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Capo II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico
Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
Art. 942. Terreni abbandonati dalle acque correnti.
Art. 945. Isole e unioni di terra.
Art. 947. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692] e le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11, 823]
I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822, 825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. [c.n. 30, 700]
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [c.c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.
Art.
824.
I beni della specie
di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo
822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti
al regime del demanio pubblico [c.c.
823, 1145].
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [c.c. 11, 825].
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico. [c.c. 822]
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico[c.c. 822]..
[Se l'isola si è formata per avulsione [c.c. 944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà]
[La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola]
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 822].
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche [c.c. 857] o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.