D.M. 30-7-1998 n. 343


Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1998, n. 234.



Epigrafe

Premessa

1. Misure unitarie.

2. Decorrenza dei pagamenti.

3. Riduzioni.

4. Cumulabilità.

5. Regime giuridico delle aree e delle opere.

6.Determinazione e riscossione degli indennizzi.

7.Aggiornamenti.

























D.M. 30 luglio 1998, n. 343.

Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.























IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprietà privata;

Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessità di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Emana il seguente regolamento:

























1. Misure unitarie.

1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo è determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione.

2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, è determinato in lire tremila.

3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale è determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.

























2. Decorrenza dei pagamenti.

1. Le rate annuali del canone sono calcolate per ciascun anno solare di vigenza della concessione.

2. Qualora la data di decorrenza e quella di scadenza delle concessioni non coincidano rispettivamente con il 1° gennaio ed il 31 dicembre, la prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della concessione.

























3. Riduzioni.

1. Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

2. Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste dall'articolo 7.

3. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione.

4. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

5. Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entità dell'investimento.























4. Cumulabilità.

1. Le riduzioni previste all'articolo 3 sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.

























5. Regime giuridico delle aree e delle opere.

1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.

2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione né alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.





























6. Determinazione e riscossione degli indennizzi.

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

























7. Aggiornamenti.

1. Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono aggiornate, per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per i «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati» e per i «prezzi praticati dai grossisti» riferiti al mese di settembre di ogni anno.