Circ. 6-7-2000 n. 102


Prestazione della cauzione.
Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento navigazione marittima e interna, Unità di gestione delle Infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo.



Epigrafe

Destinatari

Testo della circolare





































Circ. 6 luglio 2000, n. 102.

Prestazione della cauzione.





















































































































Alle direzioni marittime

Loro sedi

Capitanerie di porto

Loro sedi Presidenti delle regioni Liguria - Toscana - Lazio - Campania - Basilicata - Calabria -

Puglia - Molise - Abruzzo - Marche - VenetoEmilia-Romagna - Friuli-Venezia Giuliae, p. c.:

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto

Sede S.I.B. Sindacato italiano balneari , P.za G. Belli n. 2, 00156 Roma

FIBA. Federazione italiana balneari, Via Nazionale n. 60, 00184 Roma

FEDICOD , Federaz. italiana conc. Dem. ,P.za Matteotti n. 1-2B, 16123 Genova

F.A.B. Federaz. Autonoma Balneari ,C.so Umberto n.188 (Galleria Europa), 65016 Montesilvano (Pe)































































































































Com'è noto, con D.M. 18 luglio 1996 e D.M. 14 luglio 1998 è stato consentito che per i concessionari che dimostrino di essere associati alle organizzazione di categoria indicate in oggetto, la cauzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 17 del codice della navigazione e articolo 54 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, sia prestata complessivamente da ciascuna delle suddette associazioni mediante la annuale presentazione a questa Unità di gestione della polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria appositamente stipulata a favore di questo Ministero.

L'attuale evoluzione normativa di delega delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. n. 616 del 1977 nonché la prossima operatività delle ulteriori deleghe previste dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, attuativo della c.d. legge Bassanini, impongono, tra l'altro, un adeguamento delle disposizioni concernenti la prestazione della cauzione.

Infatti appare opportuno e necessario che sia l'Amministrazione titolare dei beni demaniali marittimi che quelle delegate ad esercitarvi le funzioni amministrative siano garantite pro quota circa l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Tali obblighi si concretizzano, in via esemplificativa e non esaustiva, per lo Stato nella garanzia del versamento dei canoni o nella garanzia di poter provvedere d'ufficio alla eventuale remissione dei luoghi in pristino stato allo scadere della concessione qualora non vi provveda il concessionario; per le Regioni o i Comuni con riguardo alle modalità di esercizio delle attività oggetto della concessione.

Per quanto precede si dispone che per l'anno 2001 le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie prestate dalle Organizzazioni di categoria siano cointestate, quali beneficiari, allo Stato e alle Regioni o ai Comuni nei casi in cui questi ultimi siano stati subdelegati dalle regioni all'esercizio delle funzioni amministrative.

L'accettabilità della cauzione nei modi di cui trattasi sarà autorizzata tempestivamente da questa Unità di gestione per ciascun anno.

Resta inteso che dovrà essere interessata questa Unità di gestione ogni qual volta sarà necessario attivare la procedura di richiesta dell'eventuale indennizzo specificando le cause che concretamente si pongono alla base della richiesta.

Il Direttore dell'Unità di gestione

Dott. Massimo Provinciali