D.M. 19-7-1989


Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1989, n. 299.



Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.




































D.M. 19 luglio 1989.

Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.



































IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;

Visto il comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze la potestà di fissare criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonché il comma 8 con il quale sono abrogate le norme del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo;

Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima applicazione di tali criteri avrà effetto dal 1° gennaio 1989;

Considerata l'opportunità di adottare criteri i quali consentano lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla base di parametri oggettivi ed, in linea di principio, applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Decreta:


































1. 1. In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con effetto dal 1° gennaio 1989, nelle seguenti misure:

a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta;

b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di facile rimozione;

c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di difficile rimozione.

2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 10.000, oltre alla misura di cui al precedente comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

3. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:

a) L. 1.600 per ogni metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati;

b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;

c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;

d) L. 750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;

e) L. 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.




































2. 1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione sono determinati in L. 3.600 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte L. 6.000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art. 5.

3. Analoga riduzione sarà accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.
































3. 1. La domanda di concessione e/o di rinnovazione di cui all'art. 6 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta ed area coperta nonché la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la volumetria fino a quota ± metri 2,7 dal piano di campagna e oltre tale quota.
































4. 1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli.




























5. 1. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze.






























6. 1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.






























7. 1. I canoni disciplinati dal presente decreto sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo.


































8. 1. Per la determinazione della misura dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento ai parametri indicati nel presente decreto, sarà provveduto con tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo d'intesa con il competente intendente di finanza.

2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.


































9. 1. Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire cinquecentomila.
































10. 1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.
































11. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989; esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.