L. 27 dicembre 1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (in
suppl. ord. G.U. 30 dicembre 1997 n. 302).
(...omissis...)
ART. 10.
Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché
di tassa e sovrattassa di ancoraggio — 1. I canoni per
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale, determinati ai sensi dell'art. 03, comma 1,
applicabile alle sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla
nautica da diporto, e dell'art. 1 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n. 494, si
applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità
fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Il canone
ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo
conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute
ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349, finalizzate
alla gestione di aree destinate ad attività di
conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca
scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino
degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25
per cento.
4. I canoni per concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono
determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della l. 23 agosto 1988 n. 400. Al fine di incentivare la
realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino
della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri
Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai
seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entità
per le iniziative che comportino investimenti sia per la
realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la
ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali
rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze
demaniali immediatamente fruibili;
b) previsione di una
riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle
opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in
rapporto diretto alle valutazioni del potere d’acquisto
della lira.
5. Nelle more della revisione dei criteri per
l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi
porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività
di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà
di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale,
prevista dall'art. 1, terzo comma, della l. 9 febbraio 1963 n. 82,
e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo
scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
6.
Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto
estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di
ancoraggio prevista dall'art. 17 della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e
successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della
tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza
corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate
nei contenitori collocati in coperta.
ART. 17.
Disposizioni tributarie in materia di veicoli —
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'art. 121, nel titolo IV, recante
disposizioni comuni, è inserito il seguente:
«ART.
121-bis. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni — 1. Le spese
e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio
di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei
relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a)
per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da
turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle lett. a e m del comma 1 dell'art. 54 del
d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli
adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per
la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50
per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'art. 54 del citato d.lg. 285/1992, ai
ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello
indicato alla lett. a, numero 1. Tale percentuale è elevata
all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti
attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel
caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la
deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50
per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività
è svolta da società semplici e da associazioni di
cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene
conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei
canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati
in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e
di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli
autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila
per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività
svolte da società semplici e associazioni di cui al citato
articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto
delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto
limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a
50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del
comma 7 dell'art. 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lett.
b, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle
relative quote di ammortamento».
2. Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 dell'art. 50, il comma 5-bis
dell'art. 54, il comma 5-bis dell'art. 66 e i commi 8-bis e 8-ter
dell'art. 67 sono abrogati;
b) nell'art. 67, comma 10, primo
periodo, le parole da: «per le imprese individuali»
fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il
secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. - 25. (disposizioni
fiscali automobilistiche).
ART. 18.
Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili — 1. È istituita un'imposta erariale
regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo
e di partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della l. 5
maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 26
agosto 1993 n. 434.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto
1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione,
è emanato il regolamento concernente le modalità per
l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di
cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata
alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme
internazionali di certificazione acustica.
3. L'importo totale
dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede
consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di
previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con
modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni
ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle
zone limitrofe agli aeroscali.
ART. 55.
Disposizioni varie — 1. In vista della
separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività
di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli art. 6, 7 e 8
della dir. 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dispone la valutazione, basata su parametri di redditività,
del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura»
della società Ferrovie dello Stato s.p.a. Le eventuali
differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di
bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero
scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione
del patrimonio netto della società. Il Governo,
successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla
Conferenza di produzione della società Ferrovie dello Stato
s.p.a., predispone gli indirizzi per la riorganizzazione
societaria dell'azienda.