LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 17
"Disciplina della tutela e dell'uso della costa".
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1
(Oggetto e principi generali)
1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge
disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del
demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in
capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.
2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di
interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle
azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del
bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale
s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'articolo 105, comma
2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive
modificazioni , in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti
principi:
a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
b) pianificazione dell'area costiera;
c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la
loro libera fruizione;
d) semplificazione dell'azione amministrativa;
e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli
indirizzi;
f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso
forme di cooperazione e di concertazione;
g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) sviluppo armonico ed eco - compatibile del turismo balneare.
5. Sono escluse dalla competenza regionale:
a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie
all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale
in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della
navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra
Stato e Regione Puglia;
c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati
dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale) e successive modificazioni;
d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali,
istituite ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 84/1994.
Art. 2
(Pianificazione)
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla
base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province,
sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale,
territoriale e turistica.
Art. 3
(Piano regionale delle coste)
1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste
(PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue
caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento
provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e
di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla
Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e
gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per
garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e
patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali
del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché le linee guida per la
progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti
turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento
degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana apposito regolamento che disciplina le procedure per l'esame e
l'approvazione delle opere di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle
relative concessioni demaniali marittime.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta il PRC.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e
gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla
Regione osservazioni e proposte integrative.
7. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 6, la Giunta
regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute,
predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio
regionale.
8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in
sede di prima approvazione.
Art. 4
(Piano comunale delle coste)
1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali
delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme
regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale
adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello previgente, dandone
ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in
visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro
trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3,
il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e
osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene
inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio
comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede
di prima approvazione.
8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad
adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con
proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad
acta, per la redazione e approvazione del PCC.
9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Settore demanio
e patrimonio, o suo delegato, ed è composto da:
a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio;
b) un tecnico del Settore urbanistico;
c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente;
d) un tecnico della Provincia competente;
e) un tecnico comunale.
10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio sono
quantificate nella misura percentuale, stabilita dall'articolo 18, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale
vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel
periodo estivo fornito dal Comune, e sono poste a carico del Comune
inadempiente.
11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni
consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.
Art. 5
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di
unitario esercizio a livello regionale:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale;
c) gestione del sistema informativo del demanio (SID);
d) supporto e consulenza ai Comuni costieri;
e) monitoraggio e verifica dell'attività dei Comuni costieri;
f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune
medesimo;
g) esercizio dei poteri sostitutivi;
h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC;
i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di
ingegneria costiera.
2. L'espletamento delle attività di competenza regionale è assicurato dal
Settore demanio e patrimonio.
Art. 6
(Funzioni dei Comuni)
1. È conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle
espressamente individuate all'articolo 5.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una
relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative conferite, con
riferimento all'anno precedente.
3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in
forma singola o associata.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
(Sistema informativo del demanio - SID)
1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento
condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi
all'amministrazione del
Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e
conoscenza del suo reale stato d'uso.
2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, favorisce e promuove l'utilizzo del SID a livello comunale, ai fini
della concreta operatività del conferimento di cui all'articolo 6, comma 1.
L'accesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per l'esercizio dell'attività
di vigilanza sul territorio di competenza.
3. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID, trasmettendo alla Regione anche
copia integrale delle concessioni rilasciate, in forma cartacea e con cadenza
quindicinale.
4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire servizi web al
pubblico, consentendo la consultazione e la visualizzazione dei dati
accessibili.
Art. 8
(Domanda per la concessione)
1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della
concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il
richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione
richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere
corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la
descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una
simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto
ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e
la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale
passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione.
5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese
di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con
deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della
legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale).
6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere,
con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.
Art. 9
(Concorso di domande)
1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o
bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità
delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche
del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo
di materiali e tecnologie eco - compatibili e di facile rimozione,
all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o
revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione
privata tra i concorrenti.
Art. 10
(Rilascio e durata della concessione)
1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel
rispetto del PCC approvato, del codice della navigazione, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con
riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante
disposizioni per le determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n.
88 e dalla legge 29 marzo 1001, n. 135.
2. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in
novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.
3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima l'Ente pubblico e i
soggetti privati.
4. Il parere di cui all'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero,
in avvalimento, dal Settore regionale demanio e patrimonio.
5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione
di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della
materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di
esame dei progetti preliminari, nonchè di approvazione dei progetti definitivi,
ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del d.p.r.
509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze
presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le
quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e
l'approvazione dei progetti.
6. La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata
ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità produttive non
turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione
ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.
7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita
dai PCC.
Art. 11
(Obblighi del concessionario)
1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:
a) l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la
predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di
particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;
b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli
stessi se prefabbricati "in serie" e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al
termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale,
ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze
dell'Agenzia delle dogane;
c) il salvamento;
d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per
le concessioni esistenti;
e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al
mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non
superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una
larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua
attività.
2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere
pubblicizzati mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.
3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella
richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle
comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego
della domanda di concessione.
4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle
attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è
consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla
balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie,
qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare
istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità
competente.
Art. 12
(Revoca, decadenza e sospensione
della concessione)
1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata
decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice
della navigazione.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento
ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi
degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione
della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il
diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla
concessione di nuove aree.
3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei
Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito
dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei
competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine
perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è
dichiarata decaduta.
4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per
speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta
la decadenza della concessione.
5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre
ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.
Art. 13
(Affidamento in gestione - Sub-ingresso)
1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della
navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8,
comma 4:
a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un'unica
stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria
della concessione.
2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del codice della
navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8,
comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola
volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.
3. Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del codice
della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti
fino al 2° grado.
Art. 14
(Autorizzazione ex articolo 55
del codice della navigazione)
1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le
autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate
previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni
novanta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Art. 15
(Vigilanza)
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della
navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, le
funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e
delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme
di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.
3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che
sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione
sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono
utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà
comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti
previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla
competente autorità giudiziaria.
4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del codice della
navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la
Regione attraverso le proprie strutture.
5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale
dell'autorità militare.
6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante
il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione
effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di
irregolarità o di inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta
dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida
ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE
E FINANZIARIE
Art. 16
(Norme di salvaguardia e prime direttive
per la predisposizione dei Piani)
1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale
nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di
protezione speciale (ZPS.) o comunque classificate protette, nonché nelle aree
di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della
concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole
d'incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi
previsti da apposito regolamento regionale.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare
pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul
demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del
concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di
decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della presente legge,
le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano
impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1,
lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del
demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a
intervalli non superiori a metri 150.
4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime
per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento
del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a
uso pubblico e alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con
riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della
balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei
limiti e divieti di cui al comma 1;
b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).
6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con
servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso
pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera
con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al
soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno
il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino
liberi da ogni attrezzatura del gestore.
7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2
dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera
superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in
concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e
decadenza di cui all'articolo 12. Le concessioni già assentite in contrasto con
il PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai
limiti di cui al comma 4, individua apposite aree demaniali da destinare alla
variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovati. In ogni caso, ai
concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare a esercitare la
propria attività per i tre anni successivi all'entrata in vigore del PCC.
8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri
abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da
destinare alla pubblica fruizione.
9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a classificare la
valenza turistica del territorio costiero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
del .Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342
(Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).
10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio
marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle
destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.
11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo
"consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del codice della
navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre
2004, n. 308.
12. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, per "facile rimozione" va inteso, a
integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e
della navigazione 24 maggio 2001, n 120, l'assemblaggio di elementi componibili,
integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi
genere.
Art. 17
(Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni
identiche a quelle in scadenza;
b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata
di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;
c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per
manifestazioni e spettacoli;
d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l'affidamento in gestione di
aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e
ripristino dello stato dei luoghi;
e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di
opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza
alle volumetrie già assentite;
f) il rilascio di concessione al sub - ingresso e di autorizzazioni ai sensi
dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
2. Fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria,
esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, comma
1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di decadenza.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a
esercitare l'attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni
dei rispettivi fascicoli di competenza.
5. Nelle more dell'attivazione del SID, i Comuni trasmettono copia integrale
delle concessioni rilasciate, oltre che in forma cartacea e con cadenza
quindicinale, anche su supporto informatico secondo le indicazioni della
Regione.
Art. 18
(Riparto risorse economiche)
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita
dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale
aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della
presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote
definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone,
dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui all'articolo
8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle
ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario .
5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per
cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni
amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze
balneari e del contributo per spese di istruttoria.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione delle presente legge si fa fronte, in
termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità
previsionale di base 04.04.01 "Settore demanio e patrimonio" sui seguenti
capitoli, rispettivamente:
IN USCITA:
Capitolo 3431 "Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione
di lavori di pristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore
- Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite
dell'Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700)
Capitolo 3690 "Spese per le funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo delegate alle Regioni - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006" (collegato al
capitolo in entrata 1018000)
Capitolo 3692 "Spese per l'elaborazione di studi e Piani di utilizzo e
destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale - l.r. n.
17 del 23 giugno 2006, art. 3" (collegato al capitolo in entrata 1018000).
IN ENTRATA:
Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni
conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di
aree del demanio marittimo" (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r.
n. 17 del 23 giugno 2006)"
Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54
per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle
ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle
violazioni alle ordinanze balneari" (correlato al capitolo in uscita 3431)
TITOLO IV
Art. 20
(Abrogazione)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in
particolare la legge regionale 4 agosto 1999, n 25 (Norme di prima attuazione
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio
marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 giugno 2006
VENDOLA
INDICE
Titolo I - Principi generali e pianificazione
Art. 1 (Oggetto e principi generali)
Art. 2 (Pianificazione)
Art. 3 (Piano regionale delle coste)
Art. 4 (Piano comunale delle coste)
Art. 5 (Funzioni della Regione)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Titolo II - Disposizioni generali
Art. 7 (Sistema informativo del demanio - SID)
Art. 8 (Domanda per la concessione)
Art. 9 (Concorso di domande)
Art. 10 (Rilascio e durata della concessione)
Art. 11 (Obblighi del concessionario)
Art. 12 (Revoca, decadenza e sospensione della concessione)
Art. 13 (Affidamento in gestione - Sub-ingresso)
Art. 14 (Autorizzazione ex articolo 55 codice della navigazione)
Art. 15 (Vigilanza)
Titolo III - Norme transitorie e finanziarie
Art. 16 (Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizione dei
Piani)
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Riparto risorse economiche)
Art. 19 (Norma finanziaria)
Titolo IV
Art. 20 (Abrogazione)