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D.M. 15 novembre 1995, n. 595.
Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;
Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:
1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;
1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.
2. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:
1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.
3. 1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.