L.6 DICEMBRE 1991, n. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

Articolo 18 - Istituzione di aree protette marine

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento dei programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Articolo 19 - Gestione delle aree protette marine

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. In particolare sono vietati: la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e reperti archeologici; l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; lo svolgimento di attività pubblicitarie; l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; la navigazione a motore; ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare comprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalla Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Articolo 21 - Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale pianta organica dello stesso.
Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.
Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.
Fino all'emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.TITOLO IVDisposizioni finali e transitorie

 

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

Articolo 36 - Aree marine di reperimento

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: Isola di Gallinara; Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone Talamone; Secche di Torpaterno; Penisola della Campanella - Isola di Capri; Costa degli Infreschi; Costa di Maratea; Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); Costa del Monte Conero; Isola di Pantelleria; Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; Acicastello - Le Grotte; Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del Comune della Maddalena); Capo Spartivento - Capo Teulada; Capo Testa - Punta Falcone; Santa Maria di Castellabate; Monte di Scauri; Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; Parco Marino del Piceno Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "Regno di Nettuno"; Isola di Bergeggi; Stagnone di Marsala; Capo Passero; Pantani di Vindicari; Isola di San Pietro; Isola dell'Asinara; Capo Carbonara

2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.Nella legge 8 ottobre 1997, n. 344 è stata inoltre aggiunta l'area:Parco Marino "Torre del Cerrano".