L. 3-5-1982 n. 203



Adeguamento dei canoni di affitto di fondi rustici

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121.

Epigrafe

1.

2.

3.

4.

4-bis.

5.

6.

7.

8. Revisione provvisoria dei redditi catastali.

9. Tabella per l'equo canone.

10. Procedure per la determinazione dell'equo canone.

11.

12.

13. Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni.

14. Regolamento di casi particolari.

15. Conguaglio per alcune annate agrarie.

16.

17.

18.

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L. 3 maggio 1982, n. 203

Norme sui contratti agrari

 

 

 

Capo II - Modifiche della disciplina sulla determinazione dell'equo canone

8. Revisione provvisoria dei redditi catastali.

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariari non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.

 

 

9. Tabella per l'equo canone.

I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.

I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.

Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.

Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 .

 

 

 

 

 

 

10. Procedure per la determinazione dell'equo canone.

La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 agosto di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.

Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.

 

 

 

 

 

 

13. Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni.

Le regioni, con provvedimenti della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.

Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.

 

 

 

 

 

14. Regolamento di casi particolari.

La commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonché quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede ugualmente alla determinazione del canone.

La commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567 , vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti si opera una riduzione pari al venti per cento.

 

 

 

 

 

15. Conguaglio per alcune annate agrarie.

Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176 , e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:

a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti;

c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non coltivatori diretti.

Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento.

L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.

Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.