Legge regionale n. 141 del 17 dicembre 1997
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative.

(B.U. n.21 del 29 dicembre 1997)

Art. 1 - Finalita'

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, nei limiti e per le finalita' di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616

Capo I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 2 - Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative - PDM

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta approva, ai sensi dell' art. 6, comma 3 della L. n. 494/1993 e dell' art 6, della L.R. 18/83 successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n. 70/95 il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che abbiano finalita' turistiche e ricreative, che di seguito si indica con la sigla ( PDM).

2. La Giunta regionale formula la sua proposta, sentita la componente Autorita' marittima e dopo aver acquistato il parere del Sindaci dei comuni interessati, delle Associazioni regionali di categoria, appartenenti alle Organizzazione sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei Presidenti delle province interessate per quanto di competenza.

Art. 3 - Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. n. 494/1993.

2. La Giunta regionale individua la valenza turistica delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1, 2,e 3 della L. n. 494/1993

Capo II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 4 - Attribuzioni sub delegate ai Comuni

1. Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime che abbiano finalita' turistiche e ricreative, sono sub - delegate le seguenti funzioni amministrative:

a)rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

b)revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;

c)autorizzazione al subingresso nella concessione;

d)autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione e delle attivita' secondarie nell'ambito della concessione.

2. I Comuni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative sub - delegate con riferimento all'anno precedente.

3. I Comuni sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, dati ed informazioni alla Regione.

Art. 5 - Domande per il rilascio della concessione

1. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo della concessione, corredate della necessaria documentazione, devono essere rivolte al Comune territorialmente competente.

2. La domanda deve specificare sia l'uso che il richiedente intende effettuare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta nei limiti massimi di cui all' art. 1, comma 2° della L. n. 494/1993.

Art. 6- Rilascio della concessione

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate o rinnovate in conformita' al Piano Spiaggia comunale.

2. Nell'atto di concessione devono essere indicati, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, anche quelli predeterminati dal Comune sulla base delle disposizioni generali.

3. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'Ufficio del Registro, competente per il territorio, l'importo del canone alle scadenze determinate nell'atto di concessione.

4. Il concessionario, a garanzia della osservanza degli obblighi assunti con la concessione provvede ad un deposito cauzionale secondo le norme vigenti.

Art. 7 - Revoca, decadenza, subingresso della concessione

1. In caso di decadenza della concessione, per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, nonche' per uso non continuato dell'attivita' nel periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso dello stesso, puo' essere accordata al concessionario una proroga fino ad un anno.

2. Il concessionario in casi eccezionali e per periodi determinanti, previa autorizzazione comunale, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione comunale, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 8 - Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico e ricreativo sono esercitate dal Comune competente ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione.

2. L'atto di concessione determina i casi di sospensione e di decadenza per grave violazione delle norme e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione stessa.

Capo III

FINANZIAMENTI E TRIBUTI

Art. 9 - Finanziamento della spesa per le funzioni delegate

1. Per gli oneri eventualmente derivanti dall'esercizio delle funzioni sub - delegate ai comuni, eccedenti rispetto agli introiti derivanti dalla imposta di concessione di cui al precedente articolo, ove necessario, si rinvia ad un successivo provvedimento legislativo.

2. Alla istituzione del pertinente capitolo di entrata ed al correlativo capitolo di spesa si rinvia alle modalita' di cui all' art. 37 della legge regionale di contabilita' n. 81 del 29.12.1977.

Art. 10 - Norme tributarie

1. Le concessioni oggetto della presente legge sono soggette all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla classificazione di cui all'articolo 03, comma 1° della legge n. 494/1993, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.

2. L'imposta regionale e' dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano purche' compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

Capo IV

DISCPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTIRE AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art. 11 - Servizi regionali in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative

1. Allo svolgimento delle attivita' tecnico amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative adempiono le strutture del Settore Turismo della Giunta regionale per:

a)l'istruttoria dei provvedimenti tecnico - amministrativi;

b)la raccolta sistematica, la catalogazione, l'archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo con finalita' turistiche ricreative;

c)la formazione del catasto del demanio marittimo con finalita' turistiche ricreative;

d)la predisposizione di documenti di programmazione, di indirizzo e di pianificazione ( PDM) di competenza regionale e degli strumenti di pianificazione di livello comunale ( Piani Spiaggia) in caso di esercizio di poteri sostitutivi;

e)la memorizzazione delle opere realizzate e di quello ammesse a finanziamento pubblico,

f)la verifica dello stato di attuazione della programmazione, pianificazione e degli indirizzi regionali;

g)la predisposizione delle misure di salvaguardia e il controllo di competenza;

h)la consulenza amministrativa, tecnica e giuridica agli enti locali per la pianificazione e gestione del demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative.

Art. 12 - Organizzazione

1. Con successivo provvedimento, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regione con L. n. 494/93 e di quelle statuite dalla presente legge, sara' disciplinata la riorganizzazione del Servizio Strutture Turistiche presso il Settore Turismo.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Criteri generali di pianificazione

1. La Regione, in sede di prima formazione del PDM, utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dal "Piani Spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assume i seguenti criteri generali di pianificazione:

a)in ogni ambito comune va riservata alla libera e gratuita fruizione una quota percentuale di arenile non inferiore al 20% della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalita' turistiche e ricreative ed evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione;

b)in ogni ambito comunale vanno previsti: accessi alla battigia, servizi minimi essenziali sia sulle spiagge in concessione che su quelle libere, concreta fruibilita' degli arenili da parte delle persone ed in particolare di quelle disabili;

c)il fronte mare delle nuove concessioni, (stabilimenti balneari), compatibilmente con la superficie di arenile effettivamente disponibile, non deve avere una estensione superiore a metri 60;

d)le concessioni ( stabilimenti balneari), gia' in essere alla data di approvazione della presente legge, possono essere confermate, in sede del loro eventuale rinnovo, fatte salve le previsioni del PDM e del Piano Spiaggia comunale, alle seguenti condizioni:

d.1) nei limiti dimensionali delle medesime concessioni per quelle aventi una estensione sul fronte mare inferiore a metri 100;

d.2) con un adeguamento della estensione del fronte a metri 100 per quelle concessioni aventi una estensione sul fronte mare superiore a metri 100. Per le concessioni oggetto di adeguamento e' adeguamento e' consentita una deroga pari ad una maggiorazione non superiore al 20% del limite massimo indicato ( metri 100) in ragione dello stato di fatto, della superficie di arenile effettivamente disponibile e della organizzazione ed uso del demanio marittimo per finalita' turistiche e ricreative da definirsi puntualmente e motivatamente in sede del Piano Spiaggia comunale.

e)le concessione ( stabilimenti balneari) connesse funzionalmente e/o strutturalmente ad attivita' di pubblico servizio svolte da Enti pubblici possono, attraverso una puntuale e specifica motivazione, derogare dalle limitazioni di cui alle lett. c), d) del presente articolo, vengono escluse dai limiti di cui alla lett. d) del presente articolo le concessioni connesse funzionalmente alla gestione di attivita' alberghiere;

f)le nuove concessioni connesse funzionalmente alla gestione di attivita' alberghiere derogano alle limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo superare la superficie di mq. 4 per posto letto.

g)in ogni ambito comunale deve essere garantita una congrua dotazione di superficie del demanio marittimo con finalita' turistica e ricreativa da destinare alla rimessa delle imbarcazioni degli addetti alle attivita' lavorative della pesca,

2. Il PDM di cui all'art. 6 della L.R. 12.4.93, n. 18 successivamente modificato ed integrato dalla L.R. n. 70/85, in coerenza con i criteri di cui al presente articolo, definisce la normativa di dettaglio.

Art. 14 - Prima attuazione del PDM

1. Il PDM si attua attraverso i Piani Spiaggia comunali.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del PDM i Comuni formano ( se sprovvisti) o adeguano ( se provvisti) i Piani Spiaggia comunali secondo le prescrizioni ed indicazioni del PDM.

3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute al comma 2° del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce al Comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando un Commissario ad acta.

Art. 15 - Norme di salvaguardia

1. Il PDM e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del PDM si applicano le seguenti norme di salvaguardi per il rilascio di nuove concessioni e rinnovo di quelle esistenti:

a)nei Comuni forniti del Piano Spiaggia comunale vigente valgono le norme del medesimo Piano Spiaggia comunale;

b)nei Comuni sforniti del Piano Spiaggia comunale vigente non possono essere rilasciate nuove concessioni e possono essere autorizzati rinnovi di e delle presente legge ed al fine di assicurare il corretto esercizio delle delega di cui all'art. 59 del DPR 24.7.1997, n.616, nonche' per garantire un graduale passaggio di competente ai comuni, le funzioni amministrative sub - delegate a detti enti, secondo quanto disposto dall' art. 4 sono esercitate in via provvisoria dalla Regione.

2. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l' avvalimento delle Capitanerie di porto competenti in relazione funzionale con l'Amministrazione regionale e cio' anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da queste espletate.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative sub - delegate ai comuni, cosi' come disposto al comma 1° del presente articolo, sino alla data di scadenza del rapporto convenzionale fra le ragione e le Capitanerie di Porto competenti.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 23.12.96 n. 647 fino alla data di sottoscrizione della convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle Capitanerie di Porto competenti con la Regione e secondo le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 17 - Norma abrogativa e finale

1. Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare sono abrogati gli articoli 9, 10, 12, e 13 della L.R. 24 agosto 1992, n.83.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione.

 

Art. 18 - Urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi' 17 Dicembre 1997