D.M. 15-11-1995 n. 595


Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 1996, n. 158.



Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.



























D.M. 15 novembre 1995, n. 595.

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

































IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Adotta il seguente regolamento:





































1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.





































2. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:

1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.

































3. 1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.