Legge 8 luglio 2003, n. 172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Gazzetta Ufficiale 14.07.2003 n. 161
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla
legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal
seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente
legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime
e in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella
effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di
lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da
diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) "nave
da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c)
"imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di
lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati; d) "natante da diporto": le unità
individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le
unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti
di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da
diporto, nonchè come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente
legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di
esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto
del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato
II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il
costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore
autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti";
b) l'articolo 5 è
sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da
diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto,
dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I
registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi
minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o
degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con
proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da
diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da
diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di
immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori
dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a)
copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonchè la descrizione tecnica dell'unità
stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di
potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati
a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da
parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della
presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.
4.
L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unità condizionata alla successiva presentazione del
titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5.
Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione
senza che sia stato presentato il titolo di proprietà,
l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il
certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li
ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare
domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la
documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per
trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o
un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire
all'estero la propria unità da diporto deve chiedere
l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto
può chiedere la cancellazione della propria unità dal
registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) per
perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per
trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria
delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7
è sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli
stranieri e le società estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno
domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità
consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di
domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile
organizzazione in Italia della società estera e, se nei
confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario
marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n.
135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I
cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare
un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta";
d) l'articolo 8 è sostituito dal
seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici
che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui
all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e
interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza
di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2.
Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le
autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, nonchè il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di
navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati
dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque
interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le
specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui
al comma 2 sono: a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza
alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei
miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con
marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 2) con vento fino
a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II
annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di
progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 4) per la
navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di
altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di
progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";
e)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"ART. 9. -
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai
modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2.
Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33
e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e
insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e
la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali
dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità,
se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di
godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata
chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono
rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di
iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità
e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di
navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge
sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la
navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di
furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad
un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il
certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di
validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al
competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o
informatici";
f) l'articolo 12 è sostituito dal
seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per
le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di
bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le
procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"ART. 13.
- 1. Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità
da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità
da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal
proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti
sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui
all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e
del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da
diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare: a) entro
6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a
vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che
possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con
ordinanze delle competenti autorità marittime e della
navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto
d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la
patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le
predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione
entro un miglio dalla costa; b) entro 12 miglia dalla costa, se
omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti
idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o
notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a
bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità
rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di
marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di
progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto
finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità
ricreative o per usi turistici di carattere locale è
disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro
condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"ART. 33.
- 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che
rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero
massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo
delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per
le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni; b) per le unità non munite di
marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di
omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. È responsabilità
del comandante o del conduttore dell'unità da diporto
verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale
qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per
affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in
relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da
porti sicuri";
i) l'articolo 35 è sostituito dal
seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del
conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono
essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di
ospiti purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di
età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle
navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole
della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi
complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti
dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di
ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età";
l)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"ART. 37.
- 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda
imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente richiedere all'autorità competente apposito
documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto
del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione
dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati
indicati nello stesso documento"; m) l'articolo 39 è
sostituito dal seguente: "ART. 39. - 1. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza
avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una unità da diporto senza la
prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con
una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da
diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in
materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle
acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una
disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è
commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è
ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi
previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente
legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in
base alla presente legge è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il
periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla
licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma
dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"La
responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione
delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma
3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
o) il primo e il secondo comma
dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
"Le
disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come
definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con
esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale
vengono applicati";
p) l'articolo 49 è sostituito
dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unità da
diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto
obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia
ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di
lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza
superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere
dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a
bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e
dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità
proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità
sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità
competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità
competente e corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio
della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione
all'autorità competente della documentazione per il rilascio
della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria
di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva;
la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed
è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato
stesso.
6.La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul
luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo
ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui
l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano
traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una società concessionaria e di
corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio
di apparati radioelettrici stipulati con le società
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità
competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l'assunzione di responsabilità
della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il
traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il
Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo
ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo
54 è sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il
30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge";
r)
dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"ART.
54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità
da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla
data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il
primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è
aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca
reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi
non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità
in materia di uso del demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
100 euro a 1.000 euro".
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonchè l'esercizio di attività portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui
al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo
del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo".