L. 31-12-1982 n. 979


Disposizioni per la difesa del mare.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.



Epigrafe

1.

2.

25.

26.

27.

28.

31.

41.

N.B. Sono riportati solo gli articoli relativi alla materia del demanio marittimo.



































L. 31 dicembre 1982, n. 979.

Disposizioni per la difesa del mare.





























TITOLO I

Norme programmatiche

1. Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con D.P.C.M. 4 ottobre 1979.

































TITOLO II

Vigilanza in mare

2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b).

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.































TITOLO V

Riserve marine

25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

































26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.































27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.





























28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

a) il comandante di porto che la presiede;

b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.







































31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

1) Golfo di Portofino;

2) Cinque Terre;

3) Secche della Meloria;

4) Arcipelago Toscano;

5) Isole Pontine;

6) Isola di Ustica;

7) Isole Eolie;

8) Isole Egadi;

9) Isole Ciclopi;

10) Porto Cesareo;

11) Torre Guaceto;

12) Isole Tremiti;

13) Golfo di Trieste;

14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

16) Capo Caccia, Isola Piana;

17) Isole Pelagie;

18) Punta Campanella;

19) Capo Rizzuto;

20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.





































TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali



41. Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.