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9. Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale.
10. Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi.
L. 16 marzo 2001, n. 88.
Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.
9. Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale.
1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «tale conferimento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002».
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.
10. Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi.
1.Sostituisce il comma 2 dell'art. 01, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.
2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.