mattera, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Ferrantina n. 7,
previa sospensione, dei seguenti atti:
- delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente il seguente oggetto: “Concessione demaniale marittima degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, per la realizzazione di lavori di cui al P. I. Portualità Turistica. Determinazione canoni per l’affidamento in gestione dei servizi”;
- concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana;
- tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di audizione dei vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo del 6 aprile 2006 e la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 58 del 6 aprile 2006, nonché
PRE L’ACCERTAMENTO
della validità ed efficacia per il periodo di sei anni, ai sensi della legge n. 88/2001, della preesistente concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa n. 3/03, rilasciata dal Comune di Serrara Fontana al ricorrente in data 9 luglio 2003, ovvero del rinnovo automatico della stessa alle medesime condizioni tariffarie per altri sei anni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 le parti presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 21 settembre 2006 e depositato il successivo 10 ottobre 2006, il ricorrente ha impugnato sia la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente oggetto, tra l’altro, la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, sia la concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo.
Il ricorrente premette di essere amministratore unico della società Zunta s.r.l., che gestisce l’Hotel Conte, sito sul molo del porto S. Angelo (località compresa nel comune di Serrara Fontana), e di essere stato titolare, fino al 31 dicembre 2005, di una concessione demaniale marittima di durata triennale, rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in data 9 luglio 2003 ed avente ad oggetto una superficie complessiva di mq 164,00, per l’occupazione con tavolini, ombrelloni e sedie dei tratti di banchina antistanti il proprio esercizio commerciale, a fronte di un canone provvisorio di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005.
Il ricorrente riferisce altresì che in data 3 marzo 2006 presentava al Comune un’istanza di rinnovo della suddetta concessione triennale per sei anni, a decorrere dal 1° aprile 2006 e che in data 4 agosto 2006 otteneva il rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’art. 19 del decreto legislativo n. 374/1990.
Da ultimo il ricorrente rappresenta che il Comune di Serrara Fontana con nota in data 4 luglio 2007 gli comunicava che l’affidamento in concessione delle aree richieste con la suddetta istanza era subordinato al pagamento della somma di euro 19.143,23 (di cui euro 18.154,80 a titolo di canone di concessione ed euro 988,43 a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006, e che solo in tale occasione egli apprendeva che le aree in questione ricadevano nella concessione demaniale n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana al fine di consentire la realizzazione di interventi di risistemazione del porto di S. Angelo e la gestione dello stesso.
Di tale concessione e della delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006 (espressamente richiamata nella predetta nota in data 4 luglio 2007) il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 88/2001; violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge n. 173/2003; eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento.
La presente censura si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e parte dal presupposto che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime spetti ai Comuni, e non alla Regione Campania. Ciò posto, secondo il ricorrente, non si può disconoscere il suo diritto a conseguire il prolungamento della durata della concessione allo stesso rilasciata in data 9 luglio 2003 fino alla scadenza legale dei sei anni (31 dicembre 2008) in applicazione della prima parte della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001, secondo la quale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, “indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni”. In via subordinata il ricorrente sostiene che nel caso in esame si sarebbe verificato il rinnovo automatico della predetta concessione rilasciata dal Comune di Serrara Fontana, in applicazione della seconda parte della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, secondo la quale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative “alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.
II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 96/1999 e dell’articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998; carenza di potere, eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa.
Anche il presente motivo si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e ricalca, nella sostanza, le censure dedotte con il motivo precedente. In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito che tale concessione è illegittima perché va a soprapporsi ad altro provvedimento concessorio comunale già formalizzatosi automaticamente, censura la decisione del Comune di Serrara Fontana di richiedere alla Regione Campania una concessione demaniale per realizzazione di interventi di risistemazione del porto S. Angelo (interventi di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005, avente ad oggetto il “Progetto Integrato Portualità Turistica”) e la gestione dello stesso. Infatti alla data della richiesta di concessione presentata dallo stesso ricorrente il Comune di Serrara Fontana - alla luce della vigente normativa e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo) - doveva già ritenersi investito delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.
III) Violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 cod. nav. e dell’articolo 18 reg. att. cod. nav.
Innanzi tutto il ricorrente si duole del fatto che le richieste formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre il ricorrente sostiene che, seppure fosse riconosciuta la competenza della Regione in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo, la concessione n. 81 del 28 giugno 2006 sarebbe comunque illegittima perché l’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione in materia di procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime si riferisce soltanto a soggetti richiedenti privati. Del resto, se anche alle pubbliche amministrazioni fosse consentito richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti privati e quindi si impedirebbe di fatto l’accesso di costoro alla gestione dei beni demaniali. A ciò si aggiunge poi che la predetta concessione risulterebbe adottata in violazione dell’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione, perché non tiene conto del diritto di insistenza del ricorrente ed è il risultato dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana.
Infine il ricorrente si duole del fatto di non essere stato convocato per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale, a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree del porto di S.Angelo (ascoltati nella seduta del 6 aprile 2006), e del fatto che la Regione non abbia esternato le motivazioni della preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 45 bis cod. nav.; eccesso di potere per travisamento ed omessa ponderazione della situazione contemplata; incompetenza della Giunta Municipale e carenza assoluta di potere nella determinazione del canone di affidamento.
Innanzi tutto il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, evidenziando che il Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 avrebbe sostanzialmente eluso l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza dallo stesso presentata in data 3 marzo 2006.
Inoltre sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, la condotta del Comune di Serrara Fontana sarebbe comunque illegittima per violazione dell’articolo 45 bis cod. nav., perché in base a tale disposizione il subingresso nelle concessioni può essere disposto solo previa autorizzazione della competente autorità portuale e deve intercorrere solo tra privato concessionario e terzi privati aspiranti al subingresso.
Quanto alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il ricorrente deduce in primo luogo che la stessa risulterebbe viziata per incompetenza, trattandosi di un provvedimento a carattere regolamentare che, secondo l’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale.
In via subordinata vengono censurati i criteri fissati dal Comune di Serrara Fontana per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi (questione che, secondo il ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non ha natura meramente patrimoniale, ma implica una verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio).
In particolare il ricorrente deduce che l’Amministrazione comunale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 (recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2004 (recante aggiornamenti, relativi all’anno 2005, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime), ha erroneamente commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate.
Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del 4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello dovuto effettivamente dovuto (che avrebbe dovuto aggirarsi tra un minimo inderogabile di euro 295,14 ed un massimo di euro 522,64 per l’intera annualità) e sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione. Del resto, secondo il ricorrente, tale sproporzione non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.
Ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione Comunale, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo, si trarrebbe infine dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata della Giunta Municipale ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione Campania.
3. Il ricorrente ed il Comune di Serrara Fontana hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente in data 12 giugno 2007 e 21 giugno 2007.
4. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L’esame del presente ricorso - con il quale sono state impugnate sia la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte relativa alla determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime relative alle zone a terra del porto S. Angelo, sia la concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo - deve iniziare dall’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, per carenza di legittimazione attiva, sollevata dal Comune di Serrara Fontana.
Secondo il Comune, il ricorrente non avrebbe titolo ad impugnare la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché a seguito del rilascio di tale provvedimento è stata riconfermata la posizione dei vecchi concessionari (ivi compreso il ricorrente), seppure alle condizioni poste dalla Regione Campania, sicché il ricorrente continua ad avere in uso la stessa area già oggetto della precedente concessione allo stesso rilasciata in data 9 luglio 2003 e nulla è cambiato nel rapporto con il Comune, tranne la misura del canone dovuto.
Tale eccezione è palesemente infondata. Infatti, premesso che allo stato non risulta ancora rilasciata alcuna concessione in favore del ricorrente, questi risulta evidentemente pregiudicato dal rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché il Comune stesso ammette che, dovendo attenersi alle condizioni economiche poste in tale provvedimento, ha dovuto incrementare notevolmente il canone in precedenza richiesto ai vecchi concessionari (sicché per il ricorrente il canone dovuto è passato dalla somma di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005 a quella di euro 18.150,80 per il periodo 1° luglio - 31 ottobre 2006).
2. Nel merito, il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso, entrambi riferiti alla predetta concessione rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana.
Innanzi tutto il ricorrente sostiene che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime non spetta alla Regione Campania, bensì al Comune di Serrara Fontana. Infatti, alla luce della normativa vigente e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo), l’Amministrazione comunale alla data della richiesta di rinnovo della concessione presentata dal ricorrente già doveva ritenersi investita delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.
Inoltre, secondo
il ricorrente, la predetta concessione
sarebbe illegittima per violazione della disposizione dell’articolo 01, comma 2,
del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come
sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001, secondo il quale le concessioni demaniali marittime
per finalità turistico-ricreative, “indipendentemente dalla natura o dal tipo
degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei
anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così
successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42
del codice della navigazione”. Ciò posto,
secondo il ricorrente, non si può disconoscere il suo diritto a conseguire il
prolungamento della durata della
concessione allo stesso rilasciata in data 9 luglio 2003 fino alla scadenza
legale dei sei anni (31 dicembre 2008). In via subordinata il ricorrente
sostiene poi che nel caso in esame si
sarebbe verificato il rinnovo automatico, per altri sei anni, della predetta
concessione rilasciata dal Comune di Serrara Fontana.
2.1. Quanto alla competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, si deve preliminarmente rammentare che l’originaria previsione dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel disporre il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, specificava che “tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995” e che con l’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (recante l’intervento sostitutivo del Governo in materia di ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 59/1997) le funzioni amministrative previste dall’articolo 105, comma 2, lettere l), del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state effettivamente attribuite ai comuni.
Tale quadro normativo risulta però sensibilmente mutato per effetto delle modifiche apportate all’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 dall’art.9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. Infatti tale disposizione, nel confermare il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, ha specificato sia che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni”, sia che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.
A fronte di tale disposizione la Regione Campania con l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, ha confermato che ad essa spettano le funzioni amministrative in materia di “reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
Inoltre giova rammentare che la stessa Regione Campania in data 23 maggio 2003 ha depositato presso la Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzioni avverso una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si richiedeva alla Capitaneria di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale (considerando ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree comprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti - di qualunque tipo - indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995) e che la Consulta, in accoglimento di tale ricorso, ha affermato che “non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania”.
2.2. Stante quanto precede, il Collegio ritiene che - come puntualmente evidenziato dalla Regione Campania nella memoria depositata in data 18 ottobre 2006 - il ricorrente nel ricostruire il quadro normativo della materia abbia erroneamente ritenuto che, attraverso il combinato disposto dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 e dell’art. 42 del decreto legislativo n. 96/1999, siano state conferite prima alle Regioni e poi ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, senza operare alcuna distinzione tra demanio portuale e non portuale, ed escludendo dal conferimento soltanto i porti e le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995. Invece da una corretta ricostruzione del suesposto quadro normativo si evince che, per effetto dall’art. 9 della legge n.88/2001, a decorre dal 1° gennaio 2002 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale e che tali funzioni non sono state oggetto di un successivo conferimento ai Comuni.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla scorta delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 (con la quale, in attuazione del decreto legislativo n. 96/1999, è stato disposto il trasferimento ai Comuni dei fascicoli in materia di demanio marittimo) e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (con la quale la Regione ha dettato linee guida in materia di gestione del demanio marittimo), perché sia in tali delibere, sia nella più recente delibera della Giunta Regionale Campana n. 20 del 2 maggio 2006 (recante ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo) è stato specificato che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell’uso e delle destinazioni marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza.
2.3. Quanto alla successiva censura - incentrata sulla violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001 - risulta anch’essa infondata, e quindi è possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Serrara Fontana.
In particolare si deve rammentare che la norma invocata dal ricorrente reca due distinte disposizioni, la prima delle quali prescrive la durata di sei anni per le concessioni dei beni demaniali marittimi, mentre la seconda prevede che tali concessioni alla scadenza si rinnovino automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione in materia di revoca delle concessioni per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.
Nonostante tali disposizioni, nella concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in favore del ricorrente, oltre alla previsione della durata soltanto triennale della stessa, è stata inserita un’apposita clausola del seguente tenore: “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione comunale salvo che questa non consenta di rinnovare la presente su nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.
Tale clausola, nella parte in cui prevede che l’Amministrazione presti il proprio consenso sulla richiesta di rinnovo della concessione, esclude espressamente l’operatività del meccanismo del rinnovo tacito delle concessioni previsto dalla seconda disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, sicché risulta evidente che (a prescindere da ogni considerazione circa l’operatività di tale meccanismo in presenza di concessioni rilasciate da un’Amministrazione incompetente) l’odierno ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la concessione rilasciatagli dal Comune di Serrara Fontana, deducendo avverso tale provvedimento l’illegittima previsione della durata triennale della concessione e l’illegittima esclusione del meccanismo del rinnovo tacito alla scadenza.
Deve quindi conclusivamente ritenersi che, in mancanza di una rituale impugnazione della concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana, il ricorrente abbia prestato acquiescenza alla disciplina del rapporto posta in tale provvedimento e non possa ora rimettere in discussione tale disciplina attraverso l’impugnazione della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, relativa al distinto rapporto tra la Regione Campania ed il Comune di Serrara Fontana.
3. Passando alle censure dedotte con il terzo motivo, risulta innanzi tutto palesemente infondata quella con cui il ricorrente si duole del fatto che le richieste di pagamento formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione sull’omessa impugnazione di tale nota, si deve rilevare essa costituisce un mero atto infraprocedimentale, che s’inserisce nella procedura di affidamento di una nuova concessione avviata a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2006, sicché deve ritenersi che l’Amministrazione non fosse tenuta ad effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
3.1. Del pari risultano destituite di ogni fondamento le successive censure incentrate sulla asserita violazione dell’art. 37 del codice della navigazione in occasione del rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006.
Secondo il primo comma di tale articolo, “nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Ulteriori criteri di selezione delle domande di concessione sono poi dettati dal comma successivo: infatti “al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”.
Orbene dall’esame di tali disposizioni non si desume affatto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che soltanto soggetti privati possano richiedere la concessione in uso di beni del demanio marittimo. Né si può pervenire a tale conclusione in via interpretativa - argomentando che, se fosse consentito anche alle pubbliche amministrazioni richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti richiedenti privati - perché, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6612), in caso di concorso di una pluralità di domande i criteri selettivi per il medesimo bene del demanio marittimo sono puntualmente indicati dalla legge, e quindi non residua alcuno spazio per configurare un’ulteriore criterio selettivo che accordi una automatica preferenza al soggetto pubblico che eventualmente richieda il rilascio della concessione.
Né il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che la Regione non abbia tenuto conto del suo diritto di insistenza e della mancanza di altre istanze provenienti da soggetti privati, e dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana, in assenza del confronto concorrenziale prescritto dall’art. 37. Infatti la Regione, come si evince dalla documentazione dalla stessa depositata in giudizio, ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione e di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati eventualmente interessati chiedendo l’affissione dell’istanza presentata dal Comune di Serrara Fontana presso gli uffici dell’Autorità marittima e della stessa Amministrazione comunale. Tuttavia, come evidenziato dalla Regione nella sua memoria difensiva, a tale pubblicazione non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del ricorrente o di terzi, e quindi non si è legittimamente proceduto ad alcuna comparazione.
3.2. Quanto alle restanti censure dedotte con il terzo motivo, non si comprende innanzi tutto quale sarebbe il provvedimento inficiato dalla omessa convocazione del ricorrente per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale (a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo, ascoltati nella seduta del 6 aprile 2006), né tanto meno l’interesse del ricorrente a dolersi di tale omessa convocazione a fronte della decisione del Comune di Serrara Fontana di riconfermare la posizione dei vecchi concessionari (seppure nella veste di subconcessionari), ivi compreso il ricorrente.
Infine il Collegio osserva che le motivazioni della decisione della Regione di affidare al Comune di Serrara Fontana gli specchi acquei e le aree prospicienti il porto di S. Angelo emergono con ogni evidenza dalla domanda di concessione presentata dallo stesso Comune, finalizzata non solo alla gestione di tali beni demaniali, ma anche alla realizzazione delle opere approvate con la delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005 ed inserite nel Progetto Integrato Portualità Turistica.
4. In merito alle censure dedotte con il quarto motivo il Collegio, oltre a ribadire che la nota del Comune di Serrara Fontana in data 4 luglio 2007 non costituisce oggetto di una specifica impugnazione con il presente ricorso, osserva che tale nota non risulta affatto elusiva dell’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2006, bensì propedeutica alla conclusione di tale procedimento, in quanto subordina l’accoglimento dell’istanza del ricorrente al pagamento del canone e delle altre somme dovute per il rilascio di una nuova concessione. Ne consegue che il ricorrente non ha alcuna ragione di dolersi della violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Inoltre - premesso che non si comprende quale interesse possa avere il ricorrente a dolersi in questa sede della violazione dell’articolo 45 bis del codice della navigazione in relazione alla mancata richiesta dell’autorizzazione ivi prevista nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dallo stesso ricorrente in data 3 marzo 2006 - la censura risulta comunque infondata perché tale procedimento non si è ancora concluso.
4.1. Quanto alle restanti censure dedotte con il quarto motivo ed aventi ad oggetto la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il Collegio preliminarmente osserva che l’Amministrazione comunale - a fronte dell’ordine di introito trasmesso dalla Regione Campania, con il quale è stato richiesto il pagamento di un canone pari a euro 21.775,88 per ottenere la concessione degli specchi acquei e delle aree prospicienti il porto di S. Angelo fino al 31 dicembre 2006 - ha stabilito di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale.
Ciò posto risulta innanzi tutto infondata la censura con la quale viene dedotta l’incompetenza della Giunta Comunale. Tale censura parte dal presupposto che la predetta delibera, quale provvedimento a carattere regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Tuttavia proprio tale presupposto è erroneo. Infatti, premesso che, secondo una consolidata a giurisprudenza (ex multis Consiglio Stato, Sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1145), il regolamento si distingue dall’atto amministrativo generale perché introduce una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici ed ha effetti innovativi dell’ordinamento giuridico, risulta evidente che la predetta delibera non presenta tali caratteri, perché non ha introdotto una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici concessori di cui è parte il Comune di Serrara Fontana, ma si è limitata a indicare il criterio uniforme che sarebbe stato applicato per quantificare il canone da applicare ai futuri rapporti di subconcessione relativi a ben determinate aree demaniali (quelle oggetto della concessione richiesta alla Regione). Ne consegue che la predetta delibera è stata correttamente adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
4.2. In via subordinata il ricorrente ha censurato per eccesso di potere i criteri indicati per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi evidenziando, innanzi tutto, che la Giunta Municipale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 1994, ha commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate. Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del 4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello realmente dovuto e sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione.
Del resto tale sproporzione, secondo il ricorrente, non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.
Infine un’ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo, si trarrebbe dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione.
4.3. A fronte di tali censure il Comune di Serrara Fontana ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, invocando l’applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
In proposito si deve rammentare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2007, n. 411; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090), in materia di concessioni amministrative le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate dall’art. 5, comma 2, della legge n. 1034/1971 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere riservato all’Amministrazione per la tutela d’interessi generali. Quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene quindi attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Infatti, se è vero che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 contempla un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è invece possibile ritenere che anche il comma successivo preveda una forma di giurisdizione, a sua volta “esclusiva”, del giudice ordinario. Il tenore testuale dell’art. 5 non autorizza tale conclusione. Anzi la formula adottata (“resta salva” la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria) induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rimarcare un rapporto di continuità rispetto al precedente assetto delle giurisdizioni ed al criterio generale che ne disciplinava il riparto (definito del petitum sostanziale per porre in evidenza come non rilevi la prospettazione di parte).
Del resto anche la
ratio delle disposizioni in esame orienta in tale direzione.
Infatti, con il primo comma, sono state attribuite al giudice amministrativo
tutte le controversie relative al rapporto di concessione, prescindendo dalla consistenza
delle situazioni giuridiche implicate, allo scopo di porre fine alle precedenti
incertezze insorte in giurisprudenza. Al giudice ordinario è stata invece
lasciata la cognizione delle controversie concernenti “indennità, canoni ed
altri corrispettivi” proprio perché trattasi di controversie a carattere
patrimoniale, rientranti nello schema “obbligo-pretesa” e non richiedenti un
controllo della discrezionalità eventualmente demandata all’Amministrazione
nella determinazione dei canoni concessori.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento, fermo restando che lo stesso deve essere ulteriormente precisato nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall’Amministrazione per la individuazione dei criteri da utilizzare in seno al rapporto concessorio per la quantificazione del canone, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove non vengano in discussione i predetti poteri, ma si controverta soltanto sulla corretta applicazione dei criteri individuati per la quantificazione del canone in relazione allo specifico rapporto concessorio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 marzo 2007, n. 2254).
Alla luce di quanto precede, l’eccezione sollevata dal Comune di Serrara Fontana non può trovare accoglimento perché le censure proposte dal ricorrente investono proprio la scelta di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico, scelta che costituisce evidentemente espressione di un potere discrezionale esercitato della Giunta Comunale.
4.4. Nel merito, il Collegio ritiene fondata la prima censura dedotta dal ricorrente.
Si deve infatti rammentare che la scelta dei criteri per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime non è rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, ma è disciplinata da puntuali norme di legge e dalle relative norme di attuazione. In particolare, con riferimento alle concessioni di aree demaniali e specchi acquei rilasciate per finalità turistico-ricreative (tra le quali si deve inquadrare la concessione richiesta dal ricorrente con l’istanza presentata in data 3 marzo 2006), all’epoca dell’adozione dell’avversata delibera n. 83 del 9 giugno 2006 la determinazione del canone doveva avvenire nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 03 e 04 della legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi: il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 (recante “norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”) ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 novembre 2005 (recante “aggiornamenti, relativi all’anno 2006, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime).
Ne consegue che la decisione di applicare comunque, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree demaniali ottenute in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale risulta del tutto aprioristica - anche perché i suddetti criteri fissati dalla legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi mirano a stabilire, come evidenziato dal ricorrente, un preciso rapporto tra la misura del canone e il valore della concessione - e non può quindi ritenersi giustificata dalle generiche ragioni “di equità rispetto alle aree circostanti” addotte dalla Giunta Municipale.
5. Stante quanto precede il presente ricorso deve essere respinto limitatamente alla domanda di annullamento concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, mentre risulta fondato in relazione all’impugnazione della delibera n. 83 del 9 giugno 2006 che, per l’effetto, deve essere annullata, con assorbimento delle restanti censure.
Tenuto conto della complessità delle questioni esaminate e del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6008/2006, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. Per l’effetto annulla la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte in cui indica i criteri da applicare per la determinazione del canone relativo alle aree a terra ottenute in concessione dalla Regione Campania.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007.
Il Presidente
L’Estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione settima, con l’intervento dei signori Magistrati:
Francesco Guerriero Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli Referendario
Carlo Polidori Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5761/2006 proposto da IACONO POERIO Carlo, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Francesco Cellammare e Lucrezia Galano, con i quali è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;
CONTRO
- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Buondonno, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81,
- il Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Luisa Mattera, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Ferrantina n. 7,
previa sospensione, dei seguenti atti:
- delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente il seguente oggetto: “Concessione demaniale marittima degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, per la realizzazione di lavori di cui al P. I. Portualità Turistica. Determinazione canoni per l’affidamento in gestione dei servizi”;
- .concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana;
- tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di audizione dei vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo del 6 aprile 2006 e la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 58 del 6 aprile 2006;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 le parti presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 8 settembre 2006 e depositato il successivo 22 settembre 2006, il ricorrente ha impugnato sia la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente oggetto, tra l’altro, la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, sia la concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo.
Il ricorrente premette di essere titolare del bar ristorante “La Tavernetta”, sito sul molo del porto S. Angelo (località compresa nel comune di Serrara Fontana), e di essere stato titolare, fino al 31 dicembre 2005, di una concessione demaniale marittima di durata triennale, rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003 ed avente ad oggetto una superficie di mq 138,00, per l’occupazione con tavolini, ombrelloni, sedie e fioriere dei tratti di banchina antistanti il proprio esercizio commerciale, a fronte di un canone provvisorio di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005.
Il ricorrente riferisce altresì che, approssimandosi la scadenza della suddetta concessione triennale, in data 26 ottobre 2005 presentava un’istanza di rinnovo ed ampliamento della stessa per una superficie totale di mq 153,00 e che l’Amministrazione comunale con nota del 29 marzo 2005 lo invitava a corrispondere, ai fini del rilascio della concessione per l’anno 2006, il canone provvisorio di euro 303,54, oltre all’addizionale regionale di euro 30,35, alle spese di istruttoria pari a euro 200,00 e ai diritti di segreteria paria a euro 300,00.
Da ultimo il ricorrente rappresenta che, nonostante il versamento di tutte le predette somme e dell’ulteriore somma di euro 54.00 (richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/1990), il Comune di Serrara Fontana con nota in data 4 luglio 2007 gli comunicava che l’affidamento in concessione delle aree richieste con la suddetta istanza era subordinato al pagamento della somma di euro 17.859,23 (di cui euro 16.937,10 a titolo di canone di concessione ed euro 922,13 a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006, e che solo in tale occasione egli apprendeva che le aree in questione ricadevano nella concessione demaniale n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana al fine di consentire la realizzazione di interventi di risistemazione del porto di S. Angelo e la gestione dello stesso.
Di tale concessione e della delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006 (espressamente richiamata nella predetta nota in data 4 luglio 2007) il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 88/2001; violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge n. 173/2003; eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento.
La presente censura si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e parte dal presupposto che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime spetti ai Comuni, e non alla Regione Campania. Pertanto, anche per effetto dell’affidamento ingenerato nel ricorrente dalle richieste di pagamento provenienti dall’Amministrazione comunale, nel caso in esame si sarebbe verificato il rinnovo automatico della concessione rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003, in applicazione della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001, secondo il quale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, “indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.
II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 96/1999 e dell’articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998; carenza di potere, eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa.
Anche il presente motivo si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e ricalca, nella sostanza, le censure dedotte con il motivo precedente. In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito che tale concessione è illegittima perché va a soprapporsi ad altro provvedimento concessorio già formalizzatosi automaticamente per effetto delle richieste di pagamento allo stesso rivolte dall’Amministrazione comunale, censura la decisione del Comune di Serrara Fontana di richiedere alla Regione Campania una concessione demaniale per realizzazione di interventi di risistemazione del porto S. Angelo (interventi di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005, avente ad oggetto il “Progetto Integrato Portualità Turistica”) e la gestione dello stesso. Infatti alla data della richiesta di concessione presentata dallo stesso ricorrente il Comune di Serrara Fontana - alla luce della vigente normativa e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo) - doveva già ritenersi investito delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.
III) Violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 cod. nav. e dell’articolo 18 reg. att. cod. nav.
Innanzi tutto il ricorrente si duole del fatto che le richieste formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre il ricorrente sostiene che, seppure fosse riconosciuta la competenza della Regione in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo, la concessione n. 81 del 28 giugno 2006 sarebbe comunque illegittima perché l’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione in materia di procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime si riferisce soltanto a soggetti richiedenti privati. Del resto, se anche alle pubbliche amministrazioni fosse consentito richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti privati e quindi si impedirebbe di fatto l’accesso di costoro alla gestione dei beni demaniali. A ciò si aggiunge poi che la predetta concessione risulterebbe adottata in violazione dell’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione, perché non tiene conto del diritto di insistenza del ricorrente e della mancanza di altre istanze provenienti da soggetti privati, ed è il risultato dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana, visto che non è stata preceduta da alcuna forma di confronto concorrenziale.
Infine il ricorrente si duole del fatto di non essere stato convocato per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale, a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree del porto di S.Angelo (ascoltati nella seduta del 6 aprile 2006), e del fatto che la Regione non abbia esternato le motivazioni della preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 45 bis cod. nav.; eccesso di potere per travisamento ed omessa ponderazione della situazione contemplata; incompetenza della Giunta Municipale e carenza assoluta di potere nella determinazione del canone di affidamento.
Innanzi tutto il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, evidenziando che il Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 avrebbe sostanzialmente eluso l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza dallo stesso presentata in data 26 ottobre 2005.
Inoltre sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, la condotta del Comune di Serrara Fontana sarebbe comunque illegittima per violazione dell’articolo 45 bis cod. nav., perché in base a tale disposizione il subingresso nelle concessioni può essere disposto solo previa autorizzazione della competente autorità portuale e deve intercorrere solo tra privato concessionario e terzi privati aspiranti al subingresso.
Quanto alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il ricorrente deduce in primo luogo che la stessa risulterebbe viziata per incompetenza, trattandosi di un provvedimento a carattere regolamentare che, secondo l’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale.
In via subordinata vengono censurati i criteri fissati dal Comune di Serrara Fontana per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi (questione che, secondo il ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non ha natura meramente patrimoniale, ma implica una verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio).
In particolare il ricorrente deduce che l’Amministrazione comunale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 (recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2004 (recante aggiornamenti, relativi all’anno 2005, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime), ha erroneamente commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate.
Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del 4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello dovuto effettivamente dovuto (che avrebbe dovuto aggirarsi tra un minimo inderogabile di euro 250,00 ed un massimo di euro 474,30 per l’intera annualità e, quindi, non sarebbe stato molto diverso da quello di euro 303,54, già corrisposto per il rinnovo della concessione) e sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione. Del resto, secondo il ricorrente, tale sproporzione non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.
Ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione Comunale, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo, si trarrebbe infine dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata della Giunta Municipale ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione Campania.
3. Con ordinanza collegiale n. 2834/2006 è stata respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Il ricorrente ed il Comune di Serrara Fontana hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente in data 12 giugno 2007 e 21 giugno 2007.
4. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L’esame del presente ricorso - con il quale sono state impugnate sia la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte relativa alla determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime relative alle zone a terra del porto S. Angelo, sia la concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo - deve iniziare dall’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, per carenza di legittimazione attiva, sollevata dal Comune di Serrara Fontana.
Secondo il Comune, il ricorrente non avrebbe titolo ad impugnare la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché a seguito del rilascio di tale provvedimento è stata riconfermata la posizione dei vecchi concessionari (ivi compreso il ricorrente), seppure alle condizioni poste dalla Regione Campania, sicché il ricorrente continua ad avere in uso la stessa area già oggetto della precedente concessione allo stesso rilasciata in data 27 maggio 2003 e nulla è cambiato nel rapporto con il Comune, tranne la misura del canone dovuto.
Tale eccezione è palesemente infondata. Infatti, premesso che allo stato non risulta ancora rilasciata alcuna concessione in favore del ricorrente, questi risulta evidentemente pregiudicato dal rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché il Comune stesso ammette che, dovendo attenersi alle condizioni economiche poste in tale provvedimento, ha dovuto incrementare notevolmente il canone in precedenza richiesto ai vecchi concessionari (sicché per il ricorrente il canone dovuto è passato dalla somma di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005 a quella di euro 16.937,10 per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2006).
2. Nel merito, il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso, entrambi riferiti alla predetta concessione rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana.
Innanzi tutto il ricorrente sostiene che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime non spetta alla Regione Campania, bensì al Comune di Serrara Fontana. Infatti, alla luce della normativa vigente e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo), l’Amministrazione comunale alla data della richiesta di rinnovo della concessione presentata dal ricorrente già doveva ritenersi investita delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.
Inoltre, secondo il ricorrente, la predetta concessione sarebbe illegittima per violazione della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001. Infatti nel caso in esame, anche per effetto dell’affidamento ingenerato dalle richieste di pagamento rivolte allo stesso ricorrente dall’Amministrazione comunale, si sarebbe verificato il rinnovo automatico della concessione rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003 e, quindi, la concessione rilasciata dalla Regione Campania andrebbe illegittimamente a soprapporsi ad altro provvedimento concessorio già formalizzatosi.
2.1. Quanto alla competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, si deve preliminarmente rammentare che l’originaria previsione dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel disporre il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, specificava che “tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995” e che con l’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (recante l’intervento sostitutivo del Governo in materia di ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 59/1997) le funzioni amministrative previste dall’articolo 105, comma 2, lettere l), del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state effettivamente attribuite ai comuni.
Tale quadro normativo risulta però sensibilmente mutato per effetto delle modifiche apportate all’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. Infatti tale disposizione, nel confermare il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, ha specificato sia che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni”, sia che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.
A fronte di tale disposizione la Regione Campania con l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, ha confermato che ad essa spettano le funzioni amministrative in materia di “reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
Inoltre giova rammentare che la stessa Regione Campania in data 23 maggio 2003 ha depositato presso la Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzioni avverso una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si richiedeva alla Capitaneria di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale (considerando ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree comprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti - di qualunque tipo - indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995) e che la Consulta, in accoglimento di tale ricorso, ha affermato che “non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania”.
2.2. Stante quanto precede, il Collegio ritiene che - come puntualmente evidenziato dalla Regione Campania nella memoria depositata in data 18 ottobre 2006 - il ricorrente nel ricostruire il quadro normativo della materia abbia erroneamente ritenuto che, attraverso il combinato disposto dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 e dell’art. 42 del decreto legislativo n. 96/1999, siano state conferite prima alle Regioni e poi ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, senza operare alcuna distinzione tra demanio portuale e non portuale, ed escludendo dal conferimento soltanto i porti e le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995. Invece da una corretta ricostruzione del suesposto quadro normativo si evince che, per effetto dall’art. 9 della legge n.88/2001, a decorre dal 1° gennaio 2002 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale e che tali funzioni non sono state oggetto di un successivo conferimento ai Comuni.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla scorta delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 (con la quale, in attuazione del decreto legislativo n. 96/1999, è stato disposto il trasferimento ai Comuni dei fascicoli in materia di demanio marittimo) e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (con la quale la Regione ha dettato linee guida in materia di gestione del demanio marittimo), perché sia in tali delibere, sia nella più recente delibera della Giunta Regionale Campana n. 20 del 2 maggio 2006 (recante ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo) è stato specificato che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell’uso e delle destinazioni marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza.
2.3. Quanto alla successiva censura - incentrata sulla violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001 - risulta anch’essa infondata, e quindi è possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Serrara Fontana.
In particolare si deve rammentare che la norma invocata dal ricorrente reca due distinte disposizioni, la prima delle quali prescrive la durata di sei anni per le concessioni dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, mentre la seconda prevede che tali concessioni alla scadenza si rinnovino automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione in materia di revoca delle concessioni per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.
Nonostante tali disposizioni, nella concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in favore del ricorrente, oltre alla previsione della durata soltanto triennale della stessa, è stata inserita un’apposita clausola del seguente tenore: “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione comunale salvo che questa non consenta di rinnovare la presente su nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.
Tale clausola, nella parte in cui prevede che l’Amministrazione presti il proprio consenso sulla richiesta di rinnovo della concessione, esclude espressamente l’operatività del meccanismo del rinnovo tacito delle concessioni previsto dalla seconda disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, sicché risulta evidente che - a prescindere da ogni considerazione circa l’operatività di tale meccanismo in presenza di concessioni rilasciate da un’Amministrazione incompetente - l’odierno ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la concessione allo stesso rilasciata dal Comune di Serrara Fontana deducendo avverso tale provvedimento l’illegittima esclusione del meccanismo del rinnovo tacito della concessione alla scadenza.
Inoltre il Collegio ritiene che il chiaro tenore della suddetta clausola escluda in radice la possibilità di configurare, in capo al ricorrente, un legittimo affidamento nel rinnovo tacito della concessione ingenerato dalle richieste di pagamento provenienti dall’Amministrazione comunale. Infatti in tale clausola è specificato che il consenso dell’amministrazione al rinnovo della concessione è subordinato all’avvenuto pagamento del canone e delle tasse relative al nuovo periodo della concessione.
Deve quindi conclusivamente ritenersi che, in mancanza di una rituale impugnazione della concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana, il ricorrente (come già evidenziato nell’ordinanza collegiale n. 2834/2006) abbia prestato acquiescenza alla disciplina del rapporto posta in tale concessione e non possa ora rimettere in discussione tale disciplina attraverso l’impugnazione della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, relativa al distinto rapporto tra la Regione Campania ed il Comune di Serrara Fontana.
3. Passando alle censure dedotte con il terzo motivo, risulta innanzi tutto palesemente infondata quella con cui il ricorrente si duole del fatto che le richieste di pagamento formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione sull’omessa impugnazione di tale nota, si deve rilevare essa costituisce un mero atto infraprocedimentale, che s’inserisce nella procedura di affidamento di una nuova concessione avviata a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 26 ottobre 2005, sicché deve ritenersi che l’Amministrazione non fosse tenuta ad effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
3.1. Del pari risultano destituite di ogni fondamento le successive censure incentrate sulla asserita violazione dell’art. 37 del codice della navigazione in occasione del rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006.
Secondo il primo comma di tale articolo, “nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Ulteriori criteri di selezione delle domande di concessione sono poi dettati dal comma successivo: infatti “al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”.
Orbene dall’esame di tali disposizioni non si desume affatto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che soltanto soggetti privati possano richiedere la concessione in uso di beni del demanio marittimo. Né si può pervenire a tale conclusione in via interpretativa - argomentando che, se fosse consentito anche alle pubbliche amministrazioni richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti richiedenti privati - perché, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6612), in caso di concorso di una pluralità di domande i criteri selettivi per il medesimo bene del demanio marittimo sono puntualmente indicati dalla legge, e quindi non residua alcuno spazio per configurare un’ulteriore criterio selettivo che accordi una automatica preferenza al soggetto pubblico che eventualmente richieda il rilascio della concessione.
Né il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che la Regione non abbia tenuto conto del suo diritto di insistenza e della mancanza di altre istanze provenienti da soggetti privati, e dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana, in assenza del confronto concorrenziale prescritto dall’art. 37. Infatti la Regione, come si evince dalla documentazione dalla stessa depositata in giudizio, ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione e di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati eventualmente interessati chiedendo l’affissione dell’istanza presentata dal Comune di Serrara Fontana presso gli uffici dell’Autorità marittima e della stessa Amministrazione comunale. Tuttavia, come evidenziato dalla Regione nella sua memoria difensiva, a tale pubblicazione non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del ricorrente o di terzi, e quindi non si è legittimamente proceduto ad alcuna comparazione.
3.2. Quanto alle restanti censure dedotte con il terzo motivo, non si comprende innanzi tutto quale sarebbe il provvedimento inficiato dalla omessa convocazione del ricorrente per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale (a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo, ascoltati nella seduta del 6 aprile 2006), né tanto meno l’interesse del ricorrente a dolersi di tale omessa convocazione a fronte della decisione del Comune di Serrara Fontana di riconfermare la posizione dei vecchi concessionari (seppure nella veste di subconcessionari), ivi compreso il ricorrente.
Infine il Collegio osserva che le motivazioni della decisione della Regione di affidare al Comune di Serrara Fontana gli specchi acquei e le aree prospicienti il porto di S. Angelo emergono con ogni evidenza dalla domanda di concessione presentata dallo stesso Comune, finalizzata non solo alla gestione di tali beni demaniali, ma anche alla realizzazione delle opere approvate con la delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005 ed inserite nel Progetto Integrato Portualità Turistica.
4. In merito alle censure dedotte con il quarto motivo il Collegio, oltre a ribadire che la nota del Comune di Serrara Fontana in data 4 luglio 2007 non costituisce oggetto di una specifica impugnazione con il presente ricorso, osserva che tale nota non risulta affatto elusiva dell’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 26 ottobre 2005, bensì propedeutica alla conclusione di tale procedimento, in quanto subordina l’accoglimento dell’istanza del ricorrente al pagamento del canone e delle altre somme dovute per il rilascio di una nuova concessione. Ne consegue che il ricorrente non ha alcuna ragione di dolersi della violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Inoltre - premesso che non si comprende quale interesse possa avere il ricorrente a dolersi in questa sede della violazione dell’articolo 45 bis del codice della navigazione in relazione alla mancata richiesta dell’autorizzazione ivi prevista nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dallo stesso ricorrente in data 26 ottobre 2005 - la censura risulta comunque infondata perché tale procedimento non si è ancora concluso.
4.1. Quanto alle restanti censure dedotte con il quarto motivo ed aventi ad oggetto la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il Collegio preliminarmente osserva che l’Amministrazione comunale - a fronte dell’ordine di introito trasmesso dalla Regione Campania, con il quale è stato richiesto il pagamento di un canone pari a euro 21.775,88 per ottenere la concessione degli specchi acquei e delle aree prospicienti il porto di S. Angelo fino al 31 dicembre 2006 - ha stabilito di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale.
Ciò posto risulta innanzi tutto infondata la censura con la quale viene dedotta l’incompetenza della Giunta Comunale. Tale censura parte dal presupposto che la predetta delibera, quale provvedimento a carattere regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Tuttavia proprio tale presupposto è erroneo. Infatti, premesso che, secondo una consolidata a giurisprudenza (ex multis Consiglio Stato, Sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1145), il regolamento si distingue dall’atto amministrativo generale perché introduce una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici ed ha effetti innovativi dell’ordinamento giuridico, risulta evidente che la predetta delibera non presenta tali caratteri, perché non ha introdotto una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici concessori di cui è parte il Comune di Serrara Fontana, ma si è limitata a indicare il criterio uniforme che sarebbe stato applicato per quantificare il canone da applicare ai futuri rapporti di subconcessione relativi a ben determinate aree demaniali (quelle oggetto della concessione richiesta alla Regione). Ne consegue che la predetta delibera è stata correttamente adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
4.2. In via subordinata il ricorrente ha censurato per eccesso di potere i criteri indicati per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi evidenziando, innanzi tutto, che la Giunta Municipale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 1994, ha commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate. Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del 4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello realmente dovuto e sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione.
Del resto tale sproporzione, secondo il ricorrente, non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.
Infine un’ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo, si trarrebbe dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione.
4.3. A fronte di tali censure il Comune di Serrara Fontana ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, invocando l’applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
In proposito si deve rammentare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2007, n. 411; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090), in materia di concessioni amministrative le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate dall’art. 5, comma 2, della legge n. 1034/1971 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere riservato all’Amministrazione per la tutela d’interessi generali. Quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene quindi attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Infatti, se è vero che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 contempla un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è invece possibile ritenere che anche il comma successivo preveda una forma di giurisdizione, a sua volta “esclusiva”, del giudice ordinario. Il tenore testuale dell’art. 5 non autorizza tale conclusione. Anzi la formula adottata (“resta salva” la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria) induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rimarcare un rapporto di continuità rispetto al precedente assetto delle giurisdizioni ed al criterio generale che ne disciplinava il riparto (definito del petitum sostanziale per porre in evidenza come non rilevi la prospettazione di parte).
Del resto anche la
ratio delle disposizioni in esame orienta in tale direzione.
Infatti, con il primo comma, sono state attribuite al giudice amministrativo
tutte le controversie relative al rapporto di concessione, prescindendo dalla consistenza
delle situazioni giuridiche implicate, allo scopo di porre fine alle precedenti
incertezze insorte in giurisprudenza. Al giudice ordinario è stata invece
lasciata la cognizione delle controversie concernenti “indennità, canoni ed
altri corrispettivi” proprio perché trattasi di controversie a carattere
patrimoniale, rientranti nello schema “obbligo-pretesa” e non richiedenti un
controllo della discrezionalità eventualmente demandata all’Amministrazione
nella determinazione dei canoni concessori.
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento, fermo restando che lo stesso deve essere ulteriormente precisato nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall’Amministrazione per la individuazione dei criteri da utilizzare in seno al rapporto concessorio per la quantificazione del canone, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove non vengano in discussione i predetti poteri, ma si controverta soltanto sulla corretta applicazione dei criteri individuati per la quantificazione del canone in relazione allo specifico rapporto concessorio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 marzo 2007, n. 2254).
Alla luce di quanto precede, l’eccezione sollevata dal Comune di Serrara Fontana non può trovare accoglimento perché le censure proposte dal ricorrente investono proprio la scelta di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico, scelta che costituisce evidentemente espressione di un potere discrezionale esercitato della Giunta Comunale.
4.4. Nel merito, il Collegio ritiene fondata la prima censura dedotta dal ricorrente.
Si deve infatti rammentare che la scelta dei criteri per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime non è rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, ma è disciplinata da puntuali norme di legge e dalle relative norme di attuazione. In particolare, con riferimento alle concessioni di aree demaniali e specchi acquei rilasciate per finalità turistico-ricreative (tra le quali si deve inquadrare la concessione richiesta dal ricorrente con l’istanza presentata in data 26 ottobre 2005), all’epoca dell’adozione dell’avversata delibera n. 83 del 9 giugno 2006 la determinazione del canone doveva avvenire nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 03 e 04 della legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi: il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 (recante “norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”) ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 novembre 2005 (recante “aggiornamenti, relativi all’anno 2006, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime).
Ne consegue che la decisione di applicare comunque, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree demaniali ottenute in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale risulta del tutto aprioristica - anche perché i suddetti criteri fissati dalla legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi mirano a stabilire, come evidenziato dal ricorrente, un preciso rapporto tra la misura del canone e il valore della concessione - e non può quindi ritenersi giustificata dalle generiche ragioni “di equità rispetto alle aree circostanti” addotte dalla Giunta Municipale.
5. Stante quanto precede il presente ricorso deve essere respinto limitatamente alla domanda di annullamento concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, mentre risulta fondato in relazione all’impugnazione della delibera n. 83 del 9 giugno 2006 che, per l’effetto, deve essere annullata, con assorbimento delle restanti censure.
Tenuto conto della complessità delle questioni esaminate e del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5761/2006, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. Per l’effetto annulla la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte in cui indica i criteri da applicare per la determinazione del canone relativo alle aree a terra ottenute in concessione dalla Regione Campania.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007.
Il Presidente
L’Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA - N. 458 Reg.Sent.
- Anno 2007 - N. 299 Reg.Ric. -
Anno 2005
sul Ricorso n. 299/2005 proposto dalla Sig.ra Russo Annunziata Ada Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Colucci, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Dell’Aglio, come da mandato a margine della memoria conclusionale del 6.4.2007 ed in virtù della Delibera G.R. n. 355 del 19.3.2007, con domicilio eletto in Potenza Via Anzio presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-la Capitaneria di Porto di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ope legis presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
-l’Agenzia del Demanio di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ope legis presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
-il Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-del controinteressato Sig. Avallone Berardino, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio D’Angella, come da mandato a margine dell’atto di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 10 presso lo studio legale dell’Avv. Pierluigi Lapolla;
per l’annullamento
-l’atto datato 5.8.2004 e la presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004, con i quali l’Ufficio Demanio Marittimo del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa ha rinnovato in favore del controinteressato la concessione dell’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32;
-della nota Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Regione Basilicata prot. n. 83677 del 29.4.2005, con la quale sono stati comunicati alla ricorrente i predetti atti di rinnovo della citata concessione demaniale marittima al controinteressato;
-ove occorra, delle Delibere G.R. n. 2613/2003 e n. 2614/2003, con le quali la Regione Basilicata aveva emanato rispettivamente le Direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e le Direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la stagione balneare 2004, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata, della Capitaneria di Porto di Taranto, dell’Agenzia del Demanio di Matera e del controinteressato Sig. Avallone Berardino;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 19.4.2007 la relazione del Primo Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
-La controversia in esame ha come oggetto l’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32, avente una superficie di 400 mq., sita nella Frazione di Metaponto Lido del Comune di Bernalda, la quale confina da un lato con Viale delle Sirene e per gli altri tre lati con l’area di proprietà demaniale foglio di mappa n. 50, particella n. 197, in possesso della ricorrente in qualità di “occupatore” (ma la ricorrente paga regolarmente i canoni annuali di occupazione al Ministero delle Finanze, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) e non di concessionario (tale area, retrostante all’area demaniale dove la ricorrente esercita l’attività di stabilimento balneare, viene utilizzata per il deposito di ombrelloni, sdraio, parti di cabine ed altro materiale relativo alla predetta attività di stabilimento balneare: cfr. pagg. 1 e 2 dell’Ordinanza Tribunale di Matera Sezione distaccata di Pisticci del 10.12.2002);
-la predetta area demaniale marittima (foglio di mappa n. 50, particella n. 32) era stata data in concessione al padre della ricorrente (la quale era subentrata ai sensi dell’art. 46 Cod. Nav.), ma l’istanza di rinnovo della concessione demaniale (scaduta nel 1997), a seguito di istruttoria e selezione e/o comparazione tra le domande concorrenti, veniva respinta, in quanto non era coerente con “il modello turistico che la Regione ha inteso adottare” (tale atto di diniego è stato impugnato dinanzi a questo TAR con Ric. n. 573/1999: giudizio tuttora pendente);
-l’area demaniale marittima di cui è causa (foglio di mappa n. 50, particella n. 32) veniva poi data in concessione per il periodo 1.5.2000-31.12.2003 al controinteressato Sig. Avallone Berardino con atto del 7.6.2000 dalla Capitaneria di Porto di Taranto (tale Autorità risultava competente al rilascio di tali concessioni in virtù della convenzione Stato/Regione Basilicata del 18.11.1997, ma tale convenzione è stata poi disdettata formalmente con Circolare Ministero dei Trasporti e Navigazione n. 482 del 26.2.2001) “allo scopo di mantenere tale manufatto demaniale con retrostante cortile recintato, adibito ad attività commerciale di ristorazione”; tale atto di concessione prevedeva: 1) il rinnovo della concessione demaniale poteva essere consentito, previa apposita richiesta da parte del concessionario, “da presentarsi prima della scadenza”; 2) il concessionario non poteva “eccedere i limiti assegnatigli”, né “indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli”; 3) l’obbligo di ottenere la concessione edilizia e di attenersi alle leggi urbanistiche vigenti (anche tale atto di concessione è stato impugnato dinanzi a questo TAR dalla ricorrente con Ric. n. 741/2000: giudizio tuttora pendente);
-in data 18.9.2001 il controinteressato ha ottenuto dal Comune di Bernalda la concessione edilizia (efficace fino al 18.9.2004) per la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso (da residenziale a commerciale) dell’immobile (fatiscente e degradato), insistente nella citata area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32 (tali lavori edili, peraltro, risultavano necessari, in quanto l’immobile in esame era alto m. 2,70, mentre ai sensi dell’art. 85 del Regolamento Edilizio del Comune di Bernalda gli immobili a destinazione commerciale devono avere un’altezza minima di m. 3,40): tali lavori edili iniziavano in data 15.10.2001, ma il relativo cantiere invadeva l’area confinante foglio di mappa n. 50, particella n. 197, occupata dalla ricorrente (più precisamente i ponteggi per eseguire i lavori sulla facciata esterna e la recinzione perimetrale del cantiere invadevano la predetta area foglio di mappa n. 50, particella n. 197), la quale diffidava immediatamente il controinteressato ed adiva il Tribunale Civile di Matera -Sezione distaccata di Pisticci- con azione di reintegrazione ex art. 1168 C.C., il quale con Ordinanza del 10.12.2002 accoglieva l’azione e reintegrava la ricorrente nel possesso dell’area demaniale foglio di mappa n. 50, particella n. 197, occupata abusivamente dal controinteressato; intanto, durante il corso dei suddetti lavori edili erano emerse lesioni alle strutture portanti dell’immobile di cui è causa, per cui in data 17.7.2003 il controinteressato presentava una successiva istanza di concessione edilizia, finalizzata all’adeguamento strutturale dell’immobile (“al fine di garantire la destinazione d’uso che prevede la presenza del pubblico”); il medesimo controinteressato con nota del 10.3.2004, pervenuta al Comune di Bernalda l’11.3.2004: 1) ribadiva la ferma volontà di avviare quanto prima l’attività di ristorazione; 2) dopo aver richiamato il comportamento della ricorrente, chiedeva il ritiro dell’istanza di concessione edilizia, presentata il 17.7.2003, “al fine di ripresentare in tempi brevi una nuova proposta progettuale di adeguamento statico, che consenta di eseguire i lavori dall’interno del fabbricato in concessione” (sia dalla nota Comune di Bernalda prot. n. 4024 del 26.4.2004, che dalla perizia giurata del 18.5.2005, redatta da un Tecnico incaricato dalla ricorrente, non risulta che fino al 18.5.2005 il controinteressato abbia presentato una nuova domanda di concessione edilizia, anche se dalla nota del 25.6.2005, inviata al Comune di Bernalda, la ricorrente fa generico riferimento ad un progetto presentato dal controinteressato, “in cui sono segnate delle aperture con l’indicazione di una freccia” in prossimità dell’area confinante foglio di mappa n. 50, particella n. 197, occupata dalla ricorrente, e diffida il Comune a rilasciare la concessione edilizia al controinteressato, ritenendo illegittime le predette aperture in prossimità dell’area foglio di mappa n. 50, particella n. 197, in quanto “venendo meno le aperture dai tre lati, vengono meno anche le norme sulla sicurezza per la mancanza delle vie di fuga”: tale circostanza risulta poi confermata dalla successiva nota Comune di Bernalda prot. n. 12249 del 29.6.2005, con la quale viene precisato che: 1) il controinteressato ha presentato in data 14.1.2005 una nuova domanda di permesso di costruire e di nulla osta paesistico ex L.R. n. 50/1993, con allegato progetto; 2) il permesso di costruire richiesto non era ancora stato rilasciato);
-con note del 6.9.2003, del 27.10.2003, del 16.2.2004 e del 15.5.2004, inviate sia alla Regione Basilicata che al Comune di Bernalda, la ricorrente ha chiesto che: 1) fosse emanato nei confronti del controinteressato un provvedimento di decadenza della concessione demaniale 7.6.2000 oppure che tale concessione non fosse rinnovata successivamente alla scadenza del 31.12.2003, in quanto: a) il controinteressato non aveva titolo ad ottenere il permesso di costruire, poiché non aveva la disponibilità dell’area confinante foglio di mappa n. 50, particella n. 197, occupata dalla ricorrente; b) i lavori edili, assentiti con concessione edilizia del 18.9.2001, non erano iniziati entro il 18.9.2001 e non erano stati ultimati entro il 18.9.2004; c) il controinteressato non aveva attivato l’attività di ristorazione entro il 31.12.2003, cioè entro il termine di scadenza della concessione demaniale del 7.6.2000; d) il controinteressato aveva violato la prescrizione, contenuta nella concessione demaniale del 7.6.2000, ai sensi della quale veniva prescritto di non “eccedere i limiti assegnatigli” e di non “indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli”; 2) l’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32, fosse data in concessione alla medesima ricorrente, la quale in data 27/30.12.2003 aveva presentato formale istanza di concessione per la realizzazione di 8 mini alloggi per vacanza, tutti composti da un soggiorno-cucina, da una camera da letto e da un bagno (al riguardo la ricorrente precisava di essere “in attesa di comunicazione di avvio del procedimento, nonché del nominativo del responsabile del procedimento stesso);
-con istanza del 22/27.4.2005 la ricorrente ha chiesto alla Regione l’accesso agli atti ed ai documenti, adottati successivamente alla domanda di concessione dell’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32, presentata dalla stessa ricorrente in data 27/30.12.2003;
-con nota Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Regione Basilicata prot. n. 83677 del 29.4.2005 (ricevuta dalla ricorrente il 3.5.2005) veniva specificato che: 1) la documentazione richiesta si trovava presso l’Agenzia del Demanio di Matera, in quanto ai sensi della Del. G.R. n. 2717 del 22.11.2004 le procedure di sdemanializzazione marittima sono state trasferite alla competenza gestionale della predetta Agenzia; 2) il controinteressato con istanza del 10/12.9.2003 aveva chiesto il rinnovo della concessione demaniale, rilasciata il 7.6.2000; 3) la .concessione dell’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32, era stata rinnovata per il periodo 1.1.2004-31.12.2009 in favore del controinteressato, previa Determinazione dirigenziale del 3.8.2004, con atto del 5.8.2004, il quale prevedeva espressamente la sanzione della decadenza della concessione, nel caso di mancata esecuzione dei lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’immobile, sito nella predetta area foglio di mappa n. 50, particella n. 32; 4) il rinnovo della concessione era avvenuto “come per legge senza istruttoria formale e su semplice sua richiesta munita dei versamenti dei canoni prescritti, stante alla base del rinnovo stesso la ragione di continuità e di priorità della titolarità concessoria già acquisita”; 5) il pagamento dei canoni annuali dimostravano il “sostanziale interesse” del controinteressato “a perseguire l’oggetto e la finalità della concessione, consistente nella ristrutturazione della pertinenza per l’utilizzo successivo a luogo di ristorazione”; 6) non sussistevano i presupposti per l’adozione dell’atto di decadenza, in quanto “il mancato uso continuato”, il “mancato avvio della gestione dell’attività di ristorazione” ed il ritardo nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione erano stati causati dal contenzioso tra la ricorrente ed il controinteressato “circa i diritti sull’area circostante lo stabile” e “dalla presentazione del progetto al Comune di Bernalda, erroneamente comportante l’uso dell’area circostante”; 7) il controinteressato con apposita autodichiarazione del 10.3.2004 aveva manifestato l’intenzione (confermata dal Comune di Bernalda) di ritirare sia il progetto assentito con concessione edilizia del 18.9.2001, sia il progetto edilizio presentato il 17.7.2003, per sostituirli con un altro progetto edilizio “che non prevedesse interventi usanti le aree circostanti in capo ai diritti della” ricorrente;
-il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale in favore del controinteressato datato 5.8.2004, la presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004, la nota Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Regione Basilicata prot. n. 83677 del 29.4.2005 e -ove occora- le Delibere G.R. nn. 2613 e 2614 del 30.12.2003 sono state impugnate con il presente ricorso (notificato in data 1/5.7.2005), deducendo la violazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, degli artt. 3, 7, 8 e 12 L. n. 241/1990, l’eccesso di potere per omessa e falsa considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, omessa o insufficiente istruttoria, difetto di provvedimento espresso, travisamento, difetto di motivazione e sviamento: si sono costituiti in giudizio: 1) la Regione Basilicata ed il controinteressato Sig. Avallone Berardino, i quali, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, hanno anche eccepito l’irricevibilità del ricorso; 2) la Capitaneria di Porto di Taranto e l’Agenzia del Demanio di Matera, le quali hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva e sostenuto l’infondatezza del ricorso;
-con Ordinanza n. 253 del 27.7.2005 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare.
All’udienza Pubblica del 19.4.2007 il ricorso in esame passava in decisione.
DIRITTO
Innanzitutto va disattesa l’istanza del 7.4.2007, proposta dal difensore della ricorrente, di trattazione congiunta della controversia in esame con i Ricorsi n. 573/1999 (proposto dalla medesima ricorrente avverso l’atto, con il quale era stata formalmente respinta l’istanza della ricorrente di rinnovo della concessione demaniale relativa area demaniale marittima di cui è causa, in quanto non era coerente con “il modello turistico che la Regione ha inteso adottare”) e n. 741/2000 (proposto dalla medesima ricorrente avverso l’atto del 7.6.2000, con il quale la suddetta area demaniale marittima veniva data in concessione per il periodo 1.5.2000-31.12.2003 al controinteressato Sig. Avallone Berardino), tuttora pendenti dinanzi a questo Tribunale, in quanto: 1) nel procedimento giurisdizionale, attivato con Ric. n. 573/1999 nella Camera di Consiglio del 16.9.1999 questo TAR con Ordinanza n. 332 ha respinto l’istanza di provvedimento cautelare e la ricorrente non ha mai presentato istanza di prelievo; 2) nel procedimento giurisdizionale, attivato con Ric. n. 741/2000 la ricorrente non ha formulato alcuna istanza di provvedimento cautelare e non ha mai presentato istanza di prelievo; 3) in ogni caso, gli atti impugnati con i citati Ricorsi n. 573/1999 e n. 741/2000 si riferiscono ad procedimenti amministrativi autonomi e distinti rispetto a quello attinente alla vicenda relativa al presente giudizio, per cui la decisione delle predette azioni giurisdizionali non risulta pregiudiziale alla definizione del ricorso in commento e perciò non sussiste il pericolo di giudicati contrastanti, per cui risulta opportuno respingere la suddetta istanza di trattazione congiunta, tenuto conto anche del fondamentale principio di assicurare una “ragionevole durata” a tutti i procedimenti giurisdizionali, sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950 (resa esecutiva con L. n. 848/1955), dall’art. 111, comma 2, della Costituzione e dalla L. n. 89/2001.
In via preliminare va affermata la tempestività del ricorso in esame, attesocchè la ricorrente ha avuto la piena conoscenza del provvedimento di rinnovo della concessione demaniale in favore del controinteressato (atto del 5.8.2004 e presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004) in data 3.5.2005, cioè con la ricezione della nota Responsabile Ufficio Demanio Marittimo Regione Basilicata prot. n. 83677 del 29.4.2005, per cui dalla predetta data del 3.5.2005 inizia a decorrere il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale di 60 giorni ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971. Pertanto, il presente ricorso non risulta irricevibile, in quanto il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 scadeva il 2.7.2005, mentre il ricorso in esame è stato notificato in data 1.7.2007 alla Regione Basilicata, alla Capitaneria di Porto di Taranto, all’Agenzia del Demanio di Matera, al Comune di Bernalda ed al controinteressato Sig. Avallone Berardino (più precisamente la notifica al Comune di Bernalda è stata effettuata a mezzo posta mediante consegna in data 1.7.2005 all’Ufficiale Giudiziario competente, poi materialmente ricevuta dal Comune di Bernalda il 4.7.2005, ma sul punto va rilevato che con Sentenza Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2007 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 149 C.P.C. e 4, comma 3, L. n. 890/1982, nella parte in cui stabiliva che la notificazione di un atto giurisdizionale a mezzo posta si perfezionava, anche nei confronti della parte notificante, dalla data di consegna alla parte destinataria dell’atto da notificare, anzicchè dalla data di consegna al competente Ufficiale Giudiziario dell’atto da notificare). Al riguardo va pure precisato che la pubblicazione per estratto, a pag. 6101 del Bollettino Ufficiale Regionale n. 63 del 19.8.2004, della presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004 non ha fatto decorrere il termine decadenziale di impugnazione giurisdizionale, in quanto: 1) la posizione giuridica della ricorrente non può essere assimilata a quella di un qualsiasi soggetto terzo, in quanto la ricorrente in data 27/30.12.2003 aveva presentato formale istanza di concessione dell’area demaniale marittima foglio di mappa n. 50, particella n. 32, di cui è causa, per la realizzazione di 8 mini alloggi per vacanza, tutti composti da un soggiorno-cucina, da una camera da letto e da un bagno; 2) nella pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 63 del 19.8.2004 della presupposta Determinazione dirigenziale di rinnovo della concessione demaniale marittima al controinteressato non veniva indicato l’elemento essenziale degli estremi del terreno demaniale (foglio di mappa n. 50, particella n. 32), oggetto della controversia in esame.
Sempre in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni Statali Capitaneria di Porto di Taranto e l’Agenzia del Demanio di Matera, in quanto con il presente ricorso sono stati impugnati soltanto atti amministrativi, adottati dalla Regione Basilicata, e le censure formulate con il ricorso in esame si riferiscono esclusivamente all’attività provvedimentale della Regione Basilicata. Lo stesso discorso vale per il Comune di Bernalda, pure evocato in giudizio, non costituitosi.
Nel merito il presente ricorso risulta fondato limitatamente al dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e pertanto va accolto soltanto con riferimento a tale vizio di legittimità.
Al riguardo va evidenziato che l’art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, così come modificato dall’art. 10 L. n. 88/2001, ha statuito il rinnovo automatico delle concessioni del demanio marittimo “per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza” (“fatto salvo il 2° comma dell’art. 42 del Codice della Navigazione”, cioè il potere di revocare o disdettare le concessioni demaniali marittime “per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione marittima”, che possono essere le più varie e perciò anche quelli inerenti ad un più congruo e redditizio sfruttamento del bene demaniale) per le seguenti attività: “a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alla precedenti categorie di utilizzazione”. Successivamente l’art. 13, comma 1, L. n. 172/2003 ha interpretato autenticamente le parole “le concessioni di cui al comma 1”, contenuto nel predetto art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, come modificato dall’art. 10 L. n. 88/2001, “nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01” D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993. Pertanto, il rinnovo automatico delle concessioni del demanio marittimo “per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza” di cui al citato art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993 si applica alle concessioni demaniali marittime indicate dalla lett. a) alla f) del comma 1 del citato art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, e perciò anche le concessioni demaniali, finalizzate all’attività commerciale di ristorazione (attività indicata nella lett. b del comma 1 dell’art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993), come quella oggetto del presente giudizio, possono beneficiare del rinnovo automatico della .concessione per altri 6 anni. Ma secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Napoli Sez. I Sent. n. 3055 del 19.3.2004; TAR Salerno Sez. II Sent. n. 564 del 21.6.2002), che il Collegio condivide, il suddetto rinnovo automatico delle concessioni del demanio marittimo ex art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, così come modificato dall’art. 10 L. n. 88/2001, si applica soltanto alle concessioni rilasciate dopo il 18.4.2001, cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 88/2001, attesocchè: 1) l’art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, così come sostituito dall’art. 10 L. n. 88/2001, fa espresso riferimento agli “impianti previsti” per lo svolgimento delle attività con finalità turistico-ricreative, indicate dalle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01” D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, e perciò non anche a quelle già esistenti; 2) la diversa interpretazione nel senso che il citato art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, così come modificato dall’art. 10 L. n. 88/2001, dovrebbe applicarsi anche alle concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 18.4.2001, comporterebbe i seguenti risultati, non accettabili: a) non avrebbe senso la contestuale previsione dei poteri ex art. 6, comma 3, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, relativi all’adozione da parte delle Regioni di un Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PUAD), finalizzato anche alla disciplina del rilascio delle future concessioni demaniali marittime; b) risulterebbe svuotata del tutto la delega ai Comuni ai sensi dell’art. 42 D.Lg.vo n. 96/1999 delle funzioni di gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative; c) rischierebbe di risultare inapplicata la L. n. 135/2001, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, nella parte in cui rinvia ai criteri regionali di attuazione delle linee guida statali per la concreta gestione dei beni demaniali per le attività con finalità turistico-ricreative (cfr. artt. 2, comma 4, lett. l), la cui attuale vigenza va verificata alla conformità con la successiva modifica del Titolo V della Costituzione da parte della Legge Cost. n. 3 del 18.10.2001, ai sensi della quale il “governo del territorio” rientra tra le materie di legislazione concorrente e/o ripartita, e 11, comma 8, L. n. 135/2001), criteri regionali che non potrebbero avere effetto se anche alle concessioni demaniali, rilasciate prima del 18.4.2001, dovesse essere applicato il rinnovo automatico ex art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. nella L. n. 493/1993, così come sostituito dall’art. 10 L. n. 88/2001. Pertanto, tale norma non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, in quanto la concessione rinnovata al controinteressato era stata rilasciata il 7.6.2000.
Da quanto sopra detto discende che nella controversia in commento la Regione Basilicata deve continuare ad applicare l’art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione, ai sensi del quale “nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Al riguardo va puntualizzato che il cd. diritto di insistenza ex art. 37, comma 2, Codice della Navigazione ha carattere sussidiario rispetto al criterio principale e generale contemplato dal suddetto art. 37, comma 1, Codice della Navigazione, tenuto pure conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Ord. 3.12.2001 nella Causa n. 59/2000; Sent. del 7.12.2000 nella Causa n. 324/1998) in tema di rispetto del principio della libera concorrenza (e del connesso principio di non discriminazione nella materia dei contratti della Pubblica Amministrazione) nei procedimenti di evidenza pubblica di valore economico inferiore alla soglia comunitaria, la quale trova applicazione anche nei casi di concessione dell’uso di un bene della Pubblica Amministrazione ad un soggetto privato, che costituisce un’occasione di guadagno per il medesimo soggetto privato utilizzatore del bene pubblico, e perciò anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime (cfr. per es. C.d.S. Sez. VI n. 168 del 25.1.2005).
Pertanto, sia il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale in favore del controinteressato datato 5.8.2004 che la presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004 risultano illegittime, nella parte in cui non esternano i motivi di preferenza del progetto di utilizzo dell’immobile sito nell’area foglio di mappa n. 50, particella n. 32, proposto dal controinteressato (attività commerciale di ristorazione) rispetto al progetto, presentato in data 27/30.12.2003 dalla ricorrente (realizzazione di 8 mini alloggi per vacanza, tutti composti da un soggiorno-cucina, da una camera da letto e da un bagno).
Per completezza, però, va puntualizzato che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’adozione nei confronti del controinteressato del provvedimento di decadenza dalla concessione, in quanto “il mancato uso continuato”, il “mancato avvio della gestione dell’attività di ristorazione” ed il ritardo nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione sono stati causati dal contenzioso tra la ricorrente ed il controinteressato “circa i diritti sull’area circostante lo stabile” e “dalla presentazione del progetto al Comune di Bernalda, erroneamente comportante l’uso dell’area circostante”.
Dunque la Regione Basilicata è tenuta ad emendare sia il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale in favore del controinteressato datato 5.8.2004 che la presupposta Determinazione dirigenziale del 3.8.2004 nel senso sopra precisato.
Si considerano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame nei limiti sopra indicati.
Tenuto conto che il presente ricorso è stato accolto soltanto per difetto di motivazione, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio. In applicazione dell’art. 21, comma 6 bis, D.L. n. 223/2006 conv. nella L. n. 248/2006 la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle sole spese per Contributo Unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata accoglie nei limiti indicati in motivazione il ricorso in epigrafe, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa della Regione Basilicata.
Spese compensate, tranne che per quelle relative al Contributo Unificato che, in applicazione dell’art. 21, comma 6 bis, D.L. n. 223/2006 conv. nella L. n. 248/2006, vanno poste a carico della Regione Basilicata.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 19 aprile 2007, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giancarlo Pennetti Presidente F.F.
Francesco Mele Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
Il Presidente F.F.
l’Estensore
Depositata in Segreteria il 23-5-2007
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale
___________________________________________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.7900 del 2005 presentato da Nicoletti Nino, rappresentato e difeso dall’Avv.to Maria Elena Taruffi, elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Roma, via Cairoli n.8
CONTRO
Ministero dell’Economia e Finanze in persona del Ministro pro tempore ed Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento notificatogli in data 9.6.2005, a mezzo raccomanata A/R n.11670939082-7 con timbro di spedizione 9.6.2005 prot. 11304 datato 7.6.2005 dell’Agenzia del Demanio Filiale Lazio, Sede di Roma in persona del Direttore in carica pro tempore Dr. Nadio Trubbianelli che tesualmente reca “avviso di sgombero”;
della comunicazione, raccomandata a mano 2.9.2003 prot. 24403, dell’Agenzia del Demanio, Filiale di Roma a firma del D.G. Dr. Evelino Mottola;
del provvedimento notificatogli in data 18.7.2006 a mezzo raccomandata 13141111330-3 datato 13.7.2006 dell’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, in persona del Direttore in carica p.t. Dr Marco Morelli che testualmente reca “ordinanza di sfratto in via amministrativa” (impugnato con motivi aggiunti);
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 6.6.2007 – relatore il dottor Roberto Capuzzi l’Avvocato Maria Elena Taruffi e l’Avvocato dello Stato R. Tortora;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Nicoletti Nino, con la qualifica di funzionario tributario, in servizio presso l’Agenzia delle Dogane espone di essere concessionario in funzione del servizio reso all’Amministrazione, sin dal 1986, di alloggio demaniale sito in Roma, via del Commercio n.27 int.4, di proprietà dell’Amministrazione, facente parte dell’immobile denominato Dogana Porto Fluviale per una superficie utile di 80 mq.
Espone di avere sempre pagato i canoni di concessione e che mai sarebbe stata revocata la concessione dell’alloggio di servizio.
In data 9 giugno 2005 gli è stato tuttavia notificato l’avviso di sgombero impugnato.
Da qui il ricorso affidato ai seguenti motivi.
1)Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittimità ed eccesso di potere per difetto di presupposti. Manifesta ingiustizia ed illogicità.
L’atto di concessione elenca specificatamente, all’articolo 3, i casi in cui la concessione puo’ essere revocata: trasferimento, collocamento a riposo, sublocazione, alloggio a persone non facenti parte del nucleo familiare, mutamento di destinazione dell’alloggio o uso irregolare, morosità nel pagamento del canone e delle spese;
Nessuna delle ipotesi considerate si è mai verificata, nè al Nicoletti sono mai stati contestati comportamenti contrari o lesivi tanto da realizzare le condizioni necessarie per la decadenza del beneficio della concessione dell’alloggio di servizio.
La concessione veniva inizialmente fissata per anni uno dal 1.1.1988 al 31.12.1988; successivamente il ricorrente presentava istanza di rinnovo in data 2.10.1989 che l’Amministrazione accordava per il biennio 1990/1991.
In data 25.5.1991 il Nicoletti presentava ulteriore istanza per il rinnovo della concessione a decorrere dal 1.1.1992 per il periodo consentito. Su tale richiesta l’Amministrazione non ha mai provveduto pur avendo l’obbligo di provvedere ai sensi della legge n.241 del 1990.
L’Amministrazione, in palese contraddizione con la protratta situazione di fatto come sopra descritta, senza essersi mai nè pronunziata sull’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente, nè mai avere notificato la revoca formale della concessione di alloggio demaniale, inaspettatamente ha comunicato al ricorrente l’avviso di sgombero.
2. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia ed illogicità. Sviamento e difetto di presupposti. Difetto di motivazione.
Veniva proposto al ricorrente un cambio di alloggio con altro esistente in Roma, in via della Meloria, di dimensioni ridotte rispetto a quello già occupato ed in condizioni fatiscenti.
L’Amministrazione, al rifiuto del Nicoletti del cambio nell’alloggio di via della Meloria, comunicava l’inizio della procedura di sgombero dell’alloggio con raccomandata a mano del 2.9.2003 dell’Agenzia del Demanio. Tale provvedimento non veniva impugnato dal ricorrente.
Non è ipotizzabile che il ricorrente possa essere qualificato occupante sine titulo, giacchè è titolare e beneficiario di un alloggio di servizio in forza di una atto di concessione regolarmente rilasciato e mai esplicitamente revocato.
In sintesi, secondo il deducente, era necessario un atto espresso di revoca o di diniego di rinnovo della concessione.
3. Eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti. Difetto di motivazione.
Il provvedimento, nella parte in cui afferma che il Nicoletti non ha corrisposto gli indennizzi dovuti, sarebbe del tutto inveritiero.
Il ricorrente ha dovuto affrontare spese per un importo complessivo di euro 1.476,00 che invece erano da imputare all’Amministrazione.
Sono stati depositati motivi aggiunti ed una ulteriore memoria difensiva.
L’Amministrazione si è costituita confutando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.
La causa è stata assunta dal Collegio per la decisione all’udienza del 6.6.2007.
DIRITTO
1. Possono essere superate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa erariale in quanto il ricorso appare infondato nel merito.
2. Assume il ricorrente che la concessione sarebbe strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni lavorative dal medesimo svolte presso l’l’Agenzia del Demanio.
3. Al riguardo osserva la Sezione che benchè lo svolgimento di specifiche funzioni prestate presso la Dogana di Roma rientrasse tra le premesse dell’atto di concessione, tuttavia la concessione stessa non era affatto condizionata allo svolgimento di tali funzioni, nè posta in stretta correlazione con esse, tanto più in quanto l’alloggio in questione non costituiva un alloggio di servizio.
In realtà il Nicoletti ha ottenuto la concessione dell’alloggio per un solo anno dal 1.1.1988 al 31.12.1988 e non era previsto alcun rinnovo automatico della stessa.
Con nota del 16 febb.1990, il Direttore dell’Ufficio del Registro autorizzava il rinnovo dell’atto di concessione, per il biennio 1990/91.
Pertanto, decorso l’anno per il quale era stata ottenuta e l’ulteriore periodo di rinnovo, non era necessario alcun formale provvedimento di revoca della concessione essendo questa venuta meno per il decorso del termine finale.
A quel punto, come sottolineato dalla difesa erariale, la posizione del Nicoletti si è trasformata in quella di un mero occupante senza titolo con conseguente obbligo di rilasciare immediatamente l’alloggio.
Nè l’atteggiamento di mera tolleranza assunto dalla Amministrazione puo’ essere in alcun modo interpretato come un tacito rinnovo della concessione in quanto è noto, che per i beni pubblici è necessario formalizzare sempre gli atti di gestione in modo espresso e con forma scritta.
Si richiama al riguardo l’insegnamento della giurisprudenza secondo la quale, in mancanza dell' atto formale di rinnovo, l' aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale, e versa in una situazione di detenzione senza titolo, mentre la circostanza che l' Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro della persistente occupazione del bene (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 1976 n. 71).
E’ stato altresì rilevato che la scadenza del termine della concessione di bene demaniale senza che l' Amministrazione abbia reso formali provvedimenti di proroga o rinnovazione comporta automaticamente la cessazione del rapporto, e, quindi, l' immediato riacquisto da parte della concedente dello jus possidendi, con conseguenziale facoltà di concedere ad altri il godimento del bene medesimo ( Cfr. Cass. civ. 11 maggio 1990 n. 4054).
Una volta acclarato che il ricorrente occupava senza titolo l’immobile, non vi era alcuna necessità di motivare il provvedimento rientrando nel pieno diritto dell’Amministrazione del Demanio chiederne l’immediata restituzione a prescindere della circostanza che, in precedenza, la medesima Amministrazione avesse tollerato detta occupazione percependo la relativa indennità di occupazione.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari, attesa la natura del petitum, possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso 7900 del 2005 come in epigrafe, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel.
Dr. Silvestro Maria RUSSO Consigliere
Dr.Giampiero LO PRESTI Consigliere
Presidente estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.881/2006 Reg.Dec.
N. 4649-4680/2004 Reg.Ric.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
sui ricorsi riuniti in appello:
1) n. 4649 del 2004, proposto dalla Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ombrone n. 12, pal. B;
contro
la s.r.l. Residence Adriatico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Raguso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ombrone n. 48, pal. B;
nonché nei confronti
- del Comune di Mattinata, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- della Capitaneria di Porto di Manfredonia, in persona del Capitano pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- della s.n.c. Apeneste dei fratelli Latiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
2) n. 4680 del 2004, proposto dalla s.n.c. Apeneste dei fratelli Latiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Dalfino ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Capo di Ferro, presso la Segreteria della Sezione;
contro
la s.r.l. Residence Adriatico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Raguso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Valadier n. 48;
e nei confronti
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- della Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, come sopra rappresentata;
- della Capitaneria di Porto di Manfredonia, in persona del Capitano pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- del Comune di Mattinata, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
entrambi per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, 19 febbraio 2004, n. 674, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 2006 del 2003;
Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio n. 4680 del 2004, contenente un appello incidentale;
Visto l’atto di costituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel giudizio n. 4680 del 2004, depositato in data 14 giugno 2004;
Viste le memorie di costituzione della s.r.l. Residence Adriatico, integrate con memorie depositate in data 5 novembre 2005;
Viste le ordinanze nn. 2809 e 2803 del 15 giugno 2004, con cui la Sezione ha accolto le domande incidentali formulate dalla Regione Puglia e dalla s.n.c. Apeneste dei fratelli Latino ed ha sospeso gli effetti della impugnata sentenza;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 15 novembre 2005;
Uditi l’avvocato Aldo Loiodice per la Regione Puglia, l’avvocato dello Stato Giannuzzi per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’avvocato Natale Clemente per delega dell’avvocato Raguso per la s.r.l. Residence Adriatico;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. In data 26 agosto 2003, la Regione Puglia ha rilasciato alla s.n.c. Apeneste dei fratelli Latino una concessione per la posa di ombrelloni e di sdraio su un’area demaniale marittima, della superficie di 400 metri quadri, sita nel territorio del Comune di Mattinata.
Col ricorso n. 2006 del 2003 (proposto al TAR per la Puglia, Sede di Bari), la s.r.l. Residence Adriatico ha impugnato la concessione e ne ha chiesto l’annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 674 del 2004, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, condannando la Regione Puglia e la società controinteressata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
2. La sentenza del TAR è stata impugnata con l’appello n. 4649 del 2004 dalla Regione Puglia e con l’appello n. 4680 del 2004 dalla s.n.c. Apeneste dei fratelli Latino.
Nel corso del giudizio, la s.r.l. Residence Adriatico si è costituita nei giudizi ed ha chiesto che gli appelli siano respinti.
La Regione Puglia ha proposto un appello incidentale nel giudizio n. 4680 del 2004, con cui ha aderito alle conclusioni dell’appellante principale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito nel giudizio n. 4680 del 2004.
In data 15 giugno 2004, la Sezione ha accolto le domande cautelari, formulate in via incidentale dalle appellanti, ed ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata.
La s.r.l. Residence Adriatico, con memorie depositate in data 5 novembre 2005, ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
3. All’udienza del 15 novembre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità della concessione demaniale, rilasciata in data 26 agosto 2003 dalla Regione Puglia alla società appellante A.f.L, per la posa di ombrelloni e di stradio su un’area di 400 metri quadri, sita nel territorio del Comune di Mattinata.
2. Con gli appelli in esame, da riunire perché proposti avverso la medesima sentenza, la Regione Puglia e la società A.f.L. hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.
3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, formulata dall’appellata, secondo cui sarebbe improcedibile il gravame proposto dalla società A.f.L.
Secondo l’assunto, l’appello sarebbe stato depositato tardivamente il 19 maggio 2004, poiché notificato il 7 aprile 2004 alle parti necessarie in grado di appello, restando irrilevanti le notifiche effettuate in data 7 e 13 maggio alle altre parti intimate nel giudizio di primo grado.
Ritiene la Sezione che l’eccezione sia infondata e vada respinta.
La società A.f.L. ha infatti tempestivamente notificato l’atto di appello a tutte le parti intimate nel giudizio di primo grado dalla società appellata e lo ha depositato entro il prescritto termine di trenta giorni, decorrente dall’ultima notifica: il medesimo termine non ha cominciato a decorrere nel periodo durante il quale l’ufficiale giudiziario ha trattenuto l’atto per curare le notifiche.
4. Con le censure formulate nei due gravami, la Regione Puglia e la società A.f.L. hanno dedotto che il provvedimento impugnato in primo grado non sarebbe affetto dal vizio rilevato dal TAR, poiché la concessione già rilasciata alla medesima società, in scadenza il 31 dicembre 2001, si è rinnovata automaticamente, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 88 del 2001.
Ritiene la Sezione che le censure delle appellanti, così riassunte, siano fondate e vadano accolte.
Per l’art. 10 della legge n. 88 del 2001 (che ha sostituito il comma 2 del decreto legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993), le concessioni dei beni demaniali marittimi, “indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”.
Tale comma si compone di due proposizioni, di cui la prima riguarda la durata delle concessioni, mentre la seconda riguarda il rinnovo automatico alla scadenza “per altri sei anni”.
Ad avviso della Sezione, entrambe le proposizioni hanno preso in considerazione non solo le concessioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 88 del 2001, ma anche quelle rilasciate prima di tale data, purché ancora efficaci.
Sotto il profilo letterale, la prima proposizione – senza alcuna eccezione – ha previsto la durata di sei anni delle concessioni, così sovrapponendo una regola di carattere generale ai termini fissati di volta in volta in sede amministrativa.
Inoltre, la seconda proposizione – senz’altro applicabile anche alle concessioni già disposte - ha ammesso il rinnovo delle concessioni per “altri” sei anni, così ribadendo che per le medesime concessioni, aventi una durata inferiore, non si applica solo la regola del rinnovo per sei anni, ma anche quella sul prolungamento a sei anni della loro efficacia.
Ciò comporta che l’originaria concessione n. 2 del 1998, poiché era ancora efficace a seguito delle rinnovazioni di data 25 giugno 1999, 13 giugno 2000 e 12 marzo 2001, ha avuto effetti ex lege sino al 31 dicembre 2003 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 88 del 2001, sicché il provvedimento impugnato in primo grado – avente natura ricognitiva degli effetti già prodottisi – non risulta affetto dal vizio riscontrato in primo grado.
4. Per le ragioni che precedono, gli appelli in esame vanno accolti, sicché, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie, previa loro riunione, gli appelli n. 4649 del 2004 e n. 4680 del 2004 e - in riforma della sentenza del TAR per la Puglia, Sede di nari, n. 674 del 2004 – respinge il ricorso di primo grado n. 2006 del 2003.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 15 novembre 2005, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
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