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Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge
23 dicembre 1996 n. 647 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
23 dicembre 1996 n. 300.
È possibile consultarne il testo
aggiornato
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
agevolare il completamento della riforma dell'ordinamento
portuale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse
all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di
linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di
completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed
armatoriali al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati
internazionali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria
necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento
alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni
delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso
turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la
possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al
fine di assicurare la continuità delle attività da
questa espletate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per la
funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarietà
sociale, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n.
431, è sostituito dal seguente:
" 4. Le condizioni
ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di
cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.".
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343,
sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Agli interventi di
cui al comma 3, lettera c), con esclusione di quelli previsti per i
corsi di formazione del personale polivalente possono accedere
direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare
che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano
frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse
del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono
concessi i contributi per la riconversione professionale degli
ufficiali radiotelegrafisti.".
5.Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.
Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorchè per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.
Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonchè per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonchè le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi, non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.
2-3. (Soppressi dalla Legge di conversione)