ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALLA TRASPARENZA E CITTADINANZA
ATTIVA 25 maggio 2006, n. 1
Ordinanza per il turismo e le strutture balneari.
L'ASSESSORE ALLA TRASPARENZA
E CITTADINANZA ATTIVA
RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del
demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture
turistico - ricreative esistenti nell'ambito del litorale marittimo dei comuni
costieri della Regione Puglia;
VISTI gli articoli 30, 68, 81,1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e
gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni,
relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997,
n° 59";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni,
di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
VISTO il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre
1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., relativa all'assistenza,
all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 di "Attuazione direttive CEE
in materia di rifiuti";
VISTA la Legge regionale 8 giugno 1985, n.62, relativa agli interventi per la
tutela dei litorali e delle acque di balneazione;
VISTA la legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, recante norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nella Regione
Puglia;
VISTA la legge regionale 11.02.1999, n. 11 "disciplina delle strutture ricettive
ex artt.5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro";
VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 "Art. 40 delle legge
regionale 4 agosto 2004, n° 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli
stabilimenti e delle spiagge attrezzate";
VISTA la legge regionale 24 luglio 2001, n. 18, di disciplina del commercio su
aree pubbliche;
SENTITE le Capitanerie di porto operanti sul territorio pugliese, le
Associazioni di categoria e le Associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento,
restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti
emanati dalle singole Autorità Marittime;
O R D I N A
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività turistico -
balneari e commerciali, nonché l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare
territoriale, nonché delle strutture turistico - ricreative alle stesse
finalizzate.
2. La stagione balneare è compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre.
3. Per le concessioni demaniali e le strutture turistico - ricreative destinate
alla erogazione dei servizi per la balneazione, oltre che per quelle
commerciali, la durata della "stagione" è da intendersi estesa all'intero anno
solare, anche al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione.
4. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura almeno nel periodo
previsto dal precedente comma 2.
5. Nel caso di inizio attività dopo il 1° aprile e/o termine prima del 31
ottobre, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente
Autorità Marittima ed all'Assessorato regionale al Turismo, nonché portare a
conoscenza degli utenti le stesse date (di apertura e di chiusura), mediante
affissione di apposito avviso. Comunque deve essere almeno garantita l'attività
dal 15 giugno al 31 agosto.
6. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture
balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate
nell'art. 4, Capo C) della presente Ordinanza, fatte salve quanto indicato al
comma 7) del succitato art. 4, Capo C.
7. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio
di salvamento, devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle
relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese,
francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON
SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
8. Ove si intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare,
ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il
servizio di salvataggio.
9. Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia devono essere assicurate dalle
amministrazioni comunali.
10. Nel periodo indicato al precedente comma 2, in qualsiasi tratto del demanio
marittimo utilizzato per attività balneari od elioterapiche è vietato l'accesso
ad animali e veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione delle unità cinofile di
salvataggio riconosciute (E.N.C.I.), dei cani guida per i non vedenti ed i cani
condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare nelle
sole ore di chiusura.
Deroghe al presente divieto devono essere autorizzate per apposite aree
attrezzate, in cui sono assicurati la pubblica igiene, la sicurezza degli utenti
e la tutela degli animali stessi.
11. Nel restante periodo dell'anno è fatto divieto assoluto all'accesso degli
autoveicoli, mentre è consentito quello degli animali, purché siano rispettate
le condizioni di igiene pubblica.
ART. 2
ZONE DI MARE RISERVATE
ALLA BALNEAZIONE
1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla
fascia costiera pugliese, è riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, la
zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle coste
a picco.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura dei concessionari di
strutture balneari frontisti, mediante una linea di gavitelli di colore
rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente
ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro ed in
corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni nel numero
minimo di due. Gli stessi concessionari devono, in caso di scarrocciamenti dei
gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento. A detti gavitelli è
vietato l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione.
3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi
acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non
provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge
adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in
lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE -
LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri ....... dalla costa) NON
SEGNALATO".
4. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di
stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite
delle acque sicure ( profondità - 1,60 metri) entro il quale possono bagnarsi i
non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato
mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente
alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non
superiore a metri venti l'uno dall'altro.
Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative
spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta
anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri - 1,60) NON SEGNALATO". Analoga
prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per
mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è
immediatamente prossima alla battigia.
5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, E' VIETATO:
a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo
jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers, pedalò e simili,
nonché delle imbarcazioni a motore o a vela se condotte a remi. Le imbarcazioni
a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno
raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio
ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E' inoltre vietato l'atterraggio
con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture
balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a
separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere
l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di
atterraggio.
b) lo stazionamento permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi
regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima.
ART. 3
PRESCRIZIONI SULL'USO
DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge della costa pugliese è VIETATO PER TUTTO L'ANNO:
a) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o
installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) abbandonare, in mare e sulle spiagge, rifiuti di qualsiasi genere;
c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura; è altresì
vietato creare in qualsivoglia maniera impedimento o pregiudizio
all'utilizzazione delle aree demaniali da parte dei soggetti diversamente abili;
d) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di
ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la
pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle
relative operazioni, nonché di quelli adibiti al servizio di polizia ed al
trasporto dei disabili;
e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle
imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali;
f) accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari
e negli altri locali non autorizzati;
2. durante la stagione balneare E' VIETATO:
g) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
h) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di
quelli adibiti al noleggio/locazione oppure quelli destinati alle operazioni di
assistenza e salvataggio;
i) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni,
lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
j) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno
degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri
provvedimenti previsti da normative specifiche, soprattutto in materia di
inquinamento acustico;
k) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la
fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata
esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei
mezzi di soccorso.
Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla
linea di bassa marea.
Il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare le predette
prescrizioni.
La reiterata inosservanza del predetto divieto da parte dei concessionari
frontisti, costituisce motivo di decadenza della stessa concessione demaniale
marittima.
l) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
m) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce,
basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o
molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento
all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo
attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava,
comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa.
n) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di
museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate.
Ciascun Comune potrà attrezzare - anche d'intesa con i concessionari disponibili
- aree per animali domestici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e
dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio tenuto conto
che tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danni e
disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere
tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque proibito a cani non in
possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei e privi di collare
antipulci. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio,
impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti.
o) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli
stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica
utilità diramati mediante altoparlanti;
è altresì fatto divieto assoluto all'uso di apparecchi di diffusione sonora
direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e
comunque non oltre due ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del
Lido, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie.
I livelli di intensità acustica devono comunque rispettare le prescrizioni
comunali in materia.
p) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante,
pubblicità, attività promozionali, ecc. ), organizzare giochi, manifestazioni
ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Settore regionale
al Demanio e Patrimonio o dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi
almeno 15 giorni prima dell'evento). Nell'ambito dell'area in concessione
demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed
organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento
che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di
autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;
q) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi
di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
r) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo
riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di
aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati;
s) effettuare pubblicità mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di
ogni altro mezzo di propaganda acustica;
t) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore destinate alla balneazione;
u) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe,
gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
v) effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all'art. 3 (L) del
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, nonché interventi
soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare;
ART. 4
DISCIPLINA DELLE AREE
IN CONCESSIONE
PER STRUTTURE BALNEARI
Capo A)
Disciplina generale degli arenili
1. Gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini
della balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 20,30 con l'obbligo, dal 15 giugno
al 31 agosto, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da
tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite
tutte le norme di sicurezza. Inoltre, dopo tale orario, gli stabilimenti possono
esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le
norme amministrative dei rispettivi Comuni.
2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al
pubblico e fermo restando quanto previsto dalle ordinanze in vigore
dell'Autorità marittima competente, devono:
a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle
prescrizioni emanate dall'Autorità marittima e secondo quanto disciplinato nel
Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento del presente articolo.
Ove non risulti assicurato tale servizio l'organo accertatore disporrà che, a
cura del concessionario, siano adottate le più urgenti ed adeguate misure fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza, diffidando contestualmente lo
stesso concessionario ad adeguare il servizio prima della riapertura del giorno
successivo con obbligo di informativa all'organo di polizia accertatore;
b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della
presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, le tariffe applicate per i
servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, al
Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;
c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle
competenti Autorità.
3. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta
manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la
pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a
metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo
immediatamente prospiciente la battigia. Mentre i Comuni rivieraschi devono
provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili. I
materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori in attesa
dell'asporto da parte degli operatori comunali.
I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del
concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e
con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare
attenzione alla "raccolta differenziata".
4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve
essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare
devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero
gli altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni
sulla stessa fila.
5. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale
misura, la fascia di spiaggia (battigia) al libero transito può essere
eccezionalmente ridotta, previa formale autorizzazione della Regione Puglia,
fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al
livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.
6. Le zone concesse non possono essere recintate.
Solo nel periodo della stagione balneare come sopra individuata, possono essere
posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di
campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale
del mare, con esclusione del fronte mare e della fascia di 5 metri dalla
battigia che deve rimanere libera al transito.
Sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel
relativo titolo di concessione, i sistemi di interdizione di accesso alle
piscine, obbligatori a termini di legge, nonché le recinzioni delle aree adibite
al gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo nel periodo della stagione
balneare, al termine del quale dovranno essere rimosse.
Limitatamente al periodo invernale, qualora nell'ambito della concessione non
esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc.., ove
ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del
concessionario, possono essere individuate e recintate, nell'ambito della
concessione, specifiche aree, per un massimo di mq 100, con analogo sistema a
giorno di altezza non superiore a ml. 2,00.
L'eventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle normative di
sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni
di altre Amministrazioni.
6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti
diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi, con apposite
pedane mobili, perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì
predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in
concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non
risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi
potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice
comunicazione al Settore regionale al Demanio e Patrimonio e dovranno comunque
essere rimossi al termine della stagione balneare.
7. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni
comunali.
8. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico,
per l'accesso alla battigia, qualora non esistano accessi alternativi in un
ambito non superiore a metri 150. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per
mezzo di apposito cartello.
9. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteomarine avverse
non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha
l'obbligo di segnalare detto divieto mediante l'innalzamento di due bandiere
rosse sugli appositi pennoni all'uopo dislocati sulla spiaggia, ovvero nel
rispetto delle direttive impartite dall'Autorità marittima.
Capo B)
Disciplina particolare
per gli stabilimenti balneari
1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:
a) un'idonea imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta
"SALVATAGGIO", ovvero secondo quanto a riguardo indicato dall'Autorità
marittima. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri
usi;
b) almeno un estintore da 5 kg., nonché quando previsto dalla vigente normativa
antincendio;
c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;
d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto
soccorso contenente la seguente dotazione minima : 1 flacone da 250 cc. di acqua
ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni
di buste di garza idrofila sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non
sterile (cm. 20 x 20), 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1
tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner,
1 confezione di guanti monouso in lattice);
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero
essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente
Autorità sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non
dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di
apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile
al fine consentire la loro immediata identificazione.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre
attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali
locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni,
prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di
persone nelle cabine.
7. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia,
devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.
8. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di
segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia
eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli
specchi acquei antistanti.
Capo C)
Disciplina particolare
dei servizi di salvamento
Ferme le disposizioni contenute nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima:
1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per
l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico
per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione
costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente
bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte balneare.
2. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche
in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un
adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa,
nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni
stabilimento, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore
per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari medesimi. I
titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo
devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il
piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile
dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.
Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di
pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli
stabilimenti o gruppi di essi.
3. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto
tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:
BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per
assenza del servizio di salvataggio.
BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di
raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni
siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti
allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su
ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non
abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della
Capitaneria di Porto o della Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio.
Sul pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un
idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il
significato delle bandiere.
4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante
munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di
Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto
dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto n. 1 bagnino di salvataggio
per ogni piscina. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la
qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico dello
stabilimento. In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal
servizio per essere adibito ad altre mansioni.
5. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di
salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione
che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello
colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di
scalmiere, remi ed àncora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante
lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro
apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la
respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a
vite, serie di bandiere indicate al punto C.3, fischietto, maschera, pinne,
binocolo.
6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di
salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi,
cooperative e società, devono far pervenire all'Ufficio regionale al Demanio e
Patrimonio ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta
di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del
rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica
mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la
sua dislocazione, l'eventuale numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti
che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti
dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Il Piano viene approvato
dalla Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio, sentita l'Autorità
marittima competente.
In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le
integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio
servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.
7. Fino al 15 giugno e dopo il giorno 31 agosto, qualora gli stabilimenti
balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono
tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti
oltre alla bandiere rosse di cui al punto C. 3 cartelli in italiano, inglese,
francese e tedesco recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto
esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento".
Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti
provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.
Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l'attivazione di una postazione
di salvataggio durante la stagione balneare in cui il servizio è obbligatorio,
devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui al punto C. 5.
8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine,
case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di
salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli
ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.
ART. 5
SPECCHI DI MARE VIETATI
ALLA BALNEAZIONE
Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni
impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i
rispettivi territori.
ART. 6
DISCIPLINA DEI CORRIDOI
DI LANCIO
Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di
natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi,
lance, nonché pedalo e simili, le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei
soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari
marittimi competenti in materia di sicurezza della navigazione ed in particolare
di quella della navigazione da diporto.
ART. 7
DISCIPLINA DELA PESCA
Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni
impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i
rispettivi territori.
ART. 8
SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO
LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO
IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE
TAVOLE A VELA, DEGLI
ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI
Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni
impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i
rispettivi territori.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
L'Ordinanza n. 1/2005 è abrogata e sostituita dalla presente, che deve essere
esposta come precedentemente indicato.
E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza; sarà inoltre cura
dei singoli concessionari garantire l'ottemperanza alle prescrizioni contenute
nella presente ordinanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in
quella prospiciente.
I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno
perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò
preposte, per la violazione degli articoli 1164 del C.d.N. nonché, in relazione
alle disposizioni di cui agli art. 4 Capo A) - punto 2 lett. a) -, Capo B)-
punto 1 e Capo C), per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, la cui
reiterata inosservanza comporta per le aree in concessione l'adozione del
provvedimento di decadenza.
E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme in materia amministrativa,
urbanistica e sanitaria vigenti.
Bari, li 25 maggio 2006
Il Dirigente del Settore L'Assessore
Michele Loffredo Prof. Guglielmo Minervini-