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N.B. Sono riportati solo gli articoli relativi alla materia del demanio marittimo.
L. 22 luglio 1975, n. 382.
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
1. Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione econornica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;
e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;
f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.
Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:
1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresì essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
3) sarà prevista, a favore delle regioni, la facoltà:
a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;
4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;
5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
2. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
3. [La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Gli organi statali, e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni].
4. I primi due commi dell'articolo 62 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni, princìpi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.